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La nascita di strumenti ad hoc contro la tortura.

Un ulteriore rilevante aspetto, in ambito internazionale, per l’attuazione del divieto di tortura è dato dalla nascita di strumenti ad hoc finalizzati all’attuazione del divieto in esame.

Durante gli anni Settanta, infatti, si diffuse sempre più la consapevolezza che gli strumenti giuridici a disposizione, in relazione all’attuazione del divieto di tortura, non erano sufficienti e che fosse necessaria l’elaborazione di nuovi testi all’interno dei quali dovevano essere contenute disposizioni più dettagliate per attuare la lotta all’utilizzo di tali pratiche contro la personalità dell’individuo a livello internazionale.

Nel 1973 gli Stati diedero luogo alla prima risoluzione dedicata alla tortura e alla condanna della sua diffusione, l’Assemblea Generale

73 Nell’ambito delle Nazioni Unite, sono stati creati con le risoluzioni dell’ECOSOC n. 1235 del 1967 e n. 1503 del 1971 due procedimenti che traggono origine da “petizioni individuali”: le raccomandazioni e le comunicazioni.

74 La Commissione istituita dalla Carta africana, ha una competenza obbligatoria a pronunciarsi, anche se non in modo vincolante, su petizioni individuali art. 34 par.6. Tale meccanismo è considerato più debole rispetto a quello previsto in ambito europeo e americano in quanto ha una natura “prevalentemente confidenziale”.

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delle Nazioni Unite, invitava gli Stati a dotarsi di strumenti vincolanti che avessero come scopo la repressione dell’utilizzo della tortura. Nel 1975, l’Assemblea adottò la Dichiarazione sulla Protezione di tutte le persone sottoposte a forme di tortura e altre pene o trattamenti inumani, crudeli o degradanti75, che, anche se non vincolante, costituì l’occasione di dar luogo alla individuazione di linee generali di condotta.

Tra quest’ultime si indicarono la necessità di prevedere programmi di formazione per le forze di polizia ai sensi dell’articolo 5; l’obbligo di investigare in modo imparziale e perseguire penalmente episodi di tortura (articoli 9 e 10); la possibilità di risarcimento delle vittime (articolo 11); l’inserimento della tortura come reato nella legislazione nazionale (articolo 7).

In relazione al settimo articolo si deve sottolineare come tale principio fu successivamente ribadito dalla successiva Convenzione contro la Tortura, che prevedeva così l’eventuale modificazione dei codici nazionali per attuare l’inserimento del reato sopraindicato.

Per garantire differenti livelli di protezione tra la tortura e i trattamenti inumani, crudeli e degradanti, all’interno di tale Dichiarazione si indica che gli articoli 7 e 9 siano applicabili solo in caso di tortura.

In seguito alla ratifica e all’adozione della Dichiarazione, gli Stati ritennero necessaria l’esigenza di dar luogo a nuove iniziative legislative che fossero vincolanti per le parti coinvolte, tale necessità diede luogo il 10 dicembre 1984 alla stesura della Convenzione contro la Tortura e altri Trattamenti o Punizioni Crudeli, Inumani o Degradanti c.d. CAT che entrò in vigore il 27 giugno del 1987, in seguito alla ratifica da parte della Danimarca. 5.1 La nascita di strumenti ad hoc contro la tortura: Convenzione contro la Tortura e altre Pene o Trattamenti Crudeli, Inumani e Degradanti. Come precedentemente affermato, la Convenzione contro la Tortura e altre Pene o Trattamenti Crudeli, Inumani e Degradanti costituisce il testo principale, a livello internazionale, in ambito del divieto di tortura. The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment c.d. CAT fu adottata

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dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984 ed entrò in vigore il 27 giugno 198776.

Essa afferma che per prevenire la tortura, una delle più gravi violazioni dei diritti umani, sia necessario dotarsi di uno strumento indispensabile di lotta contro tale prassi indegna77.

Ai fini della nascita della Convenzione in esame, gli Stati Parti, considerando i principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite, affermarono, nel prologo della Convenzione, che il riconoscimento dei diritti uguali ed inalienabili di tutti i membri della famiglia umana è fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo in quanto questi derivano dalla dignità inerente alla persona umana. Per la stesura della CAT, inoltre, gli Stati Parti, richiamano l’articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e l'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici all’interno dei quali si indica che nessuna persona debba essere sottoposta a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, e infine la Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata dall'Assemblea Generale il 9 dicembre 1975.

La Convenzione, oltre ad enunciare un divieto assoluto di tortura che non subisce deroghe anche in circostanze eccezionali (es. guerre) e a chiarire l’interpretazione del termine in esame, prevede una serie di obblighi in capo agli Stati membri i quali devono adottare le misure legislative, amministrative, giudiziarie necessarie per impedire la commissione degli atti vietati e, inoltre, si fa obbligo agli stessi di non espellere, respingere o estradare una persona verso uno Stato in cui vi siano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura.

