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Le motivazioni del necessario intervento della Corte di Strasburgo La violazione degli “obblighi positivi”.

costituzionalmente al quale non corrisponde un’adeguata disciplina.

3 Avvenimenti all’interno della scuola Diaz: i fatti indicati nella sentenza.

4.2 Le motivazioni del necessario intervento della Corte di Strasburgo La violazione degli “obblighi positivi”.

Indipendentemente dall’accertamento di una responsabilità diretta dello Stato italiano in relazione alla violazione dell’obbligo di astensione disciplinato dall’articolo 3 della CEDU, è necessario che la Corte valuti, anche, se le autorità nazionali abbiano fatto quanto era in loro potere per impedire la consumazione di trattamenti contrari a tale norma conformandosi così agli “obblighi positivi” discendenti dalla stessa. È rilevante indicare come dalla sentenza di Bolzaneto sia emerso che gli stessi giudici della terza sezione penale abbiano riscontrato “gravi carenze di organizzazione” imputabili al Ministero degli Interni e a quello della Giustizia e sostenuto che tali mancanze siano “emerse in modo macroscopico a dibattimento e riconosciute

dagli stessi vertici dell’amministrazione che hanno creato un contesto idoneo ad incrementare il rischio di agevolare la commissione di fatti illeciti367”. In tal caso, tra le carenze organizzative, i giudici genovesi

hanno individuato: la compresenza di diverse forze dell’ordine, senza che vi fosse il necessario coordinamento fra le une e le altre; la mancata predisposizione di un servizio di vigilanza; la mancanza di personale sufficiente per far fronte in tempi contenuti alla redazione degli atti, all’immatricolazione e alla traduzione di un numero di arrestati evidentemente di molto superiore a quello originariamente previsto.

Di notevole importanza è indicare come , in teoria, la caserma della IV sezione di P.S. di Bolzaneto era stata adibita, con decreto del Ministro di Giustizia368, a “matricola volante”369 e di conseguenza doveva

fungere semplicemente come punto di raccolta e di immatricolazione degli arresti che sarebbero poi stati trasferiti negli istituti carcerari di Pavia e Alessandria, facendo così in modo che la permanenza delle persone arrestate o fermate sarebbe dovuta essere momentanea (al massimo poche ore), giusto il tempo di svolgere le operazioni necessarie370. In realtà però, esso si protrasse per lassi di tempo compresi tra le otto e le trentasei ore durante i quali non furono schiena e trascinata per una rampa di scale fino a ridurla in stato di incoscienza.

367 Tribunale di Genova, sezione III, sentenza 14 luglio 2008. 368 Decreto del Ministro della Giustizia del 12 luglio 2001. 369 Espressione di uso comune in ambito della P.S.

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somministrati cibo e acqua, né distribuiti assorbenti igienici e coperte di numero sufficiente.

Molti degli arrestati o dei fermati, specie quelli che furono condotti a Bolzaneto dalla Diaz, necessitavano inoltre di cure mediche immediate che furono apprestate, nella maggior parte dei casi, solo dopo molte ore in quanto la visita di primo ingresso doveva seguire alla procedura di immatricolazione e l’afflusso dei detenuti era tale da assorbire completamente nella visita sopracitata il personale medico e paramedico disponibile.

In tal caso, è necessario precisare che la giurisprudenza di Strasburgo, in seguito alla sentenza del’1994371, considera il mancato

apprestamento di cure mediche immediate nei confronti delle persone che ne necessitano e la circostanza che i detenuti rimangano con indosso abiti sporchi alla stregua di autonome violazioni dell’articolo 3 della CEDU. Tale “considerazione”, presa dalla Corte, vale anche nei confronti di chi non è stato percosso o non ha subito violenze psichiche in quanto questo potrebbe correttamente definirsi come vittima di una violazione dell’articolo 3.

