LA LEGGE 1 OTTOBRE 2012, N 172, DI RATIFICA DELLA CONVENZIONE DI LANZAROTE IN ITALIA
2.5. i Segue Prostituzione minorile (art 600-bis c.p.)
Tanto premesso, iniziamo ad esaminare le modifiche apportate da Lanzarote ai reati contro la libertà sessuale del minore.
La novella del 2012 ha provveduto innanzitutto a riformulare il delitto di prostituzione minorile previsto e punito dall’art. 600-bis c.p.
Nella sua versione ante-riforma, la disposizione incriminatrice in commento si caratterizzava per la previsione di due distinte fattispecie: quella di cui al primo comma puniva le condotte di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di minori di anni diciotto; quella di cui al secondo comma era diretta invece a sanzionare “(…) chiunque compie atti sessuali con un minore
di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio id denaro o altra utilità economica”.
La legge del 2012 incide su entrambi gli aspetti della norma, seppure con diversa intensità.
Iniziando dal novellato primo comma, vengono qui tipizzate cinque ulteriori condotte attive, ovvero quelle di chi recluta alla prostituzione una minorenne, chi ne gestisce la prostituzione, chi ne organizza la prostituzione, chi ne controlla la prostituzione, e chi ne trae altrimenti profitto, condotte che vanno ad aggiungersi alle altre tre (ovvero induzione, favoreggiamento e sfruttamento) già presenti nella vecchia formulazione, per le quali quindi viene confermata direttamente la rilevanza.
Va sottolineato, peraltro, come le cinque nuove condotte di cui al novellato comma 1 dell’art. 600-bis, non sono di per sé realmente innovative, potendosi far rientrare senza difficoltà in una delle attività di induzione, sfruttamento o favoreggiamento, come prova l’elaborazione giurisprudenziale264, anche vista la ricostruzione di
264
Per la determinazione delle condotte si veda, inter alios, Cass. Pen, Sez. III, sent. n. 18315 del 14-04-2010, “Il reato di induzione alla prostituzione minorile è
configurabile anche nel caso in cui il minore sia un soggetto non iniziato né dedito alla vendita del proprio corpo, in quanto è sufficiente che l'agente ponga in essere
queste ultime così come operata dalla dottrina, secondo la quale per induzione debba intendersi “ogni forma di influenza psicologica
diretta a convincere o a determinare un minorenne alla pratica della prostituzione”265, per favoreggiamento “ogni interposizione personale
o, comunque, ogni attività diretta a procurare in qualsiasi modo condizioni favorevoli all’esercizio del meretricio” 266 , e per sfruttamento “il fatto di trarre ogni utilità, non necessariamente
economica, dall’attività sessuale di chi si prostituisce”267.
Peraltro, la condotta di reclutamento al fine di prostituzione (anche) di minorenni, era già prevista come reato da una fonte autonoma rispetto al codice penale, ovvero dall’art. 3, comma 1, n. 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (la cosiddetta legge Merlin)268 e, pertanto, il vero aspetto di novità del novellato art. 600-bis, 1 comma, c.p., sotto questo profilo, risiede nella maggior gravità della pena detentiva prevista per il caso in cui le condotte di cui sopra siano poste in essere a danno di minori, ferma restando tuttavia la specialità della nuova disposizione, soprattutto in considerazione della autonomia del concetto di reclutamento rispetto a quello di induzione così come elaborato dalla più recente giurisprudenza, secondo la quale per la configurabilità della prima condotta sia sufficiente che il soggetto
una condotta idonea a vincere le resistenze di ordine morale che trattengono la vittima dal prostituirsi al fine di una qualsiasi attività economica”; Cass. Pen, Sez.
III, sent. n. 4235 del 11-01-2011 , “Integra il reato di induzione alla prostituzione
minorile (art. 600 bis, comma primo, cod. pen.) qualsiasi condotta idonea ad influire sul processo volitivo della vittima, determinandola a compiere atti sessuali, sia con il reo che con altri, in cambio di denaro o di altra utilità”; Cass. Pen, Sez.
III, sent. n. 7368 del 18-01-2012, “In tema di prostituzione minorile, rientra nella
nozione di prostituzione qualsivoglia attività sessuale posta in essere dietro corrispettivo di denaro, anche se priva del contatto fisico tra i due soggetti, i quali possono anche trovarsi in luogo diverso, essendo unicamente richiesta la possibilità per gli stessi di interagire”.