In conformità ai Patti del 196678, anche all’interno della CAT è previsto un meccanismo di controllo per valutare le misure adottate dagli Stati al fine di attuare gli obblighi imposti loro dalla Convenzione. Sulla istituzione del Comitato contro la Tortura, il Gruppo di Lavoro ha a lungo dibattuto in quanto molti dei membri erano contrari alla

76Gli Stati che hanno depositato la dichiarazione di cui all'art. 22 al gennaio 2004 erano 54.

77Convenzione di New York, Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Sommario.

78 Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici firmato a New York nel 1966 ed entrato in vigore il 23/3/1976.

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costituzione di un organo di controllo che avesse delle forti prerogative come, ad esempio, la ricezione di appelli individuali e altri Stati, invece, avrebbero voluto conferire la responsabilità di garantire la corretta applicazione della CAT ad un organo già esistente quale il Comitato dei Diritti Umani. La risoluzione di tale controversia tra gli Stati, fu data dalla istituzione di un Comitato ad hoc in seguito al raggiungimento del compromesso tra Paesi Occidentali e Sovietici di prevedere (articolo 28 della Convenzione) la possibilità, per gli Stati, di non riconoscere le competenze del Comitato ai sensi dell’articolo 2079.

A tale organo ad hoc, costituito da dieci esperti e delineato all’articolo 17 e ss, vengono presentati, dagli Stati membri, delle relazioni sulle misure da questi ultimi adottati per dare esecuzione ai loro impegni derivanti dalla stessa Convenzione.

Il Comitato, inoltre, qualora riceva delle informazioni credibili in relazione all’uso della tortura in uno Stato membro, può, se ritiene che ciò sia giustificato, incaricare uno o più dei suoi membri di procedere ad un'inchiesta riservata e di presentargli urgentemente un rapporto. Al termine di tale procedura di inchiesta e della relativa cooperazione con lo Stato interessato, il Comitato trasmette le sue conclusioni con tutti i suggerimenti e i commenti che riterrà appropriati e a cui lo Stato parte dovrà conformarsi80.

In relazione alla CAT e al divieto in essa sancito, è importante indicare il ruolo rivestito dal nostro Paese; infatti, nonostante l’Italia abbia ratificato con la legge n. 489 del 3 novembre 1988 la Convenzione e quindi si sia impegnata a perseguire penalmente gli atti di tortura delineati dall’articolo 1 della stessa, nel codice penale italiano manca ancora il reato di tortura.

5.2 La nascita di altri strumenti ad hoc contro la tortura. Oltre alla Convenzione del 1984, si istituirono altri strumenti aventi come finalità l’attuazione del divieto in questione. Nel 1981 fu redatto

The United Nations Voluntary Fund for Victim of Torture per il

79 J. HERMAN BURGERS E HANS DANIELIUS, The United Nations Convention

Against Torture: An Handbook on the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment, Dordrecht, Martinus Nijhoff 1988, pp. 129-130.

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finanziamento delle organizzazioni dedite all’assistenza delle vittime di tortura. Il 22 maggio 1985, inoltre, la Commissione dei Diritti Umani nominò il primo Relatore Speciale, avente il compito di documentare lo stato di tortura nel mondo. Quest’ultimo, viene nominato annualmente dalla Commissione, sulla base della risoluzione n. 123581, ed ha la funzione umanitaria e di prevenzione che può essere espletata nei confronti di tutti gli Stati; egli, infatti, può trasmettere comunicazioni allo stato coinvolto riguardanti casi di persone sottoposte al rischio di tortura; effettuare visite anche se su invito del Governo del Paese; redigere rapporti annuali sulla diffusione della tortura nel mondo, dare raccomandazioni e, in casi di estrema urgenza, può avviare una procedura che lo mette direttamente in contatto con i rappresentanti degli Affari Esteri del Paese coinvolto, chiedendo loro di garantire l’integrità fisica e morale delle persone interessate.

Un ultimo strumento ad hoc adottato dall’ONU in tal ambito è costituito dal Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la Tortura, approvato il 18 dicembre 2002 ed entrato in vigore il 22 giugno 2006 per superare le lacune della Convenzione stessa contribuendo alla prevenzione della tortura e altre pene o trattamenti inumani, crudeli e degradanti.

Con la ratifica di tale Protocollo, gli Stati si impegnano sia ad autorizzare visite e controlli, privi di restrizioni, da parte di un meccanismo internazionale per la prevenzione e sia a istituirne uno a carattere nazionale.