• Non ci sono risultati.

Gli effetti delle cause di giustificazione

Nel documento Dipartimento di Giurisprudenza (pagine 77-80)

2 L’ANTIGIURIDICITÀ: CATEGORIA RICOSTRUITA ALLA LUCE DELL’INTERO DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO DELL’INTERO DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO

2.3 Gli effetti delle cause di giustificazione

In seguito all’illustrazione dell’operatività dell’analogia avente ad oggetto le cause di giustificazione, è necessario procedere ad esaminare gli effetti sulla posizione giuridica del soggetto agente306. Il principale effetto delle cause di giustificazione è il venir meno dell’antigiuridicità della condotta, ossia del suo carattere illecito; come si è avuto modo di osservare, il medesimo fatto può tuttavia rilevare non solo ai fini della responsabilità penale ma anche e preliminarmente sul piano della responsabilità civile del soggetto agente per i danni cagionati alla persona offesa307. Nel nostro ordinamento manca tuttavia una norma di raccordo tra la disciplina penale delle scriminanti e la disciplina della responsabilità civile, limitandosi il legislatore a regolare gli effetti del giudicato di assoluzione, all’art. 652 c.p.p., nei processi civile, disciplinare e amministrativo308; Emerge dalla disciplina processual-penalistica che solo in ipotesi di esercizio del diritto

305 F. Caringella- A. Salerno, op. cit., 450 ss. F. Mantovani, op. cit., pag 100 ss.; G. Fiandaca- E. Musco, op. cit. pag. 267 ss.; F. Antolisei, op. cit., 196 ss.

306 F. Caringella- A. Salerno, op. cit., 450 ss. F. Mantovani, op. cit., pag. 100 ss.; G. Fiandaca- E. Musco, op. cit. pag. 267 ss.; F. Antolisei, op. cit., 196 ss.

307 F. Caringella- A. Salerno, op. cit., 450 ss. F. Mantovani, op. cit., pag. 100 ss.; G. Fiandaca- E. Musco, op. cit. pag. 267 ss.; F. Antolisei, op. cit., 196 ss.

308 Per quanto rileva in questa sede, la disposizione citata prevede che: “La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno”. Si veda F. Caringella- A. Salerno, op. cit., 450 ss. F. Mantovani, op. cit., pag. 100 ss.; G. Fiandaca- E. Musco, op. cit. pag. 267 ss.; F. Antolisei, op.

cit., 196 ss.

73

o adempimento di un dovere, di cui all’art. 51 c.p., l’accertamento in sede penale, a determinate condizioni, produrrà effetti vincolanti nel giudizio civile volto ad accertare la responsabilità dell’imputato in veste di danneggiante per i medesimi fatti309. Manca invece alcun riferimento alle restanti cause di giustificazione di cui agli artt. 50, 52 e 54 c.p., mentre l’uso legittimo delle armi può essere ricondotto alla nozione di adempimento di un dovere, adoperata dal legislatore nell’art. 652. c.p.p.; del pari, occorre evidenziare che la norma del Codice di procedura penale si limita a disciplinare gli effetti del giudicato penale di assoluzione nel giudizio civile, ma nulla prescrive in merito all’efficacia delle scriminanti di cui agli artt. 51 e 53 c.p. sulla responsabilità civile per i medesimi fatti, quando manchi una sentenza penale definitiva310. In tal senso rilevano le disposizioni di cui agli artt. 2044 e 2045 c.c., rubricate, rispettivamente,

“legittima difesa” e “stato di necessità”. Il primo prevede espressamente, al primo comma311, che “Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o altri”, estendendo dunque l’effetto scriminante della causa di giustificazione disciplinata dall’art. 52 c.p. alla responsabilità civile per fatto illecito312. Nel contempo, l’art, 2045 c.c. dispone che: “Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di danno grave alla persona e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un’indennità, la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice”. La disposizione civilistica riproduce pedissequamente nella sostanza i presupposti dello stato di necessità disciplinato dall’art. 54 c.p., ad eccezione del requisito della necessaria proporzione tra il fatto ed il pericolo313. In caso di stato di necessità tuttavia, il legislatore non si limita ad escludere la responsabilità dell’autore del fatto, prevedendo altresì il riconoscimento, a favore del danneggiato, di

309 Il primo comma dell’art. 652 c.p.p. prosegue infatti precisando che l’effetto di giudicato opera nel giudizio “promosso dal danneggiato nell’interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costiuirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato azione in sede civile a norma dell’art. 75 comma 2”, così garantendo il rispetto del principio del contraddittorio, di cui all’art. 111 Cost. Si veda F. Caringella- A. Salerno, op. cit., 450 ss. F.

Mantovani, op. cit., pag. 100 ss.; G. Fiandaca- E. Musco, op. cit. pag. 267 ss.; F. Antolisei, op. cit., 196 ss.

310 F. Caringella- A. Salerno, op. cit., 450 ss.

311 La legge 26 aprile 2019, n. 36, ha aggiunto due nuovi commi ai suddetti articoli. F. Caringella- A.

Salerno, op. cit., 450 ss. F. Mantovani, op. cit., pag. 100 ss.; G. Fiandaca- E. Musco, op. cit. pag. 267 ss.;

F. Antolisei, op. cit., 196 ss.

312 F. Caringella- A. Salerno, op. cit., 450 ss.

313 Rientrano pertanto nell’ambito di applicazione dell’art. 2045 c.c. tutte le ipotesi di stato di necessità rilevanti in sede penale, stante la maggior ampiezza della fattispecie civile, la quale non richiede il requisito della proporzione.F. Caringella- A. Salerno, op. cit., 450 ss. F. Mantovani, op. cit., pag. 100 ss.;

G. Fiandaca- E. Musco, op. cit. pag. 267 ss.; F. Antolisei, op. cit., 196 ss.A. Torrente- P. Schlesinger,

“Manuale di diritto privato”, Milano, 2015, 905 ss.