265
Cfr. Crespi A., Stella F. , Zuccalà G., “Commentario breve al codice penale”, III ed., Padova, 1999, p. 1672
266
Cfr. Canestrari S. e altri, “Diritto penale. Lineamenti di Parte Speciale”, Monduzzi Editore, Bologna, 2009, p. 550
267
Cfr. ibidem 268
In questo senso anche la giurisprudenza di legittimità: inter alios, Cass. Pen., sez. VI, 5 novembre 2008, n. 43872, Tolescu
attivo si attivi al solo fine di collocare la vittima nella disponibilità del soggetto che intende trarre vantaggio dall’attività di meretricio, non richiedendosi in particolare, a differenza dell’induzione, che lo stesso svolga attività di persuasione o convincimento della vittima al fine di determinarla alla prostituzione269.
Discorso diverso deve invece farsi per le condotte di gestione, organizzazione, controllo e trarre profitto dell’altrui prostituzione, dovendosi in questo caso certamente ritenere che esse altro non siano che ulteriori specificazioni delle attività di favoreggiamento e sfruttamento, specie se, come già affermato, si fa riferimento alle amplissime ricostruzioni semantiche dei due termini operate da giurisprudenza di legittimità e dottrina.
L’ulteriore specificazione di tali condotte, che del resto non erano nemmeno imposte dal testo della Convenzione di Lanzarote, pertanto, sembra doversi imputare più all’intento del legislatore nazionale di prevenire eventuali lacune nella disposizione incriminatrice, al fine di realizzare un quadro normativo più severo nel trattamento delle ipotesi delittuose in esame.
Tuttavia, la moltiplicazione delle condotte attive così come realizzata dalla riforma del 2012 è destinata a lasciare senza soluzione un problema che già era sorto con la versione originaria della disposizione.
Già con il vecchio testo dell’art 600-bis, che pure elencava tutte le condotte tipizzate in un solo comma, si era registrato un contrasto interpretativo in merito alla possibilità o meno della contemporanea realizzazione di più condotte tra quelle previste nella norma, e in caso di risposta affermativa, sulla possibilità di configurare un concorso di reati270 o comunque un solo reato271.
Ma del resto, seppure da un punto di vista obiettivo dovrebbe affermarsi la sussistenza di condotte formalmente distinte e separate e,
269
In questo senso, Cass. Pen., sez. III, 4 dicembre 2007, n. 11835, Fuccaro 270
Cass. Pen., sez III, 15 aprile 2010, n. 21335 271
di conseguenza, dovrebbe ammettersi un concorso di reati nel caso di integrazione di più fattispecie tra quelle previste nel comma 1, tale soluzione non appare concretamente percorribile, e può qui aderirsi a quella dottrina che nega tale soluzione, propendendo per una sostanziale alternatività delle condotte in questione, “nel senso che la
legge si mostra indifferente al compimento ora dell’una ora dell’altra delle condotte in questione, considerandole alla stregua di modalità equivalenti d’integrazione del medesimo reato, ed in quanto tali prive di autonomia nei rapporti reciproci”272.
In sostanza, quale che siano le condotte poste concretamente in essere dall’agente, la norma violata sarà sempre la stessa, e pertanto, da un punto di vista pratico, non si avrà concorso materiale.
Problema distinto è invece quello del coordinamento del nuovo art. 600-bis, comma 1 , c.p. con l’art 4 della legge n. 75 del 1958, in quanto le condotte attive sono formulate in termini assai diversi nelle due fonti, atteso che la legge Merlin sanziona le attività di reclutamento, induzione, agevolazioni, il compiere in pubblico o in privato attività di lenocinio, favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione, o l’indurre una persona recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso dalla sua residenza abituale al fine di esercitare la prostituzione, o l’agevolarne la partenza.
In particolare per quanto riguarda quest’ultima fattispecie, essa, che seppur non abbia ancora nulla a che vedere con l’attività prostitutiva della vittima pone comunque in essere una condotta attiva sì antecedente all’inizio materiale della prostituzione ma ad essa causalmente collegata, continua ad essere non ricompresa nella nozione di cui al comma 1 del nuovo art. 600-bis c.p.273.
272
Cfr. De Francesco G., “Diritto Penale 2. Le forme del reato”, G. Giappichelli editore, Torino, 2013, p. 69
273
Cfr. Russo C., “L’abuso sui minori dopo Lanzarote. L. 1 ottobre 2012, n. 172”, Il penalista, Giuffrè Editore, Varese, 2012, p. 28
Il secondo comma dell’art. 600-bis prevede invece una distinta ipotesi criminosa, in quanto sanziona l’attività di chi utilizza le prestazioni della prostituta minorenne.
La versione novellata della disposizione in esame non presenta grandi novità strutturali rispetto al vecchio testo, salvo l’introduzione del riferimento anche solo alla promessa di corrispettivo in luogo del pagamento, richiesto dalla vecchia formulazione per la consumazione del reato.
