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Il sindacato della Corte di Strasburgo sulle violazioni dei diritti dell’uomo.

È interessante soffermarsi sulle peculiarità del sindacato compiuto dai giudici della Corte di Strasburgo: l’oggetto delle valutazioni della Corte è, infatti, molto diverso da quello che rinveniamo nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale italiana. Siamo, piuttosto, in presenza di un sindacato molto simile a quello del Tribunale federale tedesco a fronte della Verfassungsbeschwerde49.

       

49 La Verfassungsbeschwerde è il ricorso costituzionale diretto proposto dinanzi al Tribunale

costituzionale federale tedesco da parte dei cittadini tedeschi. La sua formalizzazione si ebbe per effetto dell’approvazione della legge ordinaria del 1951 sul Tribunale costituzionale; nel 1969, con un’integrazione alla Carta costituzionale, venne aggiunto l’art 93 del comma 4-a che attribuisce la possibilità del ricorso costituzionale a “chiunque ritenga di essere stato leso dalla pubblica

autorità in uno dei suoi diritti fondamentali o di un diritto contenuto negli artt. 20 comma 4, 33, 38, 101, 103 e 104”.

Dinanzi alla Corte Edu non viene impugnata una legge dello Stato, ma uno o più comportamenti concreti, riconducibili allo Stato, che si ritiene abbiano integrato la violazione di un diritto fondamentale.50 L’oggetto delle valutazioni è, dunque, l’esistenza di violazioni concrete dei diritti e delle libertà fondamentali da parte delle autorità statali.

Il metodo utilizzato è molto pragmatico: di volta in volta, il caso concreto viene analizzato ricostruendo ogni circostanza e valutando ogni sua peculiarità; le violazioni subìte dal ricorrente vengono, pertanto, accertate in concreto, prescindendo totalmente dalle motivazioni generali che le abbiano potuto determinare51.

Le violazioni dei diritti fondamentali possono collocarsi su livelli differenti a seconda delle modalità con cui vengono integrate dallo Stato membro52. La responsabilità di quest’ultimo verrà fatta valere tutte le volte in cui la condotta (commissiva od omissiva) di un suo organo o potere (esecutivo, giudiziario, legislativo) venga

       

50 Cfr. F.VIGANÒ, Il diritto penale sostanziale italiano davanti ai giudici della Cedu, in AA.VV.,

La tutela dei diritti e delle libertà fondamentali nella Cedu, in Giur. di Merito, 2008, suppl. 12, p.

86 ss.

51 «È affermazione costantemente ripetuta dalla Corte europea che la Convenzione non si occupa

di diritti astratti, ma della concretezza dei diritti di cui è titolare ciascun individuo per il solo fatto di trovarsi nella giurisdizione di uno stato europeo» Così, V.ZAGREBELSKY, Corte, Convenzione

europea dei diritti dell’uomo e sistema europeo di protezione dei diritti fondamentali, in Foro. It.,

V, 2006, p. 356; ID, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo ed il principio di legalità nella

materia penale, in ius17@unibo.it , n. 1/2009, 57 ss

«giudicata inadeguata rispetto agli standard imposti dalla Cedu, o dai suoi protocolli addizionali»53.

Rispetto al potere esecutivo, occorre osservare come, nell’ambito della materia penale, i casi statisticamente più frequenti di condotte attive direttamente lesive di diritti fondamentali sono riconducibili a situazioni in cui gli organi amministrativi ottemperino «a compiti di enforcement del diritto penale»: basti pensare ai casi di violenze perpetrate su individui inermi direttamente dalle forze dell’ordine 54 o ai casi di maltrattamenti compiuti da organi dell’amministrazione penitenziaria nei confronti di soggetti la cui libertà personale era sottoposta a regime di restrizione55; oppure a casi di morte di presunti rei, al di fuori delle limitazioni consentite dalla legislazione nazionale, e in contrasto con l’art 2 CEDU.

Oltre che dalle condotte attive appena descritte, le violazioni dei diritti fondamentali possono essere integrate anche dalle omissioni degli organi del potere esecutivo: ciò può aversi sia nel caso in cui non siano state adottate le misure necessarie a prevenire una violazione da parte di terzi, ma anche, in presenza di una violazione già

       

53 F.VIGANÒ, Il diritto penale sostanziale italiano davanti ai giudici della Cedu, in AA.VV., La

tutela dei diritti e delle libertà fondamentali nella Cedu, op. loc. cit.

54 C. eur. dir. umani, 7 aprile 2015, Cestaro c. Italia, cit., infra diffusamente Cap.VI, Sez. III. 55 C. eur. dir. umani, 1° luglio 2014, Saba c. Italia, infra diffusamente Cap.VI, Sez. II.

concretizzata, nei casi in cui non sia stata compiuta un’indagine effettiva capace di individuare e sanzionare il colpevole.