74

un’indennità nella misura ritenuta equa dal giudice civile314. Sia la legittima difesa che lo stato di necessità trovano dunque espressa disciplina in materia civile, a differenza delle scriminanti del consenso e dell’adempimento di un dovere, ivi compreso il legittimo uso delle armi, o dell’esercizio di un diritto; tanto non consente tuttavia di ritenere che dette cause di giustificazione siano prive di effetti sulla responsabilità civile315. Deve infatti considerarsi che, in materia civile, la responsabilità ed il conseguente obbligo di risarcire il pregiudizio cagionato, sussiste solo quando il danno risulti “ingiusto”, secondo la formulazione dell’art. 2043 c.c. L’ingiustizia del pregiudizio cagionato presuppone che risulti leso un bene giuridico meritevole di tutela;

va precisato che il requisito di meritevolezza presuppone che l’interesse leso si collochi in una posizione gerarchicamente superiore rispetto all’interesse di cui sia portatore il danneggiante: qualora, pertanto, il danno sia stato cagionato nell’esercizio di un diritto che prevale o quantomeno equivale per valore giuridico all’interesse leso, non potrebbe ravvisarsi il requisito di ingiustizia del danno e verrebbe di conseguenza meno il carattere illecito della condotta del danneggiante316. Non resta che valutare gli effetti, in materia civile, del consenso dell’avente diritto sulla responsabilità civile del danneggiante. Ad una prima soluzione, di carattere aprioristico, che esclude l’ingiustizia del danno in presenza del consenso del danneggiato, si contrappone una tesi dottrinale che evidenzia la incompatibilità tra la struttura dell’illecito civile e l’espressione del consenso in merito alla causazione del danno da parte del danneggiato. La responsabilità extracontrattuale, infatti, si caratterizza per l’estraneità tra il danneggiante e danneggiato, contrapposta alla relazione tra le parti, su cui si fonda la responsabilità contrattuale317. L’espressione del consenso da parte dell’avente diritto, al contrario,

314 F. Caringella- A. Salerno, op. cit., 450 ss.

315 F. Caringella- A. Salerno, op. cit., 450 ss. F. Mantovani, op. cit., pag. 100 ss.; G. Fiandaca- E. Musco, op. cit. pag. 267 ss.; F. Antolisei, op. cit., 196 ss.

316 Alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riferimento all’adempimento di un dovere giuridico, quando l’interesse sotteso alle norme o all’ordine dell’Autorità che lo impongono sia di rango pari o superiore rispetto all’interesse leso. Anche le scriminanti dell’esercizio di un diritto e dell’adempimento di un dovere assumono pertanto rilevanza in materia civile, escludendo l’illiceità della condotta, come è possibile confermare alla luce dell’art. 652 c.p.p., che prende in considerazione espressamente entrambe le cause di giustificazione.F. Caringella- A. Salerno, op. cit., 450 ss. F. Mantovani, op. cit., pag. 100 ss.;

G. Fiandaca- E. Musco, op. cit. pag. 267 ss.; F. Antolisei, op. cit., 196 ss.

317 La prima infatti non consente di individuare il soggetto responsabile prima del verificarsi del danno;

nella seconda, invece, stante l’esistenza di un precedente rapporto tra responsabile e danneggiato, è possibile individuare ex ante il soggetto su cui ricade l’obbligo di risarcimento del danno. Ciò è confermato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha in più occasioni affermato che “la responsabilità extracontrattuale ricorre solo quando la pretesa risarcitoria venga formulata nei confronti di un soggetto autore di un danno ingiusto non legato all’attore da alcun rapporto giuridico precedente”. In tal senso la sentenza delle Sezioni Unite n. 589 del 1999, in materia di contatto sociale qualificato. Si veda F.

Caringella- A. Salerno, op. cit., 450 ss. F. Mantovani, op. cit., pag. 100 ss.; G. Fiandaca- E. Musco, op.

cit. pag. 267 ss.; F. Antolisei, op. cit., 196 ss.

75

presuppone che tra danneggiante e danneggiato sussista un rapporto giuridico, nell’ambito del quale il consenso viene espresso, che esclude pertanto la possibilità di ravvisare in capo al primo alcuna forma di responsabilità da fatto illecito318. Emerge, dunque, che la sussistenza di una causa di giustificazione, oltre ad elidere l’antigiuridicità del fatto tipico, esclude il carattere illecito della condotta anche ai fini della responsabilità civile, sulla scorta delle suesposte considerazioni, che si prestano ad operare altresì in materia amministrativa o disciplinare319. L’effetto scriminante delle cause di giustificazione è pertanto da ritenersi generale e tale conclusione non può essere revocata in dubbio ma risulta, al contrario, confermata dal disposto dell’art. 2045 c.c. che, pur prevedendo una conseguenza giuridica per il fatto commesso in stato di necessità, qualifica l’obbligo di pagamento di una somma equa al danneggiato come

“indennità”, che presuppone proprio il carattere lecito della condotta, differenziandosi dal “risarcimento del danno”, che consegue invece all’illecito 320.

Nel documento Dipartimento di Giurisprudenza (pagine 77-80)