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La tortura e i tentavi di introdurre nel nostro ordinamento il relativo reato ad hoc: DDL n 1282.

costituzionalmente al quale non corrisponde un’adeguata disciplina.

4 L’importanza di avere il reato di tortura nel nostro ordinamento.

5.3 La tortura e i tentavi di introdurre nel nostro ordinamento il relativo reato ad hoc: DDL n 1282.

Durante la XIV Legislatura, su iniziativa dei senatori Pianetta, Centaro, Pastore, Mugnal, Bobbio e Boldi fu posto in essere un ulteriore tentativo di introduzione del reato di tortura attraverso il DDL n. 1282, comunicato alla Presidenza il 25 marzo 2002. Le motivazioni che hanno portato a tale iniziativa legislativa si individuano in una crescente necessità della repressione della tortura durante i secoli, si riporta, infatti, all’interno della prefazione di tale DDL come già “nel

1700 uno dei più importanti illuministi, l’italiano Pietro Verri, con il suo “Osservazioni sulla tortura”, si associava al coro di grandi pensatori che in ogni epoca hanno manifestato la propria disapprovazione per l’uso di questa pratica, denunciandone le atrocità e l’inutilità, giacché il dolore etiam innocentes cogit mentiri”. All’interno di tale prefazione,

inoltre, si denuncia come si siano dovuti attendere circa due secoli prima che la protesta sociale si sia tradotta in precetti normativi, iniziati all’indomani dell’ultimo conflitto mondiale attraverso la tutela dei diritti umani, e che il delitto di tortura venisse considerato come un crimine contro l’umanità.

Il disegno di legge in esame si prefiggeva di introdurre nel codice penale una nuova ipotesi di reato che consentisse, per il futuro, di punire autonomamente – prescindendo, dunque, dalla copertura oggi offerta da vari reati quali lesioni, percosse, minaccia, violenza privata, aggravanti nel caso autore sia un pubblico ufficiale o per la particolare crudeltà ovvero per altre eventuali aggravanti di carattere generale – ogni possibile azione coercitiva esercitata con sistemi indegni di un moderno Stato di diritto295. Si voleva dimostrare, dunque, in modo più esplicito e attraverso una fattispecie delittuosa che non sia frutto dell’applicazione di altre norme aggravate, l’orientamento chiaro dello Stato italiano.

Attraverso tale DDL, in conclusione, si voleva introdurre l’articolo 593- bis denominato come “tortura” secondo il quale “il pubblico ufficiale

che nell’esercizio delle sue funzioni cagiona lesioni o comunque sofferenze psichiche o fisiche, al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su altri, per ragioni di discriminazioni, è punito con

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la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è aumentata se ne deriva una lesione grave o gravissima”. Oltre a tale previsione

normativa, il DDL in esame introduceva anche una disposizione relativa al cittadino straniero secondo la quale “Il cittadino straniero

che si trovi sul territorio dello Stato e che sia sottoposto a procedimento o condannato per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale riconosciuto è estradato su richiesta dell'autorità giudiziaria straniera o internazionale procedente”.

In conformità con le disposizioni sovranazionali, tale disegno di legge, per una totale repressione del reato di tortura, prevedeva, inoltre, l’introduzione di un fondo per le vittime296 del reato in esame per

assicurare un’equa riparazione, si legge, infatti, all’articolo 3 del DDL che “1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un

fondo per le vittime del reato di tortura per assicurare un’equa riparazione, una volta accertata la sussistenza del fatto in sede giudiziaria. È fatto salvo il diritto della persona offesa ad agire nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento dei danni subiti. 2. In caso di morte della vittima, derivante dall'atto di tortura, gli eredi subentrano a quest'ultima nel diritto a ricevere l’equa riparazione. 3. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, apposita Commissione che ha il compito di gestire il fondo di cui al comma 1 e di valutare e liquidare alle vittime di tortura o ai loro eredi l’equa riparazione del reato di cui ai commi 1 e 2. La composizione e il funzionamento della Commissione sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”.

296 È necessario riportare, in relazione al fondo per le vittime, anche l’articolo 4 del DDL secondo il quale “Art. 4. 1. All'onere derivante dall'attuazione dalla presente legge, valutato in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero”. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.

