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La riformulazione dell’art 117 Cost e la portata innovativa delle sentenze della Corte costituzionale n 348 e n

4. La Cedu ed i suoi Protocolli nel sistema delle fonti italiane.

4.1. La riformulazione dell’art 117 Cost e la portata innovativa delle sentenze della Corte costituzionale n 348 e n

del 2007.

Nel 2007, la delicata questione relativa al rango da riconoscere alle norme della CEDU nel quadro delle fonti di diritto interno è stata al centro di due importantissime sentenze della Corte Costituzionale, la n. 348 e la n. 349 78. Le c.d. sentenze gemelle del 2007 hanno affermato una serie di rilevanti novità, riprese poi costantemente dalla giurisprudenza e ulteriormente valorizzate79.

La Corte, rispetto agli strumenti internazionali pattizi, torna a ribadire come gli stessi non godano di rango costituzionale, né, tantomeno, abbiano efficacia equiparata a quella del diritto dell’Unione europea, dotato, invece, di carattere di primazia rispetto al diritto nazionale di fonte ordinaria80.

       

77 Cfr. C. cost. n. 15 del 1996 e più recentemente C. cost. n. 393 del 2006.

78 Le sentenze della Corte Costituzionale nn. 348 e 349 del 2007 sono pubblicate in Giur. Cost.

2007, 3475 ss. con note di C. PINELLI, A. MOSCARINI, M. CATARBIA, A. GUAZZAROTTI, V. SCIARABBA.

79 Cfr. A.RUGGERI, La CEDU alla ricerca di una nuova identità (sentt. nn. 348/2007 e 349/2007)

in www.forumcostituzionale.it;

A tal proposito, la Corte Costituzionale coglie l’occasione per effettuare alcune precisazioni in ordine alla possibilità, avallata da precedenti interpretazioni del giudice comune 81 di invocare, valorizzando il riferimento testuale alle “limitazioni di sovranità”, come parametro costituzionale di riferimento, l’art 11 Cost.

La Corte Costituzionale demarca le differenze esistenti tra l’ordinamento dell’UE e il sistema CEDU e sottolinea come una limitazione di sovranità sia ipotizzabile rispetto ad un ordinamento già dotato di proprie strutture, organi e norme, ma non invece «rispetto alla Convenzione europea e, in generale, rispetto al Consiglio d’Europa ( nel cui sistema la Convenzione europea opera), difettando un’attribuzione di specifici poteri sia all’organizzazione che alla Corte di Strasburgo»82.

Da questo primo assunto discende come corollario che le norme previste nella CEDU, e in generale le norme consacrate negli strumenti internazionali pattizi, non sono dotate di efficacia diretta negli ordinamenti interni e pertanto dalle stesse non deriva in capo al

       

81 Come precedentemente evidenziato, la Cassazione nella sentenza n. 2194 del 10 luglio 1993,

utilizzando quale parametro costituzionale l’art 11 Cost., aveva affermato la particolare resistenza all’abrogazione delle norme con cui fossero state adattate al diritto interno le Convenzioni in materia di tutela dei diritti umani: in particolare, rispetto alle norme della CEDU si sottolineava come questa particolare forza di resistenza discendesse dal fatto che, sotto il profilo contenutistico, le stesse avessero codificato i principi generali dell’ordinamento.

82 A.STASI, I rapporti fra l’ordinamento italiano e il sistema convenzionale, in ID. (a cura di)

giudice comune il poter di disapplicare eventuali disposizioni di leggi ordinarie difformi dalle stesse, come avviene, invece, rispetto ad alcune fonti del diritto UE83.

La Corte sposta l’attenzione su un’altra norma costituzionale e, per la prima volta, afferma che la CEDU costituisca parametro interposto di legittimità costituzionale della legislazione interna ai sensi del nuovo art 117, 1° comma, Cost. nella misura in cui esso va a sancire un limite all’attività legislativa dello Stato84. La disposizione costituzionale distingue nettamente i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario da quelli riconducibili agli obblighi

internazionali: la stessa Convenzione andrebbe proprio ad integrare il

contenuto degli obblighi internazionali imposti all’attività normativa dello Stato e delle Regioni, salve le limitazioni che possono discendere da eventuali contrasti con norme costituzionali85.