Per quanto riguarda, invece, le vicende della Diaz, si è già detto come sia stato dimostrato, attraverso le risultanze dibattimentali, che la decisione di procedere ad una perquisizione nel quartier generale del Genoa Social Forum fu presa senza la necessaria ponderazione a causa degli avvenimenti dei giorni precedenti e del desiderio di riscattare in qualche modo l’immagine della polizia. Infatti oltre al fatto che le forze dell’ordine non si interrogarono a sufficienza sulla situazione all’interno della scuola per intervenire in modo adeguato, si deve aggiungere come sia mancata, inoltre, qualsiasi riflessione sulle concrete modalità operative. Quindi si può affermare che, in tali condizioni, il rischio per la vita e per l’integrità fisica di quanti si trovavano all’interno della Diaz non poteva che essere alto.

In conclusione, attraverso l’applicazione dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di Strasburgo - accertate dagli stessi giudici italiani – le autorità nazionali non hanno ottemperato agli obblighi di protezione dell’integrità psicofisica dei manifestanti che su di essi incombevano in base al combinato disposto degli articoli 1 e 3 della CEDU, ed è sicuramente possibile ravvisare una precisa influenza

371 Caso Hurtado, esaminato dalla Commissione nel 1994 attraverso il Rapporto dell’8 luglio 1993: caso Hurtado c. Svizzera.

157 causale fra le carenze riscontrabili nella gestione del sito carcerario di Bolzaneto e nella pianificazione dell’operazione alla scuola Diaz con la diretta violazione dell’articolo 3. 4.3 Le motivazioni del necessario intervento della Corte di Strasburgo. La violazione degli “obblighi procedurali”. Un ulteriore livello di indagine che rende necessario l’intervento della Corte è relativo all’effettività del rimedio giurisdizionale apprestato in sede nazionale. Come precedentemente preannunziato372, in caso di violazioni dolose dei diritti sanciti dagli articoli 2 e 3 della CEDU, il giudice europeo pretende il ricorso agli strumenti della giustizia penale, indipendentemente dall’instaurazione di un parallelo giudizio civile per il risarcimento del danno.

Il diritto di Strasburgo, infatti, non ritiene sufficiente la “semplice

inchiesta penale” ma richiede che quest’ultima faccia piena luce sulle

responsabilità individuali e collettive e che, nel caso queste vengano accertate positivamente, la pena inflitta debba essere proporzionata alla gravità del fatto, quindi, in conclusione, l’inchiesta penale potrà dirsi effettiva solo quando porti all’identificazione e alla punizione adeguata dei colpevoli.

Un’importante e necessaria precisazione, in tal ambito, riguarda la notevole differenza che intercorre tra il giudizio effettuato in sede nazionale e quello in sede europea, infatti, mente le autorità giurisdizionali interne accertano la responsabilità di singoli individui – sono vincolate al quadro probatorio a carico di un imputato e al rispetto dei principi garantistici di cui all’articolo 27, I c. e all’articolo 2 della Costituzione – i giudici di Strasburgo valutano la responsabilità dello Stato convenuto. Di conseguenza, quest’ultimi possono

“guardare la vicenda dall’alto” prescindendo dalle conclusioni

raggiunte dalle autorità giurisdizionali interne in merito alla colpevolezza o meno degli imputati. Nel caso, infatti, che il rimedio apprestato dallo Stato convenuto non sia ritenuto effettivo, quest’ultimo sarà chiamato a rispondere della violazione procedurale degli articoli 2 e 3 della CEDU, senza che rilevi il fatto che i responsabili siano rimasti ignoti a dispetto degli sforzi profusi dagli inquirenti o che il quadro probatorio raccolto, a carico dei singoli imputati, non sia sufficiente a fondare una pronuncia di condanna.

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In conclusione quindi, nonostante la professionalità e l’impegno dei soggetti processuali, sia il processo per i fatti di Bolzaneto che per quelli della Diaz non hanno costituito rimedi effettivi secondo gli standard europei a causa della mancata identificazione della maggior parte degli autori materiali delle violenze e degli ostacoli frapposti dagli stessi corpi di polizia allo svolgimento delle indagini.

Un’ultima problematica si riscontra infine in relazione alla manifesta violazione del principio di proporzione tra le pene inflitte e la gravità delle condotte; all’ineseguibilità delle stesse in ragione della concessione della sospensione condizionale o dell’applicazione dell’indulto e dell’intervento della prescrizione.

4.4 Le motivazioni del necessario intervento della Corte di