124 5.4 La tortura e i tentavi di introdurre nel nostro ordinamento il relativo reato ad hoc: DDL 1608 del 2002 e DDL n. 895 del 2006. Sempre durante la XIV Legislatura297, nel 2002, fu posto in essere un ulteriore DDL recante disposizioni di introduzione del reato di tortura all’interno del nostro ordinamento n. 1608, comunicato alla Presidenza il 16 luglio del medesimo anno. A causa, infatti, di recenti e gravi avvenimenti che hanno riproposto, con urgenza, all’attenzione della pubblica opinione, la necessità di provvedere ad un essenziale adempimento della Costituzione e delle convenzioni sovranazionali è stato posto in essere tale DDL. Gli avvenimenti a cui si è appena fatto riferimento, come si evince dalla prefazione del disegno di legge in questione, consistono in accuse di atti di violenza ad opera di agenti e funzionari di polizia nei confronti di cittadini inermi sottoposti a restrizione della libertà personale, per i quali si è avvertita la problematica della loro qualificazione giuridica (nel nostro sistema penale non esistendo, purtroppo, una norma che punisca specificamente la tortura, si è fatto spesso ricorso a fattispecie penali più lievi es. percosse, lesioni, minacce ecc). Conseguentemente, si è compreso come “solo una chiara ed univoca stigmatizzazione come

reato di “tortura” di qualunque forma di dolore o sofferenza, indebitamente inflitta a persone private della libertà, e pertanto in grado, a nostro parere, di porre fine a un simile disorientamento e di radicare nel senso comune di tutti, e in particolare degli agenti di polizia, il rispetto della persona e della sua immunità da qualunque tipo di violenza”298.

Il disegno di legge in esame, ricalca in gran parte le norme stabilite dalla Convenzione contro la tortura del 1984, infatti, l’articolo 1 di tale DDL riproduce pressoché letteralmente la configurazione della fattispecie formulata dall’articolo 1 della Convenzione in quanto

297 Su iniziativa dei senatori Salvi, Angus, Acciarini, Ayala, Baratella, Battafarano, Battaglia, Bettoni, Bonavita, Bonfietti, Brunale, Brutti M., Brutti P., Budin, Calvi, Chiusoli, Di Girolamo, Di Siena, Falomi, Fassone, Flammia, Franco, Giovanelli, Guerzoni, Iovene, Longhi, Manzella, Maritati, Mascioni, Murineddu, Pagano, Piatti, Piloni, Pizzinato, Tonini, Vicini, Vollone, Vitali e Viviani.

298 Senato della Repubblica, XIV Legislatura, DDL n. 1608 del 2002, prefazione.

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afferma che “Chiunque infligga intenzionalmente a una persona, di cui

abbia la custodia o il controllo, gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali, che non siano inerenti all’applicazione o all’esecuzione di misure o sanzioni legittime, e` punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell’esercizio di pubbliche funzioni o con abuso di autorità. Il delitto non si estingue per prescrizione”.

Si tratta, conseguentemente, di una definizione sufficientemente ristretta ad escludere piccoli abusi non in grado di provocare “dolori” o “sofferenze” rientranti piuttosto nell’ipotesi di reato prevista dall’articolo 608 c.p., ma sufficientemente estesa da includere le “violenze fisiche o morali” che l’articolo 13, comma IV, della Costituzione impone di punire. Si è inoltre ritenuto, conformemente alla nozione di “tortura” enunciata dallo Statuto della Corte penale internazionale, di includere nella fattispecie qualunque tipo di sofferenze o dolori inflitti intenzionalmente, anche da soggetti privati, a persone di cui sia stata ristretta la libertà personale, e di configurare come aggravante la commissione del fatto nell’esercizio di pubbliche funzioni o con abuso di autorità. Le torture, infatti, possono ben essere inflitte da qualunque soggetto che detenga in suo potere il corpo di una persona: si pensi solo alla mafia e alle altre organizzazioni criminali.

L’articolo 1 detta la definizione di “tortura” ed esclude, secondo quanto disposto dall’articolo 15 della Convenzione, l’utilizzabilità come prove delle dichiarazioni estorte con la tortura se non per stabilire, nei procedimenti contro chi di tortura è accusato, che esse siano state rese effettivamente in conseguenza della medesima. All’articolo 1 fa seguito, in conformità all’articolo 3 della Convenzione, l’articolo 2 che dispone il dovere di offrire l’asilo a quanti nei loro paesi rischino di essere sottoposti a tortura in quanto enuncia che “1.

All’articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato nel quale esistano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani»”.

