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La tortura e i tentavi di introdurre nel nostro ordinamento il relativo reato ad hoc: DDL n 4087 del 1997.

costituzionalmente al quale non corrisponde un’adeguata disciplina.

4 L’importanza di avere il reato di tortura nel nostro ordinamento.

5.1 La tortura e i tentavi di introdurre nel nostro ordinamento il relativo reato ad hoc: DDL n 4087 del 1997.

Durante la XIII Legislatura, su iniziativa dei deputati Cicu, Marras, Mancuso, Aracu, Bergamo, Cascio, Cuccu, Del Barone, De Luca, Dell’Utri, Giudice, Guidi, Matacena, Prestigiacomo, Rivelli, Rivolta e Santor, fu posto in essere il DDL n. 4087 presentato il 31 luglio del 1997. Come si evince dalla prefazione, tale proposta di legge raccoglie l’appello lanciato dalle associazioni umanitarie affinché si abbia, anche in Italia, la piena attuazione delle convenzioni sovranazionali.

283 Senato della Repubblica, X Legislatura, disegno di legge n. 1677, prefazione.

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Infatti, nel nostro Paese “la tortura è un crimine che non è mai stato

previsto espressamente come reato e, pertanto, non è punibile in quanto tale, non essendo prevista alcuna pena nel codice penale”284. Il reato di tortura delineato da tale DDL, anche se (come il DDL n. 2701285), è configurato come un “reato comune” ai sensi del primo comma “Chiunque intenzionalmente infligge ad un’altra persona

dolore o sofferenza, fisica o mentale, al fine di ottenere informazioni o confessioni, o l’acquisizione di beni o altri vantaggi per sé o per altri, o di punirla o intimorirla per qualsivoglia motivo, è punito con la reclusione di anni nove. La condanna comporta l’interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. La stessa pena si applica anche a colui che partecipa comunque al reato o ordina ad altri di compiere atti di tortura”, delinea inoltre i comportamenti dei funzionari degli apparati

statali in obbedienza di un ordine superiore il quale non può essere invocato a giustificazione.

In conformità con tale ultima enunciazione si indica, il secondo comma dell’articolo in esame in quanto “Quando il reato di cui al

comma 1 sia compiuto da un pubblico ufficiale o da altro soggetto della pubblica amministrazione in esecuzione di un ordine di un superiore, non si applica la causa di non punibilità prevista dall’articolo 51 del codice penale”. 284 Camera dei Deputati, XIII Legislatura, DDL n.4087, prefazione. 285 Senato della Repubblica, XIII Legislatura, DDL n. 2701 del 1997, «Art. 580- bis. - (Tortura). – Chiunque, con qualsiasi atto, infligga intenzionalmente ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o psichiche, al fine di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la pena della reclusione da quattro ad otto anni. Se dal fatto deriva una lesione personale gravissima, si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni. Se dal fatto deriva la morte, si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni. Non rientrano nella fattispecie di reato di cui al presente articolo il dolore o le sofferenze causate dall’uso legittimo di mezzi di coazione, sempre che l’azione offensiva sia limitata a quanto strettamente necessario per la realizzazione dello scopo».

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Attraverso il DDL del’97, inoltre, ai sensi del terzo comma, viene ricompresa nella sanzione di tortura anche l’azione che si realizza in occasione dell’emissione di mandati di detenzione cautelare qualora il magistrato non disponga l’interrogatorio dell’iniziato entro 24 ore dall’arresto, in quanto “L’emissione di una ordinanza di custodia

cautelare comporta l’obbligo per il magistrato che l’ha emessa di procedere all’interrogatorio del soggetto entro le 24 ore successive all’arresto, fatto salvo il caso di flagranza di reato. Il giorno e l’ora presumibile dell’interrogatorio debbono essere riportati nel medesimo provvedimento cautelare. L’inosservanza dell’obbligo di procedere all’interrogatorio e` punita ai sensi del comma 1”.

Infine, per sottolineare la gravità del reato in questione e per evitare l’applicazione di eventuali attenuanti o di altri benefici previsti dalla legge a coloro i quali avessero posto in essere atti classificabili come tortura, i deputati, attraverso tale iniziativa legislativa, hanno espressamente indicato al quarto comma come “La condanna per il

reato previsto dal presente articolo impedisce la concessione di circostanze attenuanti e degli altri benefici di legge”. In conclusione,

dunque, attraverso tale DDL avente come scopo l’introduzione del reato di tortura nell’ordinamento penale si voleva eliminare “ogni

possibile azione costrittiva esercitata con sistemi barbari che non sono parte integrante di una società moderna”286. 5.2 La tortura e i tentavi di introdurre nel nostro ordinamento il relativo reato ad hoc: DDL n. 3691 del 1998, DDL n. 582 del 2001 e DDL n. 1237 del 2008. L’iniziativa relativa al DDL n. 3691 del 1998, posta in essere, sempre, durante la XIII Legislatura, interessò numerosi senatori287, e fu

