Il primo trattato internazionale a contenere un divieto generale di tortura è il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici del 1966 entrato in vigore il 23 marzo del 1976; all’interno del quale si ribadiva sia l’inderogabilità del divieto di tortura (articolo 4.2) che la necessità di attuare a livello statale un’efficace attività di prevenzione, istituendo specifiche misure a garanzia del detenuto come la puntuale registrazione dei prigionieri, l’accesso dei familiari e dei difensori della vittima ecc.
La prima applicazione della norma si è avuta con la comunicazione effettuata dal Cile il 7 settembre 1976, nella quale, richiamandosi allo stato di assedio proclamato dal decreto legge n. 1369, si precisa che gli articoli 9, 12, 13, 19 e 25 hanno subito restrizioni. Successivamente anche la Gran Bretagna, con riferimento alla nota situazione in Irlanda del Nord, richiamava le misure legislative adottate ancor prima della ratifica del Patto, precisando che la loro applicazione avrebbe potuto determinare restrizioni e deroghe agli articoli 9; 10 par. 2 e par. 3; 12 par. 1; 14; 17; 19 par. 2; 21 e 2259. Di fondamentale importanze è indicare come la regolamentazione e la trattazione a livello regionale del divieto di tortura ed altri trattamenti inumani e degradanti abbia rafforzato energicamente le garanzie previste dai trattati delle Nazioni Unite in quanto è stato più semplice, 54 Art 31: Corporal punishment, punishment by placing in a dark cell, and all cruel, inhuman or degrading punishments shall be completely prohibited as punishments for disciplinary offences. 55 Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery, Ginevra 7 settembre 1956. 56 Convention on the Elimination of Racial Discrimination, New York 7 marzo 1966. 57 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, New York 9 dicembre 1948. 58 Convention on the Rights of the Child, New York 20 novembre 1989. 59 C. ZANGHI, La protezione internazionale dei diritti dell’uomo, pp. 97-104.
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a livello regionale, innalzare gli standard di protezione garantiti da organi di controllo più efficaci.
In ambito europeo, infatti, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha svolto un ruolo fondamentale e la sua giurisprudenza è stata fonte di ispirazione per la successiva Convenzione contro la Tortura60; inoltre la Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU), all’articolo 3 proibisce sia la tortura che l’utilizzo di trattamenti inumani e degradanti61.
Tale divieto è inderogabile ai sensi dell’art 15.2 ed è assoluto in quanto non può essere limitato né dalla legge e né da uno stato di emergenza, infatti, la Corte Europea ha sostenuto il divieto per gli Stati membri di estradare una persona che, nel paese di destinazione, possa essere soggetta a tortura o ad altri trattamenti inumani e degradanti.
Altri trattati che vietano espressamente la tortura e altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti sono la Convenzione Americana sui Diritti dell’Uomo 62 e la Carta Africana sui Diritti dell’Uomo63. 3.1 Le Nazioni Unite e le Convenzioni regionali: Convenzione americana relativa ai diritti dell’uomo. In seguito alla Conferenza svoltasi in Messico nel febbraio-marzo del 1945, l’affermazione e la protezione dei diritti dell’uomo ha acquisito un posto di sempre maggior rilievo. Con la IX Risoluzione, infatti la Conferenza decideva l’elaborazione di una Dichiarazione dei diritti e dei doveri internazionali dell’uomo, da allegare al progetto di statuto dell’Organizzazione.
La redazione del documento in esame, fu affidata al Comitato giuridico interamericano, che doveva successivamente sottoporre un progetto alla Conferenza di Bogotà del 1948; il risultato di tale attività fu l’adozione della XXX Risoluzione dal titolo “Dichiarazione
americana dei diritti e dei doveri dell’uomo” che costituisce il primo
atto internazionale sulla materia, avendo preceduto, sia pure di 60 RODLEY N. S., The definition(s) of torture in international law, in Current Legal Problem, 2002. Oxford University Press, vol.55. 61 European Convention of Human Rights and Fundamental Freedoms, Roma 4 novembre 1950. 62 American Convention on Human Rights, San Josè, 22 novembre 1969. 63 African Charter on Human Rights and Peoples Rights, Nairobi, 27 giugno 1981.
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qualche mese, la Dichiarazione Universale delle Nazioni Unite. Un’ulteriore peculiarità della Dichiarazione americana è rappresentata dal fatto che correlativamente ai diritti, si afferma l’esistenza di specifici “doveri” dell’uomo.
Rilevante, ai fini del divieto della tortura, è la XXXI Risoluzione attraverso la quale la stessa Conferenza dava mandato al Comitato giuridico interamericano di elaborare un progetto di statuto di una Corte interamericana per la salvaguardia dei diritti dell’uomo; nel medesimo arco temporale, con l’adozione dell’atto istitutivo dell’Organizzazione degli Stati Americani c.d. O.A.S., si proclamarono ulteriormente i diritti fondamentali della persona umana.