Vedremo, nell’analisi specifica della casistica relativa all’art 2 e 3 Cedu, come frequentemente i profili di responsabilità omissiva che scaturiscono dagli obblighi positivi di tutela siano invocati dai giudici contestualmente a profili di responsabilità “diretta”: questo metodo consente alla Corte «laddove non disponga di elementi sufficienti a provare una diretta violazione del diritto da parte dello Stato resistente (ad es. in casi di allegate torture di prigionieri), di pervenire comunque a una condanna dello Stato in ragione del difetto di indagini effettive in seguito alla denuncia della vittima»56

Oggetto del sindacato della Corte possono essere anche delle violazioni originate da provvedimenti dell’autorità giudiziaria: si tratta di una tipologia di violazioni che, frequentemente, involge la materia penale. Occorre precisare come in questi casi le violazioni possono porsi su diversi livelli: possono dipendere da condotte imputabili agli organi della magistratura inquirente per eventuali inefficienze o ritardi irragionevoli nell’eseguire le indagini; in queste ipotesi si perverrà all’affermazione della responsabilità dello Stato per inottemperanza

       

56 F.VIGANÒ, Il diritto penale sostanziale italiano davanti ai giudici della Cedu, in AA.VV., La

degli obblighi positivi di tutela del diritto fondamentale 57. Le violazioni possono essere integrate, tuttavia, anche da provvedimenti giudiziali: basti pensare a provvedimenti coercitivi o sentenze adottati a fronte di «condotte che devono in concreto considerarsi “coperte” da libertà riconosciute dalla Cedu»58 o pronunce con le quali le norme interne, perfettamente compatibili con la Cedu, siano state applicate o interpretate in modo tale da porsi in contrasto con gli standard fissati dalla giurisprudenza di Strasburgo59.

Una violazione di un diritto fondamentale può concretizzarsi anche a causa di un’inadeguatezza strutturale del sistema normativo: un’importanza fondamentale, sotto questo profilo, deve essere riconosciuta alla Sentenza della Corte EDU pronunciata nell’aprile del 2015 nell’ambito del caso Cestaro c. Italia60: tra i tanti aspetti considerati, i giudici si sono soffermati sia sulla disciplina italiana della prescrizione del reato e sulla sua allarmante incidenza sulla piena ed effettiva tutela dei diritti fondamentali, che sulla perdurante assenza

       

57 Ibidem. 58 Ibidem.

59 Si pensi a C. eur. dir. umani, sent. 14 aprile 2015, Contrada c. Italia (3), in Dir. pen. Cont., 4

maggio 2015, in questa pronuncia la Corte EDU pone limitazioni al retroagire di fattispecie di “formazione giurisprudenziale”, Cfr. G.DE FRANCESCO, Brevi spunti sul caso Contrada, in Cass.

Pen., 2016, 12 ss.; G.MARINO, La presunta violazione da parte dell’Italia del principio di legalità

ex art 7 CEDU: un discutibile approccio ermeneutico o un problema reale? In Dir. Pen. Cont., 3

luglio 2015; F.PALAZZO, La sentenza Contrada e i cortocircuiti della legalità, in Dir. Pen. Proc.,

2015, 1061; D. PULITANÒ, Paradossi della legalità. Fra Strasburgo, ermeneutica e riserva di

legge, in Dir. Pen. Cont., Riv. trim., 2/2015, p. 46 ss.

nel sistema italiano del reato di tortura sottolineando come questo

deficit strutturale, oltre a non permettere di sanzionare gli atti di

tortura subiti dal ricorrente, farebbe venir meno ogni “effetto deterrente necessario per prevenire altre simili violazioni dell’art. 3 in futuro” (§ 242).

Emerge già da queste prime riflessioni come il metodo seguito dalla Corte, nell’accertare le diverse tipologie di violazioni suelencate, sia sempre di tipo pragmatico; ogni singola pronuncia è strettamente ancorata alle specificità del caso concreto e, rispetto a questo, la sentenza dei giudici di Strasburgo esplicherà i suoi effetti diretti : si obbligherà lo Stato a porre rimedio in concreto alla violazione e, se necessario, verrà concessa al ricorrente, parte lesa, un’equa riparazione.

La Corte EDU non è tenuta a sindacare, su un piano meramente astratto, la compatibilità del sistema normativo interno e delle prassi giurisprudenziali e le sue sentenze hanno efficacia meramente declaratoria, non potendo sortire effetti costitutivi o estintivi di atti, provvedimenti o di norme.

Tuttavia, è innegabile che le sentenze della Corte EDU finiscano con l’esplicare un’ulteriore generale e rilevante incidenza sull’ordinamento e dalle stesse si possano «trarre indicazioni di

portata più generale in merito al “dover essere” del diritto interno che si voglia rendere pienamente rispettoso dei diritti dell’uomo»61.

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