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Inoltre, in attuazione dell’articolo 10 della Convenzione, viene disposta, nell’articolo 3, l’istituzione, ai fini della formazione professionale dei pubblici ufficiali deputati alla custodia o all’interrogatorio o al trattamento di persone arrestate o detenute, di appositi corsi di insegnamento sull’illiceità giuridica e sull’intollerabilità morale della tortura (articolo 3: - (Formazione

professionale) Nelle scuole, negli istituti e in tutti i corsi di istruzione dedicati alla formazione o all’aggiornamento professionale dei pubblici ufficiali, investiti del potere di privazione della libertà personale o incaricati della custodia o dell’interrogatorio o del trattamento di una persona arrestata o detenuta, sono svolti appositi corsi di insegnamento sul divieto e sull’intollerabilità morale della tortura. Tali insegnamenti sono affidati, di preferenza, a soggetti che abbiano fatto parte di organizzazioni per la difesa dei diritti umani o che abbiano competenze in materia”).

In attuazione degli articoli 13 e 14 della Convenzione vengono previste, dall’articolo 4, speciali protezioni delle vittime di atti di tortura che abbiano sporto denuncia e dei testimoni a carico, nonché il diritto delle vittime ad un’integrale riparazione e al risarcimento del danno. In tale articolo si afferma infatti come “Le dichiarazioni

ottenute con la tortura, così come definita dall’articolo 605- bis del codice penale, possono essere utilizzate soltanto contro le persone accusate di tortura, al fine di stabilire che esse sono state rese in conseguenza della medesima”.

L’articolo 5 enunciando che “1. Non possono godere di immunità

diplomatica i cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in un altro paese o da un tribunale internazionale. 2. Nei casi di cui al comma 1, il cittadino straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti a un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato dalle relative norme internazionali” esclude

l’immunità diplomatica per chiunque si sia macchiato, anche all’estero, di reati di tortura. Infine, l’articolo 6299 prevede una

299Articolo 6 DDL n. 1608: 1. E` assicurata la protezione delle vittime di atti di

tortura che abbiano sporto denuncia e dei testimoni a carico, contro maltrattamenti o intimidazioni causati dalla denuncia inoltrata o dalla deposizione resa. 2. E` istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo destinato alle vittime dei reati di tortura per assicurare loro, oltre a

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protezione per le vittime che abbiano denunciato reati di tortura e istituisce, come i precedenti disegni di legge, un fondo specificamente deputato alle spese richieste per la riabilitazione delle vittime della tortura

Dato che entrambi i DDL del 2002, non hanno avuto l’esito desiderato, successivamente, nel 2006, durante la XV Legislatura, nuovamente su iniziativa del senatore Pianetta, fu posto in essere il DDL n. 895300,

comunicato alla Presidenza il 27 luglio del medesimo anno, recante le medesime disposizioni rispetto al DDL del 2002 n. 1282.

6 Introduzione del reato di tortura nel codice

penale italiano, disegno di legge n. 849.

Come già indicato, il disegno di legge n. 849, d’iniziativa dei senatori Buccarella, Airola, Cappelletti e Giarrusso, comunicato alla Presidenza il 19 giugno 2013, si occupa dell’introduzione del reato di tortura nel codice penale301. Tale iniziativa legislativa nasce in quanto si avverte,

finalmente, la necessità di avere una fattispecie ad hoc per la repressione del reato in esame, infatti pur avendo l'Italia in più occasioni condannato ogni forma di tortura302, nel nostro

quanto previsto dall’articolo 185 del codice panale, un sostegno economico finalizzato a una completa riabilitazione. 3. In caso di morte della vittima, derivante dall’atto di tortura, le somme di cui al comma 2 sono attribuite agli eredi. 4. E` istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la riabilitazione delle vittime della tortura, con il compito di gestire il fondo di cui al comma 2. La composizione e il funzionamento della Commissione sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 5. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unita` previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

300 Senato della Repubblica, XV Legislatura, DDL n. 895 del 2006. 301 Senato della Repubblica, XVII Legislatura, Disegno di legge n.849.

302ad esempio attraverso la ratifica ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma nel 1950 o, più specificamente, dando esecuzione ai sensi della legge 3 novembre 1988, n. 498, alla Convenzione

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ordinamento per reprimere condotte riconducibili a maltrattamenti di questa natura occorre fare riferimento ai delitti codificati come lesioni (articolo 582 codice penale), violenza privata (articolo 610 codice penale) e minacce (articolo 612 codice penale).

