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La violazione sostanziale dell’art 3 della Convenzione europea dei diritti umani.

USO DELLA FORZA, VIOLENZE, MALTRATTAMENTI ED ABUSI DA PARTE DELLE AUTORITA’ STATAL

12. La violazione sostanziale dell’art 3 della Convenzione europea dei diritti umani.

Nel ricorso, Cestaro asseriva che la violenza “estrema e ingiustificata” (§ 155) perpetrata dalla polizia integrasse, in primo luogo, una violazione sostanziale dell’art. 3 della CEDU e sosteneva, nello specifico, di essere stato vittima di tortura.

In via preliminare, i giudici di Strasburgo hanno sottolineato come ogni qualvolta venga prospettata la presunta violazione dell’art. 3, questa dovrà essere accertata mediante un esame probatorio molto rigoroso e verrà richiesto, di regola, lo standard dell’ «oltre ogni ragionevole dubbio». Nonostante il rigore probatorio qui illustrato, grazie anche agli accertamenti minuziosi contenuti nelle sentenze di merito e in quella di legittimità, la Corte ha ritenuto che l’aggressione

fisica e verbale lamentata dal ricorrente, così come gli effetti di quelle aggressioni, siano realmente avvenute, risultino sufficientemente provate (§§ 164-169) e rientrino nell’ambito dell’art. 3 della CEDU355. Il problema fondamentale è, quindi, capire se effettivamente quegli abusi integrino gli estremi della “tortura” o se configurino meri “trattamenti inumani” ovvero “trattamenti degradanti”356.

Il nodo della qualificazione giuridica delle condotte vietate dall’art. 3 discende dalla laconicità della norma, che non fornisce alcuna indicazione di rilievo. Facendo riferimento alle pronunce della Commissione e della Corte di Strasburgo, gli Studiosi hanno tentato a lungo di individuare i caratteri delle tre diverse categorie di violazioni, senza riuscire, però, a pervenire a soluzioni univoche.

       

355 Il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti è sancito anche dall’art. 4 della Carta

di Nizza, dall’art. 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dall’art. 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, dalla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; dalla Convenzione Onu contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e da altri fondamentali strumenti internazionali.

356 Negli ultimi anni l’Italia ha subito diverse condanne per la violazione dell’art. 3. Si tratta di una

casistica molto eterogenea. Nei casi Scoppola e Contrada (C. eur. dir. umani, 11 febbraio 2014,

Contrada c. Italia, n.2; C. eur. dir. umani, Grande Camera, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia,

n. 2) le condanne sono state pronunciate perché l’inadeguatezza degli standard di tutela delle condizioni di salute dei detenuti integravano un trattamento disumano e degradante; le sentenze Sulejmanovic e Torreggiani hanno accertato la violazione dell’art. 3 per sovraffollamento carcerario (C. eur. dir. umani, 16 luglio 2009, Sulejmanovic c. Italia; C. eur. dir. umani, 8 gennaio 2013, Torreggiani ed altri c. Italia); nei casi Saadi e Mourad Trabelsi è stata ravvisata una violazione del divieto di tortura in relazione al principio del non-refoulement (C. eur. dir. umani, Grande Camera, 28 febbraio 2008, Saadi c. Italia; C. eur. dir. umani, 13 aprile 2010, Mourad

Trabelsi c. Italia); nel caso Alberti, le violenze sono state inflitte nei confronti di una persona in

stato d’arresto (C. eur dir. umani, 24 giugno 2014, Alberti c. Italia), mentre nel caso Saba, il ricorrente ha subito trattamenti disumani e degradanti da parte degli agenti penitenziari (C. eur. dir. umani, 01 luglio 2014, Saba c. Italia).

Ciò che, invece, può essere affermato con certezza è che «ogni tortura non può che essere anche trattamento disumano e degradante e che ogni trattamento disumano non può che essere un trattamento degradante»357.

Il criterio per distinguere le categorie di misbehaviours è stato individuato nella progressiva lesività, nell’intensità via via maggiore delle sofferenze o delle umiliazioni subite dalla vittima.

A tal riguardo, occorre precisare come, ad esempio nella sentenza Saba c. Italia, la Corte ha precisato come si possa qualificare trattamento “inumano” una violazione perpetrata per ore, con premeditazione, che «aveva causato lesioni corporali o forti sofferenze fisiche e psichiche». Si ha trattamento “degradante”, invece, «quando esso è tale da creare sentimenti di paura, angoscia e inferiorità, idonei ad umiliare, avvilire e a stroncare eventualmente la resistenza fisica o psichica della persona che lo subisce, o a portare quest’ultima ad agire contro la propria volontà o la propria coscienza»358

Si tratta, però, di un parametro che non permette di cristallizzare una volta per tutte le diverse condotte vietate dall’art. 3, né di creare delle definizioni rigide. A tal riguardo si evocano principi affermati

       

357 Commissione, rapporto del 5 novembre 1969, caso Greco, in Annuario n. XII. Cfr. A. Colella,

C’è un giudice a Strasburgo, cit., 1815 e segg. La studiosa, con riferimento allo schema definitorio

utilizzato dalla Commissione, parla di modello “a scatole cinesi”.

dalla Corte europea nella sentenza Selmouni c. Francia del 1999 secondo cui «gli standard sempre più elevati richiesti nell’ambito della protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali comportano, corrispondentemente e inevitabilmente, una maggiore fermezza nel valutare la gravità delle violazioni dei valori essenziali delle società democratiche» pertanto «certe condotte classificate in passato come ‘trattamenti inumani e degradanti’, in opposizione a ‘tortura’, potranno essere qualificate in modo diverso in futuro»359.

