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L’ambito materiale dell’art 2 e gli obblighi negativi.

USO DELLA FORZA, VIOLENZE, MALTRATTAMENTI ED ABUSI DA PARTE DELLE AUTORITA’ STATAL

1. L’ambito materiale dell’art 2 e gli obblighi negativi.

Si è già avuto modo di sottolineare come l’art 2, dopo aver riconosciuto una generica protezione del diritto alla vita, preveda degli obblighi negativi a carico dello Stato stabilendo che nessuno possa «essere intenzionalmente privato della vita». Un’attenzione particolare è rivolta all’uso della forza e sono vietate tutte le condotte

ascrivibili a qualsiasi autorità statale, che siano capaci di determinare un’offesa al bene della vita.

La giurisprudenza europea nel corso degli anni, allo scopo di potenziare la tutela del diritto alla vita, ha ampliato l’ambito di operatività dell’art 2.

In primo luogo, nonostante nella norma si riscontri la presenza dell’avverbio “intenzionalmente”, la tendenza emersa progressivamente in giurisprudenza è stata nel senso di attirare nel nucleo di tutela dell’art 2, non solo ipotesi di omicidi caratterizzati dal dolo intenzionale, ma, in generale, ogni situazione in cui gli organi statali ricorrano all’uso della forza armata «in modo di per sé idoneo a causare la morte»273 : per la Corte EDU è irrilevante, pertanto, accertare di volta in volta se le autorità statali intendessero effettivamente uccidere la vittima o meno274.

A tal proposito, la giurisprudenza di Strasburgo ha precisato che possano rientrare nell’ambito di operatività dell’art 2 anche delle ipotesi in cui la morte «non sia il risultato deliberatamente perseguito

       

273 C. eur. dir. umani, grande camera, 24 marzo 2011, Giuliani e Gaggio c. Italia, § 175.

L’orientamento giurisprudenziale più risalente, invece, riteneva che la verifica della assoluta necessarietà del ricorso alla forza da cui derivasse la morte della persona potesse essere effettuata solo nei casi di morti intenzionali, cfr. C. eur. dir. umani, X c. Belgio, ric. 2758/66.

274 Tra le tante pronunce, cfr. C. eur. dir. umani, 20 maggio 1999, Ogur c. Turchia, § 78; C. eur.

dir. umani, grande camera, 20 dicembre 2004, Makaratzis c. Grecia, § 49; C. eur. dir. umani,

McCann c. Regno Unito, grande camera, 27 settembre 1995, § 148; C. eur. dir. umani, 25 aprile

della condotta dell’organo che abbia fatto ricorso alle armi» : ad esempio, si è accertata una violazione ai sensi dell’art 2 anche nel caso di morte non intenzionale di un manifestante provocata da un proiettile di gomma sparato dalle forze dell’ordine durante una sommossa275.

Questa estensione dello spettro operativo dell’art 2 è stata accolta con favore anche dalla dottrina che in forza di una lettura unitaria della norma ha sostenuto che la stessa proibisca «ogni uso della forza da parte delle autorità in misura o forma tale che da essa possa derivare la morte, fatta eccezione per i casi previsti e a prescindere dal fatto che il risultato fosse voluto o no»276.

L’ambito materiale della norma è stato esteso dalla giurisprudenza anche avendo riguardo al grado dell’offesa al bene vita. Ad esempio, l’estensione ha interessato anche i casi in cui l’uso della forza armata da parte delle autorità statali abbia determinato solo un serio pericolo per la vita, senza alcun esito mortale277. Di regola, nei casi in cui le vittime degli abusi statali riportino solo delle lesioni

       

275 Comm. eur. dir. umani, 10 luglio 1984, Stewart c. Regno Unito; cfr. F. BESTAGNO, Sub art 2,

diritto alla vita, in S.BARTOLE,P. DE SENA,V.ZAGREBELSKY (a cura di), Commentario breve

alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, op. cit., p. 38.

276 Così P. VAN DIJK G.J.H. VAN HOOF, Theory and practice of European Convention on

Human Rights, III ed., Kluwer Law International, The Hauge, 1998, p . 306.; cfr. E.NICOSIA,

Convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritto penale, op. cit., p. 94 ss.

gravi, la norma alla quale si fa riferimento, per accertare la violazione dei diritti fondamentali, è l’art 3 CEDU. La Corte ha posto l’attenzione, tuttavia, su situazioni eccezionali e in queste, nonostante vi sia stata la sopravvivenza della vittima, è stata ravvisata, comunque, una violazione dell’art 2: è un principio che opera tutte le volte in cui la forza impiegata sia stata potenzialmente idonea a provocare la morte. L’idoneità della forza si accerta valutandone il grado e la tipologia, lo scopo perseguito dagli agenti, e gli effetti concreti determinati278.

In tempi recenti, i tanti ricorsi proposti dinanzi alla Corte di Strasburgo contro l’Italia per far valere l’avvenuta violazione dei diritti umani da parte delle forze dell’ordine, ruotavano proprio sugli articoli 2 e 3 CEDU. In particolare, i fatti avvenuti a Genova nell’estate del 2001, durante il summit del G8, hanno dato luogo ad una molteplicità di cause. Solo due di queste, Giuliani e Gaggio c.

Italia e Cestaro c. Italia, si sono concluse dando luogo, nel secondo

caso, ad una pesante sentenza di condanna.

       

278 Cfr. F. BESTAGNO, op. loc. cit.C. eur. dir. umani, Makaratzis c. Grecia, cit.; C. eur. dir. umani,

Sono ancora pendenti, invece, i ricorsi relativi agli altri abusi compiuti nella scuola Diaz Pertini e nella caserma Bolzaneto279, così come i ricorsi relativi agli abusi delle forze dell’ordine perpetrati nel marzo 2001, durante le manifestazioni no-global di Napoli, e quelli relativi alle torture commesse nei confronti dei detenuti nel carcere di Asti280. Ecco che, pertanto, si impone come necessaria un’attenta riflessione sulla materia, allo scopo di definire quale possa essere precipuamente la forza esercitata dai diritti fondamentali in questi territori così delicati e l’influenza che gli stessi possano esercitare sul diritto penale, imponendo, a seconda dei casi, la necessità di restringere l’ambito di operatività di alcune esimenti o di intervenire in attuazione di obblighi di tutela penale nei casi in cui il diritto fondamentale rischi di rimanerne totalmente privo.

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