Al fine di introdurre nell'ordinamento italiano il delitto di tortura, dando finalmente attuazione alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, approvata dall'Assemblea generale il 10 dicembre 1984 e resa esecutiva dall'Italia ai sensi della legge 3 novembre 1988, n. 498, il presente disegno di legge riproduce sostanzialmente il testo unificato approvato dall'Aula della Camera dei deputati nella XV legislatura, sul quale era stata raggiunta una buona intesa, diversamente da quanto accadde nella XVI legislatura, in cui le contrapposizioni tra gruppi resero impossibile l'approvazione in Assemblea del testo unificato presentato (e più volte riformulato) dai relatori303.

Il reato configurato in tale disegno di legge, a differenza della sua configurazione sovranazionale, è di natura comune in quanto può essere commesso da chiunque. In tal caso, quindi, la portata della nozione di tortura sarebbe, anche più ampia di quella della Convenzione, al fine di evitare qualsiasi situazione di impunità.

Essendo un “reato comune” si prevede, come aggravante, un aumento di pena se le condotte sanzionate sono poste in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, ovvero se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima mentre, nel caso che ne derivi la morte, si prevede la pena dell'ergastolo.

Il disegno di legge, presentato il 19 giugno del 2013, ha avuto come primo firmatario Luigi Manconi, senatore del Partito democratico. L’esame alla commissione giustizia della Camera è cominciato il 6 maggio 2014 e si è concluso il 19 marzo 2015, mentre il 23 marzo 2015 si è tenuta la discussione generale alla Camera con il voto degli emendamenti304. Il testo “Introduzione degli articoli 613-bis e 613- ter

del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura” che viene esaminato è diverso da

delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984.

303 Relazione, disegno di legge n. 849 del Senato della Repubblica.

304 Cosa prevede il reato di tortura in discussione alla Camera in riv. Internazionale.it del 9 aprile 2015.

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quello approvato dal Senato nel 2014 e una volta approvato dalla Camera, dovrà tornare al Senato per l’approvazione definitiva. 6.1 Introduzione del reato di tortura nel codice penale italiano, disegno di legge n. 849: differenze tra il Testo della proposta di legge n. 2168 e il Testo della Commissione. Sia il Testo della proposta di legge n. 2168, approvato dal Senato della Repubblica il 5 marzo 2014, che il Testo della Commissione concordano che l’articolo in questione debba essere introdotto “Nel

libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l’articolo 613 sono aggiunti i seguenti”305.

La differenza dei due testi si evince già dal primo comma dell’articolo 613 bis infatti, mentre la proposta di legge n. 2168 indica che “Articolo 613-bis. – (Tortura). – Chiunque, con violenze o minacce

gravi, ovvero mediante trattamenti inumani o degradanti la dignità umana, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni ovvero da un incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio del servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni”; il testo

della Commissione enuncia che “Articolo 613-bis. – (Tortura). –

Chiunque, con violenza o minaccia ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza, intenzionalmente cagiona ad una persona a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni o di infliggere una punizione o di vincere una resistenza, ovvero in ragione dell’appartenenza etnica, dell’orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, si

305Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, XVII Legislatura — Disegni di legge e relazioni — documenti, Parere della I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni).

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applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni. Ai fini dell’applicazione del primo e del secondo comma, la sofferenza deve essere ulteriore rispetto a quella che deriva dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti”.

Entrambi i testi concordano, invece, sul fatto che “Se dal fatto deriva

una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate. Se dal fatto deriva una lesione personale grave le pene sono aumentate di un terzo e della metà in caso di lesione personale gravissima Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell’ergastolo”.

In relazione, invece, all’articolo 613 ter denominato “Istigazione del

pubblico ufficiale a commettere tortura”, le differenze tra i due testi

sono meno marcate in quanto, nel testo della Commissione, ci si limita ad aggiungere solo la premessa “Fuori dei casi previsti

dall’articolo 414”, per il resto entrambi i testi concordano che “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l’istigazione non è accolta ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

La modifica del codice penale appena enunciata ha comportato, inoltre, una variazione anche all’interno del codice di procedura penale in relazione all’articolo 2 recante il nome “Modifica all’articolo 191 del codice di procedura penale” per il quale entrambi i testi sopracitati hanno concordato che “1. All’articolo 191 del codice di

procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura