• Non ci sono risultati.

L’ordine pubblico come tutela dell’ordine politico L’emergenza repressiva

2. La prima organizzazione dell’ufficio (1378-1382).

2.1 I compiti dell’ufficio La caccia ai ribelli.

Provare a ricostruire nel dettaglio quali attività gli Otto fossero chiamati a svolgere nei primissimi anni della loro creazione è praticamente impossibile. E qui non osta soltanto il più volte lamentato problema della limitatezza del corredo documentario esistente – che, come già detto, principia solo a partire dal biennio 1408-1409, per poi disperdersi lungo tutto il regime albizzesco, ritornando più o meno abbondante dopo gli anni Sessanta del Quattrocento –, ma anche difficoltà di altra natura. Bisogna infatti

62 ASF, PR, 67, cc. 117rv, on-line su www.archiviodistato.firenze.it/archividigitali/complesso-archivistico. 63 Ivi, cc. 117v-118v.

64 L’analisi più dettagliata sul regime delle Arti minori è in BRUCKER, Dal Comune alla Signoria, cit., pp. 55-78.

40 considerare che molte funzioni venissero esercitate contemporaneamente o in comune con altre magistrature. Si è visto, ad esempio, che sotto il regime degli artigiani minori la gestione dell’ordine pubblico interno era appannaggio, simultaneamente, degli Otto, del Capitano di Guerra (o di Custodia o, anche, di Balìa), dei Gonfalonieri a capo delle sedici Compagnie armate del Popolo65. Una circostanza, questa, che se da una parte allarga la sfera di influenza, dall’altra rende più complicato cogliere la specificità dell’ufficio66. C’è, infine, da mettere in conto l’eventualità che le competenze della nostra magistratura fossero, in origine, poco chiare e non sufficientemente definite.

Pressoché tutto si risolve nella lapidaria enunciazione che si trova riportata in una consulta del settembre 1378, appena qualche giorno dopo la creazione degli Otto:

Che provvedano alla custodia della città e a coloro che attentano allo stato in città e fuori67.

Veniva, quindi, affidato loro il controllo sulla tenuta dell’ordine e sulla sua sicurezza da complotti orditi sia in città che fuori.

Qualche studioso si è domandato se inizialmente gli Otto, oltre all’acclarato compito di ricercare e catturare i ribelli, avessero pure la facoltà di ucciderli al momento stesso della cattura68. Pare, infatti, che una proposta del genere fosse stata avanzata nelle consulte del 2, 3 e 4 settembre 137869. Tuttavia, il rapido consolidarsi del regime concorse

65 BRUCKER, Dal Comune alla Signoria, cit., pp. 55-78. Secondo lo storico statunitense, come rappresentanti del vicinato, i Gonfalonieri, ossia i sedici capitani delle Compagnie armate del Popolo, godevano di una posizione di privilegio nel regime delle Arti minori. Erano, infatti, i principali custodi – assieme agli Otto – della sicurezza della città. Durante i disordini, erano autorizzati a marciare in direzione del Palazzo della Signoria con i loro contingenti armati e le loro bandiere.

66 Cfr. ANTONELLI, La magistratura degli Otto di Guardia a Firenze, cit., p. 5.

67 ASF, CP, 16, c. 16v: «Qui provideant circa custodiam civitatis et attentantes aliquod contra statum in civitate et extra».

68 Cfr. ANTONELLI, La magistratura degli Otto di Guardia a Firenze, cit., pp. 5-6. Dubbio, forse, alimentato anche dalla breve, ma ambigua, descrizione che Gregorio Dati dà dell’ufficio degli Otto: «L’ufficio della Guardia e Balìa ha avere cura alle cose criminali e intorno alle questioni, e hanno diciotto famigli che si chiamano famigli d’Otto e tengono in tremore tutto il popolo di Firenze, e detti Otto sono di guardia; poi hanno la balìa della Signoria, puniscono i mali fattori e uccidono, e in qual caso hanno balìa e autorità quanto tutto il popolo di Firenze, e quando avessino uno caso alle mani di morte d’uomini, che uno avesse morto uno uomo o per sua difesa o per cosa simile e loro non fussino d’accordo a punirlo, lo rimettano nella quarantina, che sono quaranta uomini tratti di più magistrati, come se due degli Otto, due de’ Dieci, due de’ Signori e finalmente d’ogni magistrato insino a quaranta»; in DATI, L’Istoria di Firenze, cit., p. 151. La quaranta cui il Dati fa riferimento era un ufficio creato nel 1327 con l’incarico di sbrigare le cause criminali non terminate entro venti giorni dai magistrati.

41 probabilmente a stemperare gli animi piuttosto accesi nel corso di quelle sedute, promuovendo la linea della moderazione e della prudenza. Altrimenti si sarebbe consumato l’ennesimo strappo dal sistema di legalità, da quell’ordo civitatis riflesso negli Statuti, che assegnava all’autorità dei Rettori forestieri il potere di giudicare e, se del caso, condannare a morte i perturbatori del quieto e pacifico stato della città di Firenze. E difatti, il 6 settembre si proponeva:

Che i Signori, i Collegi e gli Otto indaghino sui colpevoli e subito li consegnino ad uno qualsiasi dei Rettori perché siano puniti70.