La sentenza Cestaro precisa che, per determinare se un abuso possa essere qualificato come tortura, occorre valutare «l’inumanità dello stesso e la capacità di arrecare sofferenze molto gravi e crudeli. Tale specificità dipende da una serie di elementi, come la durata del trattamento e dei suoi effetti fisici o mentali, e, a volte, il sesso, l’età, lo stato di salute della vittima ecc.»

Viene attribuita rilevanza al criterio dell’“intensità della sofferenza” che, tuttavia, viene impiegato unitamente ad un secondo criterio: si osserva, infatti, come oltre alla gravità dei trattamenti, la tortura implichi “una volontà deliberata”, come d’altronde evidenzia la stessa Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti, che la definisce come

       

qualsiasi atto mediante il quale venga inflitto “intenzionalmente” dolore ad una persona, al fine di ottenere da essa informazioni oppure per punirla o intimidirla (§ 171).

Rispetto al caso di specie, l’esistenza di una “volontà deliberata” viene desunta da una serie di circostanze: le percosse sono state inflitte “in modo totalmente gratuito”; non vi è stato un qualsiasi nesso causale tra la condotta di Cestaro – che se ne stava inerme, seduto a terra, a braccia alzate – e l’uso della forza e oltretutto, come ampiamente dimostrato nel corso dei processi interni, l’operazione era stata concepita, fin dall’inizio, come una spedizione punitiva contro i manifestanti, come una vera e propria rappresaglia, «tesa semplicemente a provocare l’umiliazione e la sofferenza fisica e morale delle vittime»360.

Si osserva poi come l’agire della polizia non possa trovare alcun tipo di giustificazione, né in esigenze legate all’ordine pubblico, né, tantomeno, in eventuali tentativi di invocare una presunta “sospensione dei diritti civili”361: ciò perché l’art. 3 sancisce uno dei valori fondamentali delle società democratiche, a cui si attribuisce valore assoluto. Rispetto ad esso non sono ammesse eccezioni, a differenza di quanto, invece, previsto per la maggioranza delle altre

       

360 Sono le parole del Procuratore Generale, cfr. Sentenza Cestaro c. Italia, § 77. 361 Cfr. A.COLELLA, op. cit., 1814, nt. 25.

disposizioni della Convenzione, «né, ex art. 15 c. 2, alcuna deroga, neanche in situazioni di emergenza pubblica che mettano a repentaglio la sicurezza della Nazione» (§ 188).

La natura assoluta del divieto di tortura è stata ribadita dalla Grande Camera nel caso Gäfgen c. Germania362. Dalla pronuncia si colgono, oltretutto, importanti principi in merito al rapporto tra tortura e stato di necessità. Nel caso esaminato dalla Grande Camera, infatti, l’azione oggetto della presunta violazione era stata imposta dall’esigenza di salvare un bambino vittima di un sequestro, ma i giudici di Strasburgo, sottolineando il carattere assoluto del divieto, esclusero che lo stesso potesse essere bilanciato con altre esigenze.

Alla luce di queste valutazioni, la Corte europea dei diritti dell’uomo, nel caso Cestaro, ha ritenuto che i maltrattamenti subìti dal ricorrente integrino gli estremi della “tortura”.

Il principio affermato dalla Corte è particolarmente significativo. Intanto perché le violenze fisiche e psichiche immotivatamente inflitte al ricorrente hanno integrato una violazione sostanziale “diretta di primo grado” dell’art. 3: lo Stato italiano

       

362 C. eur. dir. umani, Grande Camera, 1 giugno 2010, Gäfgen c. Germania. Sul rapporto tra

terrorismo, diritti umani e tortura, cfr. A.CASSESE, Il sogno dei diritti umani, Milano, 2008, 184 e

segg.; in merito alla tortura, C.BECCARIA affermava che “questo è il mezzo sicuro di assolvere i

robusti scellerati e di condannare i deboli innocenti”. Così Id, Dei Delitti e delle pene, in cap. XVI,

“direttamente”, attraverso i suoi organi, si è reso responsabile della violazione del divieto di tortura.

In secondo luogo, dal combinato disposto degli artt. 1 e 3 della Convenzione è possibile ravvisare, in questo caso, la violazione di “obblighi positivi” di protezione dell’integrità psico-fisica del ricorrente che sussistono in capo alle autorità nazionali in relazione alle modalità con cui sia stata pianificata l’irruzione alla scuola Diaz.

13. La violazione procedurale dell’art. 3 della Convenzione europea

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