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I diritti della persona umana e il diritto internazionale.

inoltre il primo strumento di diritto internazionale legalmente vincolante a collegare espressamente diritti e doveri.

Di fondamentale importanza, ai fini del divieto di tortura, è indicare come all’interno della Carta africana, ai sensi dell’articolo 5, si afferma che “Ogni individuo ha diritto al rispetto della dignità inerente alla

persona umana e al riconoscimento della sua personalità giuridica. Qualsiasi forma di sfruttamento e di svilimento dell'uomo, specialmente la schiavitù, la tratta delle persone, la tortura fisica o morale, e le pene o i trattamenti crudeli, inumani o degradanti sono interdetti”. In conclusione, quindi, la tortura e gli altri trattamenti

proibiti, all’interno della Carta in esame, vengono assimilati alla schiavitù e al commercio degli schiavi, come forme di degrado e sfruttamento dell’uomo ma al tempo stesso, a differenza della Convenzione Americana, non prevede l’inderogabilità del divieto in questione.

4 I diritti della persona umana e il diritto

internazionale.

In ambito internazionale, oggi esiste un insieme di norme scritte, consuetudinarie e pattizie, di portata generale e regionale, che

66Il diritto all'uguaglianza di tutti i popoli, il diritto all'autodeterminazione, il diritto di proprietà delle proprie risorse naturali, il diritto allo sviluppo, il diritto ad un ambiente sano.

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impongono agli Stati obblighi in materia di trattamento della persona umana e il rispetto dei diritti che a questa vengono riconosciuti in quanto tale. Come viene affermato in una risoluzione del 1989 dell’Institut de droit International: “i diritti dell’uomo sono

l’espressione diretta della dignità della persona umana. L’obbligo per gli Stati di assicurarne il rispetto deriva dallo stesso riconoscimento di tale dignità proclamata già nella Carta delle Nazioni Unite e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Tale obbligo internazionale …. È un obbligo erga omnes; esso vale per ogni Stato rispetto alla comunità internazionale nel suo insieme, e ogni Stato ha un interesse giuridico alla protezione dei diritti dell’uomo”67.

È importante sottolineare come la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo sia considerata il punto di partenza ed, ancora oggi, un punto di riferimento essenziale in materia di diritti umani e quindi del consequenziale divieto di tortura; da essa infatti derivano sia le norme pattizie che quelle consuetudinarie dell’ultimo cinquantennio.

In relazione a quest’ultimo concetto, occorre enunciare un’importante affermazione della Corte internazionale di giustizia nel caso degli ostaggi nell’ambasciata degli Stati Uniti a Teheran: “privare

illecitamente degli esseri umani della loro libertà e sottoporli a coazione fisica in condizioni di sofferenza è manifestamente incompatibile con i principi della Carta delle Nazioni Unite e con i principi fondamentali enunciati della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”68.

Da indagini svolte da specialisti69 emerge l’esistenza di norme consuetudinarie che obbligano gli Stati ad astenersi nei confronti degli individui, indipendentemente dalla loro cittadinanza, da pratiche quali la schiavitù, il genocidio, la tortura e i trattamenti inumani e degradanti. Emerge inoltre, che nel determinare se una norma ha o no natura consuetudinaria, ha spesso rilievo chiarire se si prendono in considerazione solo le violazioni sistematiche o anche quelle occasionali.

In materia di diritti umani, inoltre, ha particolare rilievo la considerazione, ripresa successivamente dalla Corte internazionale di

67 Risoluzione adottata alla sessione di Santiago de Compostela nel 1989, RDIPP,779.

68 Corte internazionale di giustizia, collezione, 1968 p.42

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giustizia in un altro contesto70, che l’esistenza di una prassi contraria al precetto normativo non impedisce di per sé la formazione o la validità di una norma consuetudinaria. Infatti, come espresso da una Corte interna americana in relazione al divieto di tortura “nessuno

Stato ha mai rivendicato un diritto a torturare i propri cittadini. Di fronte a credibili accuse di tortura, uno Stato è solito rispondere negandone l’esistenza o, meno frequentemente, affermando che la condotta non era autorizzata, ovvero che essa costituiva un trattamento duro, ma non qualificabile come tortura”71.

Il ricorso a tali argomentazioni, in conclusione, rafforza l’esistenza del divieto. L’esistenza di norme consuetudinarie in tema di protezione dei diritti umani indica come tale tematica non possa più essere ricompresa nella nozione di dominio riservato e quindi in materie appartenenti “essenzialmente alla competenza interna di uno Stato” rispetto alle quale l’articolo 2 par.7 della Carta delle Nazioni Unite, non autorizza l’Organizzazione ad intervenire72. Sono molti infatti, i casi in cui gli organi delle Nazioni Unite hanno discusso e adottato risoluzioni a proposito della situazione dei diritti umani in un determinato Paese; ciò però non significa che la materia dei diritti umani cessi di rientrare nel “domino riservato” in quanto questo è possibile solo nel caso in cui vi sia in presenza di violazioni sistematiche o massicce e che quindi vi sia nell’ambito di “minacce alla pace e alla sicurezza” tutelate dal VII capitolo della Carta.

4.1 I diritti della persona umana e il diritto internazionale: i diritti procedurali dell’individuo per l’applicazione delle norme sui diritti umani.

L’azione delle Nazioni Unite, della Convenzione europea e di quella americana, hanno istituito meccanismi mirati a mettere in luce inadempienze degli Stati ai loro obblighi in materia di tutela dei diritti umani ed anche di imporre loro varie forme di riparazione a vantaggio degli individui. Tali meccanismi si riferiscono all’inadempimento di obblighi previsti da norme internazionali, consuetudinarie o pattizie e non prescindono, però, dalla tutela che i diritti previsti da tali norme 70 Attività militari e paramilitari nel e contro il Nicaragua (Nicaragua c. USA) sentenza del 27 giugno 1986 par. 186. 71 Filatiga v. Pena-Irala, U.S. cir. Court of Appeals 1980. 72 T. TREVES, Diritto internazionale. pp. 209-213

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possano ricevere nell’ambito dei diritti interni. Infatti, in seguito all’esaurimento dei ricorsi interni, è possibile mettere efficacemente in moto i meccanismi internazionali73, aventi la funzione di prevedere una tutela supplementare finalizzata a colmare le lacune dei sistemi di diritto interno.

In ambito internazionale, infatti, per tutelare e far valere il divieto di tortura e di altri trattamenti inumani e degradanti, è previsto un procedimento attivabile su istanza individuale davanti al Comitato istituito in relazione alla Convenzione contro la tortura o altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 e definito all’interno del suo articolo 17. Un analogo meccanismo di tutela è inoltre previsto in relazione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e a quella americana e in modo meno vincolante74 in relazione alla Carta africana.