E si tratta di una modifica quanto mai opportuna poiché, oltre ad essere espressamente prevista dal testo della Convenzione di Lanzarote, realizza l’effetto di una anticipazione della tutela della vittima ad un momento (la promessa del corrispettivo) di per sé già idonea ad integrare la consumazione dell’elemento cardine della norma incriminatrice e che ne reca il vero disvalore (ossia il compimento dell’atto sessuale con il minorenne), svincolandola così dalla materiale datio di denaro o altra utilità (che diviene eventuale) ed evitando così che il mancato pagamento del prezzo vada addirittura ad alleggerire la posizione del soggetto attivo, cosa quantomai possibile con la vecchia formulazione, dato che in questo caso sarebbe venuto meno un elemento costitutivo della fattispecie e l’intero fatto reato sarebbe stato punibile solo a titolo di atti sessuali con minorenne consenziente (il cui disvalore non è paragonabile a quello della prostituzione minorile).
L’altra precisazione contenuta nel nuovo testo, ossia l’espunzione del carattere “economico” del corrispettivo promesso, anche questo imposto dal testo convenzionale, richiama invece considerazioni già affiorate in sede di stesura del disegno della legge 269 del 1998 (che appunto non richiedeva l’economicità del corrispettivo per la configurazione della fattispecie di prostituzione minorile), ma che erano invece state accantonate a causa di timori di
interpretazioni eccessivamente estensive, ritenuti invece evidentemente incompatibili con le motivazioni della Convenzione274. Tornando alla struttura del reato, il testo novellato comporta, con la previsione della sola promessa di pagamento come elemento costitutivo, una notevole anticipazione della soglia di tutela.
Se infatti, nella versione ante-riforma, era necessaria per la consumazione del reato la completa integrazione dei due momenti dell’attività di fruizione della prostituzione, ossia l’atto sessuale ed il pagamento del corrispettivo, adesso la nuova fattispecie prevede due elementi oggettivi, il compimento dell’atto sessuale e la promessa del corrispettivo, di cui il secondo precede sempre il primo sul piano logico, e di conseguenza il reato può dirsi sempre consumato solo con il compimento dell’atto sessuale275.
Il legislatore non ha infatti ritenuto necessario anticipare ulteriormente la soglia di tutela, in particolare fino all’accordo con la persona minorenne di avere, in cambio di corrispettivo, un rapporto sessuale che poi effettivamente non ha luogo.
Può tuttavia discutersi se il pactum sceleris sia punibile a titolo di tentativo.
Un ostacolo significativo a tale ricostruzione sorge dall’art. 115, comma 1, c.p., secondo il quale l’accordo volto a commettere un delitto che non sia poi seguito dalla sua commissione, non costituisce reato; ma, secondo le prime ricostruzioni della dottrina (in assenza ancora di applicazioni giurisprudenziali), “deve ritenersi che il pactum
sceleris tra la prostituta minorenne e l’utilizzatore costituisca reato. Prostituta minorenne e utilizzatore sono infatti i soggetti di un reato plurisoggettivo necessario improprio, uno dei quali è l’autore del reato e l’altro è la persona offesa, ed in cui l’oggettività del reato sta proprio nell’accordo tra i due soggetti. L’art. 115 c.p. disciplina invece l’accordo tra due autori di un reato plurisoggettivo eventuale,
274
Cfr. Rel. N. III/10/2012, Roma 19 ottobre 2012 275
Cfr. Russo C., “L’abuso sui minori dopo Lanzarote. L. 1 ottobre 2012, n. 172”, Il penalista, Giuffrè Editore, Varese, 2012, p. 30
in cui l’accordo non entra nella struttura del reato ed anzi è ad essa del tutto estraneo”276.
Altre considerazioni possono farsi per l’ipotesi, assai più significativa, in cui vi sia la richiesta a persona minorenne di compiere un atto sessuale in cambio di un corrispettivo.
La rilevanza penale di tale fattispecie va ricercata nel coordinamento con il disposto dell’art. 56 c.p., ed in particolare nella ricerca dei requisiti di idoneità della condotta e della sua non equivocità, che nel caso di specie devono ritenersi entrambi sussistenti: per quanto concerne l’idoneità, la condotta del soggetto attivo è tutta racchiusa nella richiesta della prestazione sessuale al minorenne, poiché gli eventi che seguono (ossia l’accettazione della proposta e la consumazione dell’atto sessuale) non versano più nella sua completa disponibilità277, non essendo per di più richiesto al soggetto attivo il compimento di ulteriori condotte.
Da ciò consegue che anche la condotta che si concretizza nella richiesta edlla prestazione sessuale a pagamento rivolta a soggetto minore degli anni diciotto sarà punibile a titolo di tentativo.
Tutto ciò, naturalmente, non è che un altro indice del complessivo inasprimento del trattamento sanzionatorio della prostituzione minorile.
