• Non ci sono risultati.

L’art 2 CEDU: la tutela del diritto alla vita.

NELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI E NELLA GIURISPRUDENZA DI STRASBURGO

1. L’art 2 CEDU: la tutela del diritto alla vita.

La Dichiarazione dei diritti dell’uomo, all’art 3, afferma perentoriamente che «ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona».

A partire da questo riconoscimento solenne, nonostante la Dichiarazione non abbia mai avuto una vera e propria vincolatività giuridica, il ruolo del diritto alla vita, in ogni sistema giuridico, è cresciuto in modo imponente e sempre più numerose sono le norme

che ne sanciscono l’inviolabilità, sia a livello nazionale, che in prospettiva internazionale212.

A tal ultimo proposito, basti pensare all’art 6 del Patto internazionale sui Diritti Civili e Politici, all’art 4 della Convenzione Americana dei Diritti dell’Uomo, all’art 4 della Carta Africana dei Diritti dell’Uomo e dei Popoli e all’art 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. L’inviolabilità del diritto alla vita viene sancita in modo esplicito anche in molte Carte costituzionali213, mentre in altre, come appunto quella italiana, viene riconosciuta solo a

contrario dal divieto di pena di morte.

Nella Convenzione europea dei diritti umani, il titolo dedicato al catalogo dei diritti e delle libertà fondamentali si apre con la disposizione dedicata al diritto alla vita, il primo dei diritti sostanziali riconosciuti dalla stessa Convenzione214.

       

212 Cfr. M.E.GENNUSA, Diritto alla vita e divieto di pena di morte, in P.GIANNITI (a cura di) La

Cedu e il ruolo delle Corti. Globalizzazione e promozione delle libertà fondamentali, Bologna,

2015, p. 612 ss.

213 Si pensi all’art 15 della Costituzione spagnola, all’art 2 della Legge fondamentale tedesca,

all’art 24 della Costituzione portoghese, all’art 4 della Costituzione della Bulgaria, all’art 20 della Costituzione della federazione Russa e ad altre ancora.

214 Sull’art 2 CEDU, si vedano C.RUSSO, Le Droit à la vie dans le décisions de la Commission et

la jurisprudence de la Cour Européenne, in Mélanges en l’honneur de Nicolas Valticos, Parigi,

1999, p. 509 ss.; G.GUILLAUME, Art 2, in La Convention Européenne des droits de l’Homme.

Commentaire article par article, L.E.PETTITI,E.DECAUX,P.H.IMBERT (a cura di), Parigi, 1995, p. 143 ss., C.RUSSO-A.BLASI, Sub. art 2, diritto alla vita, in S.BARTOLE,B.CONFORTI,G. RAIMONDI (a cura di), Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e

delle libertà fondamentali, 2001, Padova; F.BESTAGNO, Sub art 2, diritto alla vita, in S.BARTOLE,

P. DE SENA,V.ZAGREBELSKY (a cura di), Commentario breve alla Convenzione europea dei

Più volte i giudici di Strasburgo hanno avuto modo di sottolineare come esso rappresenti uno dei princìpi fondamentali di tutte le società democratiche che ineriscono al Consiglio d’Europa215, valore inalienabile e supremo nella scala dei diritti dell’uomo216. La particolarità del diritto alla vita discende dal fatto di rappresentare la premessa ineludibile per il godimento, che altrimenti sarebbe meramente illusorio, di tutti gli altri diritti e delle altre libertà garantite dalla Convenzione217. Già da queste primissime riflessioni emerge come il diritto alla vita rientri necessariamente nel c.d. “nocciolo duro” della CEDU, non potendo essere tollerata alcuna deroga, neanche in caso di guerre o altri gravi pericoli che costituiscano una minaccia per la Nazione218.

      

morte, in P.GIANNITI (a cura di) La Cedu e il ruolo delle Corti. Globalizzazione e promozione

delle libertà fondamentali, cit., p. 612 ss.; S.ZIRULIA, Sub art 2, diritto alla vita, in G.UBERTIS.- F.VIGANÒ (a cura di), Corte di Strasburgo e giustizia penale, op. cit, p. 39 ss.

215 C. eur. dir. umani, 27 settembre 1995, McCann e altri c. Regno Unito. 216 C. eur. dir. umani, 22 marzo 2001, Streletz, Kessler e Krenz c. Germania.

217 C. eur. dir. umani, 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito, n. 37. Secondo la Corte, la vita è un

bene «without which enjoiment of any of the other rights and freedoms in the Convention is

rendered nugatory» (§ 37). Anche in dottrina (A.RUGGERI, Dignità versus vita, in Rivista AIC, 2011/1, p. 7) si sottolinea come la vita sia «a un tempo, diritto fondamentale e il presupposto (e per ciò pure, il fondamento) di ogni altro diritto».

218 Cfr.F.BESTAGNO, Sub art 2, diritto alla vita, in S.BARTOLE,P. DE SENA,V.ZAGREBELSKY (a

cura di), Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, op. cit., 36 ss. L’art 15 CEDU, rubricato “deroga in caso d’urgenza”, stabilisce che «1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale. 2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all’art 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 § 1 e 7 (…)»

Uno degli obiettivi che l’art 2 si propone è proprio quello di affermare, in modo solenne, la preesistenza del diritto alla vita in capo ad ogni individuo e sancirne la giustiziabilità anche a livello internazionale, prevendo in modo specifico, in capo agli Stati, il dovere di protezione e, pertanto, un’eventuale responsabilità nei casi di violazioni219.

A tal riguardo, occorre precisare come nel suo inciso iniziale, l’art 2 letteralmente si limiti a prevedere, sul piano legislativo, un generico obbligo di protezione del diritto alla vita: tuttavia, affermare che il diritto alla vita di ogni individuo sia protetto dalla legge, significa prevedere due diverse tipologie di obblighi in capo agli Stati membri. In primo luogo un preciso obbligo negativo «ossia l’obbligo in capo agli organi statali di astenersi da atti (in particolare l’uso della forza pubblica) che possano causare intenzionalmente la morte delle persone soggette alla giurisdizione dello Stato»220. In secondo luogo dalla stessa scaturiscono obblighi positivi: le autorità statali hanno il dovere di adottare misure necessarie a protezione della vita221.

       

219 Cfr. M.E.GENNUSA, Diritto alla vita e divieto di pena di morte, in P.GIANNITI (a cura di) La

Cedu e il ruolo delle Corti. Globalizzazione e promozione delle libertà fondamentali, Bologna,

2015

220 Così, F. BESTAGNO, Sub art 2, diritto alla vita, in S.BARTOLE,P. DE SENA,V.ZAGREBELSKY

(a cura di), Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, op. loc. cit.

221 In questo senso, cfr. Commissione, Association of Parents c. Regno Unito, decisione del 12

Proprio dagli obblighi positivi discendono, come vedremo, le implicazioni più importanti : la maggior parte delle pronunce di condanna per violazione dell’art 2 adottate della Corte di Strasburgo vertono sulla mancata adozione di misure positive di protezione e repressione222.

2. L’oggetto della tutela dell’art 2: l’inizio della vita umana e

Outline

Documenti correlati