286 Vedi nota 61.

287 Il DDL n. 3691 è d’iniziativa dei senatori Salvato, Salvi, Cossiga, Manconi, Migone, Contestabile, Tabladini, Follieri, Cirami, Scopelliti, De Zulueta, Bonfietti, Russo Spena, Albertini, Siliquini, Napoli, Gambini, Brienza, Larizza, Loreto, Lubrano di Ricco, Pasquali, Erroi, Besostri, Bortolotto, Saracco, Di Benedetto, Montagna, Corrao, Mundi, Sarto, Costa, Nieddu, Mungari, Bernasconi, Lauria, De Luca, Baldini, Besso, Cordero, Iuliano, Carcarino, Brignone, Ripamonti, Barbieri, Capaldi, Masullo, Bruno Ganeri, Meloni, Crescenzio, Donise, Camo, Mignone, De Guidi, Preda, Conte, Veltri,

118 comunicata alla Presidenza il 10 dicembre del medesimo anno con lo scopo di dare attuazione, anche nel nostro Paese, alla repressione del reato in esame. Per sottolineare l’importanza dell’introduzione della fattispecie penale di tortura nel nostro ordinamento, all’interno della prefazione di tale DDL, si indica come i senatori “Senza nemmeno

discuterne tra noi, ci è sembrato evidente che la tortura fosse qualunque violenza o coercizione, fisica o psichica, esercitata su una persona per estorcerle una confessione o informazioni, o per umiliarla, punirla o intimidirla. Nella tortura la disumanità è deliberata: una persona compie volontariamente contro un’altra atti che non solo feriscono quest’ultima nel corpo o nell’anima, ma ne offendono la dignità umana. Nella tortura c’è insomma l’intenzione di umiliare, offendere e degradare l’altro, di ridurlo a cosa...»”288. Un’ulteriore

importante questione, di cui si è tenuto conto all’interno di tale DDL, riguarda l’autore del reato in esame in quanto si indica come non sia necessario che il pubblico ufficiale sia autore diretto della tortura poiché è sufficiente che questo ne sia istigatore, o complice consenziente o mero soggetto acquiescente alla commissione del crimine. In conformità di ciò, dunque, anche un cittadino comune - utilizzato o impiegato da un pubblico ufficiale per commettere violenza fisica o psicologica nei confronti di un altro cittadino, in stato di detenzione o non, per le finalità descritte con precisione nella norma – commette il reato di tortura. In tal ultimo caso è necessario un nesso di casualità diretto tra l’istigazione e l’atto compiuto, tale nesso, inoltre, non viene meno nei casi in cui il privato cittadino vada oltre il mandato conferitogli, infatti, deve rispondere di tortura anche il pubblico ufficiale che è tacitamente consenziente alla commissione di atti di tortura compiuti da soggetti privati o che si sottrae volontariamente all’obbligo di impedire un atto di tortura.

In conclusione dunque, la rielaborazione della nozione di tortura deve spingersi fino a ricomprendere tutte quelle ipotesi in cui gruppi para- legali289 fruiscono dell’incoraggiamento, anche indiretto, dello Stato per intraprendere azioni diretta a sopprimere gli oppositori politici. Lombardi, Satriani, Guerzoni, Daniele Galdi, Rescaglio, Micele, Verandi, Cioni, Ferrante, Robol, Murineddu, Napoli, Boco e Piatti.

288 Senato della Repubblica, XIII Legislatura, DDL n. 3691, prefazione. 289 ad esempio «squadroni della morte» o gruppi armati non dello Stato.

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È infine rilevante indicare come attraverso tale DDL si sottolinei sia l’inadeguatezza della repressione di atti di tortura attraverso le disposizioni normative presenti nel nostro ordinamento290, in quanto esse non garantiscono la severità della sanzione, che la necessità di introduzione del reato di tortura come un adeguamento della normativa interna a quella sovranazionale. In conformità di ciò, il DDL in esame che introduce il reato di tortura nel codice penale, nell’ambito dei delitti contro la persona (e precisamente a chiusura del capo concernente i delitti contro la vita e l’incolumità individuale) prevede la procedibilità di ufficio, pene particolarmente severe dato che si attenta ai diritti umani fondamentali, l’obbligo di negare l’immunità diplomatica a chiunque si sia macchiato di reati di tortura anche all’estero e l’istituzione di un fondo ad hoc per la riabilitazione delle vittime della tortura. Mentre, infatti, l’articolo 593-bis, denominato “tortura”, enuncia che “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale. È raddoppiata se ne deriva la morte. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all’impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente. Qualora il fatto costituisca oggetto di obbligo legale l’autore non è punibile”; l’articolo successivo del DDL specifica