Certamente agli Otto di Guardia competeva l’accoglimento delle denunce, la successiva investigazione, la ricerca e la cattura degli indiziati e, da ultimo, un primo interrogatorio, fondamentale in crimini di questo tipo al fine di carpire quante più informazioni possibile sulla trama cospirativa e sui complici. Ad ogni modo, una volta espletate tali attività da inchiesta preliminare, dovevano rimettere gli individui sospetti e fermati al giudizio o del Podestà, o del Capitano, o dell’Esecutore71. Si fa strada, inoltre, già da allora, la pratica di impiegare messi ed esploratori – prescindendo, quindi, dalla presentazione di un’eventuale denuncia –, sempre allo scopo di attingere notizie atte a prevenire congiure contro l’ordine costituito72.

La loro azione, però, non si esauriva soltanto nella cattura dei ribelli, estendendosi pure a mansioni di polizia73. Fra queste attività si segnalano: l’emissione di bandi volti a vietare ai cittadini la circolazione nelle ore notturne o di fare assembramenti; sorvegliare a che la tratta (cioè l’estrazione) delle cariche della Signoria avvenisse senza turbamento; controllare che i banditi non facessero ritorno dentro il territorio fiorentino74. Per adempiere al meglio tutte le loro funzioni, specialmente le attività di contrasto alle cospirazioni che si susseguirono incessantemente in quei tre anni e cinque mesi, gli Otto

70 ASF, CP, 16, c. 21. Letteralmente: «Quod Domini, Collegia et Otto custodie inquirant de culpabilibus et cito mittantur ad aliquem rectorem et puniantur».

71 Cfr. STERN, The Criminal Law System, cit., p. 194.

72 Sono gli Otto, ad esempio, che danno informazioni alla Signoria sui fortilizi privati che si trovassero in città, e a loro è affidato l’incarico di assumere informazioni sui nuovi tratti agli uffici in Poggibonsi e di rimuoverli qualora fossero risultati sospetti; cfr. ANTONELLI, La magistratura degli Otto di Guardia a Firenze, cit., p. 6.

73 Sulle attività di polizia dal Medioevo all’età Moderna, cfr. SBRICCOLI, Polizia, in Id., Storia del diritto penale e della giustizia, cit., vol. I, pp. 373-391.

42 furono presto dotati di un nucleo di uomini armati fidati, in numero di volta in volta adeguato alle esigenze da soddisfare. Ebbero pure una familia, di cui non si conoscono però né l’entità né la composizione75.

Si è detto: controllo dei movimenti dei banditi e dei ribelli, sorveglianza delle attività cospirative anche in rapporto ai complici in città, all’interno e al di fuori del territorio, prevenzione e repressione di eventuali elementi perturbatori dell’ordine pubblico cittadino. Si aggiunga, ora, che gli Otto ebbero in origine pure compiti di carattere militare, di difesa del territorio, oltre che di garanzia di ordine e pace al suo interno. In particolare li troviamo sovente impiegati in operazioni di irrobustimento della sicurezza e dell’efficienza delle strutture fortificate del contado e del distretto, per fronteggiare, anche nei momenti di pace, l’aggregazione di bande ribelli o di malfattori sostenuti dai nemici di Firenze. Sempre in questa veste, gli Otto – in ciò sovrapponendosi qualche volta agli Ufficiali della Condotta – provvedevano all’assoldamento delle milizie dentro e fuori il Dominio76 e, insieme con la Signoria, sovraintendevano al loro impiego77; disponevano il numero e la qualità delle guardie alle porte e all’interno della città e delle località più turbolente del Dominio, ordinavano la rassegna delle truppe, predisponevano le fortificazioni dei castelli e la dislocazione delle milizie nei punti strategicamente più importanti per la difesa del territorio da attacchi esterni.

Di conseguenza gli Otto di Guardia, che partecipavano quasi assiduamente alle consulte78, sono invitati dalla Signoria a pronunciarsi anche su questioni – diremmo noi oggi – di politica estera: ad esempio, durante le trattative con l’Imperatore e col re d’Ungheria79 e specialmente in questioni di alleanze o operazioni militari80. Da segnalare la circostanza che li vede procedere, insieme con la Signoria, alla nomina del Capitano di

75 Abbiamo trovato un unico riferimento in DATI, L’Istoria di Firenze, cit., p. 151: «e ancora detti Otto hanno sotto di loro, a loro servigio, uno bargello con cento fanti, e loro gli pagano, e detto uficio non ha salario».

76 ASF, PR, 68, cc. 167, 223. 77 ASF, CP, 16, cc. 44, 47.

78 Creati il 2 settembre 1378, già il 6 dello stesso mese un loro rappresentante, tale Bettino de’ Covoni, prese la parola in una consulta; cfr. ZORZI, L’amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina, cit., pp. 42-43.

79 ASF, CP, 19, cc. 14, 20, 24.

43 Guerra nella persona del mercenario inglese John Hawkwood, noto alle cronache dei contemporanei con il nome italianizzato di Giovanni Acuto81.

La magistratura degli Otto di Guardia, che nelle intenzioni dei suoi creatori indubbiamente doveva essere provvisoria, assumendo passo dopo passo tutte le funzioni finora descritte, divenne troppo utile perché non si sentisse la necessità di renderla stabile e, infatti, il 21 gennaio 1380, si giunse a deliberare:

Che in perpetuo nella città di Firenze debba vigere ed esistere l’ufficio degli Otto di Guardia82,

la cui nomina veniva riservata, ogni due mesi, alla Signoria.

Gli Otto di Guardia erano ormai una magistratura stabile composta da cittadini, con compiti di polizia politica, impegnata a difendere il pacifico stato della città, garantendo al regime la conservazione del potere.