Ulteriori conferme di questa linea di tendenza si possono anche trovare nella predisposizione di una nuova serie di aggravanti ad effetto speciale, ovvero: l’aver commesso il fatto con violenza o minaccia (comma 3); l’aver commesso il fatto approfittando della situazione di necessità del minore (comma 4); l’aver commesso il fatto in danno di minore degli anni sedici (comma 5); l’essere stato commesso il fatto da ascendente, da persona della famiglia, da persona cui il minore è stato affidato, da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nello svolgimento delle funzioni, o in danno di
276
Cfr. ibid, pp. 30-31 277
minore in stato di infermità o minorazione psichica (comma 6); ed infine l’essere stato commesso il fatto mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti, o comunque pregiudizievoli per la salute del minore o l’essere stato commesso in danno di tre o più persone (comma 7).
Per di più, tali circostanze sono assistite dall’espresso divieto di bilanciamento con circostanze attenuanti diverse dalla minore età dell’autore del reato o dalla sua partecipazione di scarsa rilevanza al reato, previsione quest’ultima che deroga espressamente all’art. 69 c.p. laddove questo prevede l’applicabilità della regola del bilanciamento anche alle circostanze ad effetto speciale, e che, di conseguenza, “comporta la necessità di applicare la pena base direttamente sulla
pena prevista per l’ipotesi aggravata”278, costituendo quindi una ulteriore dimostrazione dell’inasprimento del trattamento di tali reati, in linea con lo spirito della Convenzione.
Del resto, una tale deroga integrale alla disciplina del concorso tra circostanze eterogenee di cui all’art. 69 c.p., espressione di una più recente linea di politica legislativa che mira ad escludere o limitare proprio l’applicazione dell’art. 69 c.p. 279 , appare sicuramente condivisibile ed apprezzabile, specie laddove è diretta a porre un freno agli eccessi dell’aumento della discrezionalità del giudicante nel processo di bilanciamento di circostanze280, seppure qualche obiezione possa essere mossa in merito alla settorialità degli interventi in questione281.
278
Cfr. ibid., p. 29 279
Tale tecnica legislativa non è del resto una novità assoluta, in quanto è stata pure attuata in tema di omicidio e lesioni colpose ex art. 590 bis c.p. (introdotto dalla l. 25/2008), di rapina ex art. 628, comma 4, c.p. (introdotto dalla l. 94/2009), di aggravanti per finalità di terrorismo ed eversione (ex art. 1, l. 15/1980, come modificato dalla l. 34/2003), di aggravanti per metodo mafioso o per agevolare le associazioni mafiose (ex art. 7, comma 2, l. 203/1991) e per fatti di discriminazione razziale di cui alla l. 205/1993.
280
Cfr. De Francesco G., “Diritto Penale 2. Le forme del reato”, G. Giappichelli editore, Torino, 2013, pp. 27-28
281
Sempre in linea con le esigenze di inasprimento del trattamento dei reati commessi a danno dei minori, si segnala la presenza della nuova aggravante speciale per aver commesso il reato in danno di minore degli anni sedici che, pur non figurando più nel testo dell’art. 600-bis c.p., è stata trasposta, senza sostanziali modifiche ma con limite edittale più elevato nel nuovo art. 602-ter, comma 5, c.p.
Naturalmente tale previsione è da intendersi riservata ai minori di anni sedici che abbiano tuttavia già compiuto gli anni quattrodici; al di sotto di tale soglia di età il reato di prostituzione minorile non è configurabile, ricadendo la fattispecie, come insegna la giurisprudenza di legittimità282, nella più grave previsione di violenza sessuale a danno di minori di cui all’art. 609-quater c.p., ritenendosi il consenso dato dall’infraquattordicenne ad un rapporto sessuale a pagamento
iuris et de iure viziato a causa dell’incompleta maturazione psicofisica
del minore.
Quanto infine all’attenuante speciale che prevedeva la riduzione della pena da un terzo a due terzi per l’ipotesi in cui il fruitore della prestazione sessuale della minorenne fosse anch’egli minore di anni diciotto, essa non compare nel testo novellato ed è pertanto da ritenersi abrogata, avendo ritenuto con ogni evidenza il legislatore identico il disvalore del fatto anche se commesso da un minorenne, e dunque che fosse ingiustificato il trattamento di favore in passato riservatogli 283 . In questa ipotesi tornerà pertanto ad operare l’attenuante ad effetto comune prevista dall’art. 98 c.p., con la riduzione fino ad un terzo se il fatto reato è commesso da soggetto minore.
282
Cfr. Cass. Pen., sez. III, 9 luglio 2010, n. 26216: “ (…) il reato di prostituzione
minorile di cui all’art. 600-bis, comma secondo, c.p., riguarda i soli rapporti sessuali retribuiti compiuti con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, sicché, nel caso di rapporti consenzienti, retribuiti o meno, con minore degli anni quattordici, è sempre configurabile il diverso reato di cui all’art. 609-quater c.p.”
283