Nonostante il continuo ripetersi delle crisi politiche che ostacolavano lo sviluppo del progetto in esame, il Consiglio dell’O.A.S., il 2 ottobre 1968 sottoponeva ai Governi degli Stati membri un progetto di Convenzione rielaborato dalla Commissione e, successivamente, con una decisione del 12 febbraio 1969, fu convocata a San Josè di Costa Rica (dal 7 al 22 novembre del 1969) una Conferenza specializzata, incaricata di riesaminare il progetto di Convezione e di procedere alla relativa firma. La Conferenza si è svolta con la partecipazione di 19 Stati membri dell’O.A.S., di numerose delegazioni di Stati non membri64, di rappresentanti di organizzazioni internazionali tra le
quali le Nazioni Unite, l’UNESCO e di membri della Commissione interamericana; al termine di tale conferenza fu adottato il testo della “Convenzione americana relativa ai diritti dell’uomo- Patto di San Josè
de Costa Rica”.
In relazione alla protezione della persona fisica, all’interno della convenzione statunitense ai sensi dell’articolo 5 si enuncia il diritto al rispetto dell’integrità fisica, mentale e morale di ogni individuo facendo anche riferimento sia al divieto di tortura che al diritto spettante a coloro che si trovano in uno stato di reclusione di essere “trattati con il rispetto dovuto alla dignità inerente alla persona
umana”.
L’articolo in esame intitolato “diritto ad un trattamento umano” enuncia infatti al secondo comma che: "Nessuno sarà sottoposto a
tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Tutti
64 Delegazioni di Stati non membri tra i quali: Belgio, Canada, Francia, Italia, Israele e Repubblica Federale Tedesca.
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coloro privati della libertà saranno trattati con il rispetto dovuto alla dignità inerente di persona umana”
In conclusione quindi, la tortura, le pene ed i trattamenti crudeli, inumani o degradanti sono vietati con un’affermazione categorica che trova applicazione sia in tempo di guerra che in caso di pericolo pubblico che minacci la vita dello Stato.
3.2 Le Nazioni Unite e le Convenzioni regionali: Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli.
In seguito allo stabilirsi del nuovo assetto del continente africano, dovuto all’indipendenza concessa a numerosi territori non autonomi o in amministrazione fiduciaria65, sono state convocate numerose conferenze internazionali allo scopo di dar vita ad una cooperazione regionale fra gli Stati africani.
La prima conferenza africana relativa ai diritti dell’uomo fu quella di Lagos, in Nigeria, organizzata dalla Commissione internazionale dei giuristi del gennaio del 1962; in tale riunione sono state anticipate le grandi linee della costituzione di un’organizzazione permanente regionale per la cooperazione tecnica ed economica e, al tempo stesso, il Governo liberiano proponeva un’istituzione regionale per la cooperazione politica.
La nascita dell’Organizzazione Comune Africana e Malgascia (OCAM), è dovuta all’attività di alcuni Stati francofoni nel 1961 che si ispirarono al mercato europeo. Infine, nel maggio del 1963 ad Addis Abeba, una conferenza regionale dei Capi di Stato concludeva i suoi lavori adottando il testo della Carta per l’Organizzazione della Unità africana c.d. OUA.
Un’ulteriore affermazione dei diritti dell’uomo avvenne nella Conferenza di Dakar nel 1967, anno nel quale si pone in essere l’azione dell’ONU per la regionalizzazione della protezione dei diritti dell’uomo, che nelle sue conclusioni auspicava che venissero esaminate “… l’opportunità e la possibilità di istituire un sistema di
protezione dei diritti dell’uomo nell’ambito africano”.
Solamente, però, con il Seminario del Cairo del settembre 1967 che si è dato luogo ad una prima regolamentazione dei diritti dell’uomo ed
65 La maggior parte degli Stati moderni sono sorti sul continente africano dopo il 1960, a seguito dell’indipendenza concessa a numerosi territori.
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alla istituzione di una Commissione dei diritti dell’uomo che ne assicurasse la tutela.
Di fondamentale importanza, in relazione alla tutela dei diritti dell’uomo, è la Conferenza di Addis Abeba che, attraverso le sue quattro Risoluzioni, indica la necessità di adottare una Convenzione africana dei diritti dell’uomo.
In conclusione, è necessario indicare come il risultato delle attività appena citate, abbia dato luogo alla stipulazione della Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli adottata a Nairobi il 28 giugno 1981 dalla Conferenza dei Capi di Stato e di Governo dell'Organizzazione dell'Unità Africana ed entrata in vigore il 21 ottobre 1986.
I diritti umani riconosciuti dalla Carta africana sono civili, politici, economici e sociali, essa rappresenta la prima convenzione