Sotto questo aspetto, occorre precisare come secondo lo schema emerso dalle sentenze 348 e 349 del 2007, la Corte Costituzionale ha il compito di effettuare un sindacato di ultima istanza sulle norme

       

83 C. cost. n. 348 del 2007, § 4.3.

84 «Con l’art 117, primo comma, si è realizzato, in definitiva, un rinvio mobile alla norma

convenzionale di volta in volta conferente, la quale dà vita e contenuto agli obblighi internazionali genericamente evocati e, con essi, al parametro, tanto da essere comunemente qualificata norma interposta» C. cost. n. 349 del 2007, § 6.2.

85 Cfr. E.CANNIZZARO, Il bilanciamento fra diritti fondamentali e l’art 117, 1° comma, Cost., in

internazionali, vagliando la loro compatibilità con le superiori norme costituzionali: si tratta di un sindacato simile a quello che, delineato dalla sentenza Granital del 198486, ha ad oggetto le norme del diritto dell’UE, in cui la Corte Costituzionale si riserva di azionare il meccanismo dei c.d. controlimiti qualora sia ravvisata la possibilità che nell’ordinamento interno possano penetrare norme contrastanti ad un nucleo minimo di «principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale italiano» e ai «diritti inalienabili della persona umana».

Rispetto ai “controlimiti” azionabili nei confronti del diritto UE, la Corte costituzionale, dinanzi a norme di diritto internazionale pattizio, esercita un sindacato più penetrante87: oltre all’eventuale

       

86 Corte cost. n. 170 del 1984, in Foro it., 1984, I, c. 2062, con note di A. TIZZANO e di G.

SPERDUTI, in Riv. dir. int. Priv. e proc., 1984, p. 767 ss. La sentenza Granital assume un rilievo

fondamentale nel panorama della giurisprudenza costituzionale perché va a delineare i momenti essenziali del rapporto tra diritto comunitario e diritto nazionale. In primo luogo, si ribadisce il principio della non applicazione del diritto interno contrastante con il diritto comunitario e si precisa che nel caso di normativa comunitaria dotata di efficacia diretta, il giudice potrà esercitare il potere di disapplicazione di propria iniziativa, senza dover sollevare questione di legittimità costituzionale o attendere che la rimozione avvenga legislativamente. Nei casi invece in cui la norma comunitaria sia sprovvista di effetti diretti, il giudice dovrà sollevare questione di costituzionalità. Alla Corte di Giustizia viene riservata una competenza pregiudiziale sull’interpretazione e sul controllo di legittimità del diritto comunitario; alla Corte Costituzionale è sempre riconosciuto un controllo di ultima istanza per valutare se i risultati dell’operato comunitario siano compatibili, appunto, con i diritti inalienabili della persona umana che assurgono a principi supremi del nostro ordinamento (c.d. dottrina dei controlimiti).

87 In argomento cfr. V. VALENTINI, La giustizia penale convenzionale e l’oltranzismo dei

controlimiti. Dall’euro-entusiasmo della prima ora all’ermeneutica della sorveglianza, in S.

SONELLI (a cura di), La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e l’ordinamento italiano.

Problematiche attuali e prospettive per il futuro, op. cit., p. 253 ss; ID, Case-law convenzionale,

cultura dei controlimiti e giustizia penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 285 ss; C.SOTIS,

Convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritto comunitario, in V.MANES,V.ZAGREBELSKY

(a cura di), La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale italiano, op. cit., p. 113 ss.

contrasto con il “nocciolo duro” di principi e diritti, la Corte Costituzionale deve vagliare la conformità delle norme della CEDU con “ogni altra norma costituzionale”88. La soluzione alla quale approdano le sentenze gemelle è nel senso di riconoscere alla CEDU, nel quadro delle fonti interne, rango “sub-costituzionale”: le si riconosce una forza passiva superiore rispetto alla legge ordinaria, ma sotto il profilo della forza attiva non viene elevata al rango di fonte costituzionale e, come già evidenziato, dovrà comunque conformarsi al quadro dei principi costituzionali89.

5. Il ruolo del giudice comune e quello del giudice costituzionale

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