l’impossibilità di assicurare l’immunità diplomatica a coloro i quali hanno commesso il reato di tortura “1. Il Governo italiano non può

assicurare l’immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a

290 Non possono essere ritenuti sufficienti gli articoli 606 (arresto illegale), 607 (indebita limitazione della libertà personale), 608 (abuso di autorità contro arrestati o detenuti), 609 (perquisizioni ed ispezioni personali arbitrarie) del codice penale, sia per la non severità della sanzione, sia per la non incisività del contenuto. Dall’altro lato nei reati di percosse (articolo 581 del codice penale) e di lesioni (articolo 582 del codice penale) manca la specificità dell’elemento soggettivo, tipico, invece, della tortura.

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procedimento penale o condannati per il reato di tortura in un altro Paese o da un tribunale internazionale. 2. Nei casi di cui al comma 1 il cittadino straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale relativa”.

È necessario indicare, infine, come attraverso il terzo articolo del DDL si istituisca un fondo per le vittime del reato in esame con lo scopo di assicurare a quest’ultime un risarcimento e una completa riabilitazione (“Art. 3. 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio

dei ministri un fondo per le vittime dei reati di tortura per assicurare un risarcimento finalizzato ad una completa riabilitazione. 2. In caso di morte della vittima, derivante dall’atto di tortura, gli eredi hanno diritto ad un equo risarcimento. 3. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la riabilitazione delle vittime della tortura che ha il compito di gestire il fondo di cui al comma 1. La composizione e il funzionamento della Commissione sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 4. All’onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”).

Per quanto riguarda, infine, il DDL n. 582 del 2001291 della XIV

Legislatura, comunicato alla Presidenza il primo agosto 2001, e il DDL n. 1237 del 2008 della XVI Legislatura292, comunicato alla Presidenza il

291 ad opera dell’iniziativa dei senatori De Zulueta, Salvi, Bonfietti, Nieddu, Ripamonti, Guerzoni, Veraladi, Murineddu, Boco, Piatti, Martone, Budin, Toia, Montagnino, Cavallaro, Calvi, Soliani, Castellani, Acciarini, Marino, Montalbano, Vicini e Betta.

292 Ad opera dell’iniziativa dei senatori Poretti, Perduca, Bonino, Amati, Armato, Casson, Chiaramonte, Chiti, Colli, D’Ambrosio, Della Monica, Del

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26 novembre del medesimo anno, è necessario indicare come entrambi riprendano in gran parte il DDL n. 3691 del’98.

Mentre però il DDL del 2008293 ripropone esattamente la medesima disposizione legislativa del’98, quello del 2001 vi apporta solo alcune piccole modifiche. Infatti, mentre l’articolo 593 bis nel 1998 al suo primo comma prevedeva l’enunciazione “con qualsiasi atto, lesioni o

sofferenze, fisiche o mentali” il medesimo articolo ma del 2001294

indica, invece, “con qualsiasi atto, dolore o sofferenze, fisiche o

mentali”. L’unica modifica significativa, rispetto all’articolo 593 bis dei

due DDL (del’98 e del 2001), riguarda l’ultimo comma in quanto nella previsione normativa del 2001 manca l’inciso “Qualora il fatto

costituisca oggetto di obbligo legale l’autore non è punibile” presente

invece nel DDL del 1998. In relazione invece agli altri due articoli presenti all’interno del DDL del’98, questi vengono interamente riproposti all’interno del DDL del 2001.

Vecchio, Della Seta, Di Girolamo, Franzo, Garavaglia, Giai, Granaiola, Ichino, Legnini, Livi Bacci, Marcenaro, Marinaro, Marini, Marino, Mazzuconi, Maritati, Musso, Negri, Nerozzi, Pardi, Peterlini, Pinotti, Poli Bortone, Randazzo, Soliani, Vimercati, Vita, Andria, Barbolini, Bassoli, Bertuzzi, Bianchi, Biondelli, Blazina, Bosone, Bubbico, Carloni, Carofiglio, Ceccanti, Cosentino, Di Giovan, D’Ubaldo, Ferrante, Filippi, Fioroni, Fistarol, Fontana, Ghedini, Giarretta, Mauro Marino, Micheloni, Milana, Papania, Passoni, Pegorer, Ranucci, Roiolo, Rossi, Rusconi, Sangalli, Sanna, Scanu, Serafini, Sircana, Stradiotto e Vitali.

293 Senato della Repubblica, XVI Legislatura, DDL n. 1237 del 2008.

294 Art. 593 bis DDL 582 del 2001: Il pubblico ufficiale o l'incaricato di

pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, dolore o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale. È raddoppiata se ne deriva la morte. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto, o che vi acconsente tacita.

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5.3 La tortura e i tentavi di introdurre nel nostro ordinamento