• Non ci sono risultati.

iv Segue Corruzione di minorenne (art 609-quinquies c.p.)

LA LEGGE 1 OTTOBRE 2012, N 172, DI RATIFICA DELLA CONVENZIONE DI LANZAROTE IN ITALIA

3.4. iv Segue Corruzione di minorenne (art 609-quinquies c.p.)

Modifiche assai più rilevanti ha subito invece l’art. 609-

quinquies c.p., intitolato alla corruzione di minorenni, che è stato

integralmente riscritto dalla novella del 2012, in ossequio alla disposizione di cui all’art. 22 della Convenzione di Lanzarote315.

Nonostante il nuovo dato testuale, tuttavia, può dirsi come l’originaria fattispecie non sia in realtà mutata, ma sia stata confermata nei suoi elementi essenziali: si tratterà quindi sempre di una condotta consistente nel compimento dell’atto sessuale in presenza del minore di anni quattordici (senza la sua partecipazione, altrimenti si verrebbe a configurare il più grave delitto di violenza sessuale aggravata o, nel caso in cui il minore sia consenziente, di atti sessuali con minorenne316), al fine ulteriore e specifico (dolo specifico317) di farvi proprio assistere lo stesso.

Al di là dell’aumento dei limiti edittali, le modifiche si articolano in realtà essenzialmente in due direzioni: nell’introduzione di una seconda ipotesi di corruzione di minore, accanto a quella già prevista nel vecchio testo e nella previsione di una nuova circostanza aggravante ad effetto speciale nel nuovo comma terzo.

La nuova fattispecie introdotta nel comma 2 dell’art. 609-

quinquies c.p. prevede la punibilità di chi “fa assistere una persona minore degli anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o subire atti sessuali”.

315

Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali, Lanzarote, 25 ottobre 2007, Art. 22, Corruzione di minori: “Ciascuna delle parti adotta le misure legislative o di altra natura

necessarie per prevedere come reato il fare assistere intenzionalmente, a scopi sessuali, un minore che non ha raggiunto l’età stabilita in conformità con l’art. 18, paragrafo 2, ad abusi sessuali o ad attività sessuali, anche senza che vi partecipi”.

316

Cfr. Canestrari S. e altri, “Diritto penale. Lineamenti di Parte Speciale”, Monduzzi Editore, Bologna, 2009, p. 546

317

Appare subito chiaro che in realtà si tratti, in questo caso, di una fattispecie delittuosa del tutto diversa per struttura ed oggettività giuridica, dalla forma base del reato di corruzione di minorenne318.

E’ differente in particolare l’elemento soggettivo necessario per l’integrazione del delitto che, se in un caso (ovvero la corruzione di minore di cui al primo comma) è il dolo specifico di fare assistere il minore all’atto sessuale e null’altro319, nella fattispecie del secondo comma è il dolo specifico di mostrare materiale pornografico o atti sessuali al fine non meramente di farlo assistere ma proprio di indurlo a compiere o subire a sua volta atti sessuali, quindi un “dolo specifico

completamente diverso da quello della fattispecie del primo comma ed infinitamente più grave di questo perché presuppone l’intenzione dell’autore del reato di attingere successivamente la sessualità del minore non solo nella sfera psichica ma anche in quella fisica, ed anzi prograssivo, perché dal fine di fare assistere il minore ad un atto sessuale si passa al fine di indurlo a compiere un atto sessuale, che potrebbe essere espressione di una progressione criminosa compiuta dallo stesso soggetto nello stesso contesto”320.

Se invece si osserva l’elemento oggettivo in sé considerato, se qualche dubbio poteva nascere dalla diversa formulazione dei due commi, fino a ritenere l’esistenza di due diversi tipi di condotte, ossia in pratica in un caso il fare assistere la vittima ai “propri” atti sessuali e nell’altro il farla assistere ad atti sessuali di terzi, occorre coordinare tale assunto con le statuizioni della giurisprudenza secondo cui “deve

essere adottata una interpretazione ampia dell’atto sessuale tale da comprendere qualsiasi comportamento collegabile alle manifestazioni della vita sessuale”321.

318

Cfr. Russo C., “L’abuso sui minori dopo Lanzarote. L. 1 ottobre 2012, n. 172”, Il penalista, Giuffrè Editore, Varese, 2012, p. 42

319

Cass. Pen., sez. III, 12 marzo 2008 320

Cfr. Russo C., “L’abuso sui minori dopo Lanzarote. L. 1 ottobre 2012, n. 172”, Il penalista, Giuffrè Editore, Varese, 2012, p. 43

321

Sembrerebbe quindi a questo punto che, aderendo a questo punto di vista, le due condotte si vadano a sovrapporre, e che l’unico elemento distintivo delle due fattispecie delittuose sia solo ed esclusivamente il diverso atteggiarsi dell’elemento soggettivo.

Con il corollario che, nonostante l’identità di pena con l’ipotesi del primo comma, la fattispecie del secondo comma sembra recare un disvalore più elevato rispetto alla prima proprio perché nel caso di specie l’agente mira ad attingere la sfera sessuale fisica del minore e non semplicemente a soddisfare la propria sessualità facendo assistere un minore322.

Si ripropone a questo punto la questione del rapporto tra le riformate fattispecie dell’art. 609-quinquies ed il delitto di atti sessuali con minorenne.

Se infatti, il rapporto tra la versione ante reforma della corruzione di minore e gli altri delitti sessuali a danno di minorenni si risolveva in un concorso reale e non apparente di norme, in quanto le fattispecie avevano struttura ed oggettività giuridica differente323, in quanto il compimento dell’atto sessuale con la vittima esulava del tutto dalla struttura dell’art. 609-quinquies, tale ricostruzione deve ora fare i conti con il nuovo comma della disposizione in commento, ed in particolare con il suo elemento soggettivo.

Non sfugge infatti che il contenuto del dolo specifico di indurre il minore a compiere o subire atti sessuali è proprio il fine di realizzare il reato di atti sessuali con minorenne.

Occorre allora indagare se, nell’ipotesi in cui alla corruzione del minore non segua l’atto sessuale, il nuovo reato di cui all’art 609-

quinquies concorra o meno con il tentativo di atti sessuali e,

specularmente, se, nel caso in cui alla corruzione segua invece l’atto sessuale, se il nuovo reato concorra con il delitto consumato di cui all’art 609-quater c.p. o ne resti assorbito.

322

Cfr. Russo C., “L’abuso sui minori dopo Lanzarote. L. 1 ottobre 2012, n. 172”, Il penalista, Giuffrè Editore, Varese, 2012, p. 45

323 ibidem

Non è una situazione di agevole soluzione, specie ancora in assenza di interpretazioni da parte della giurisprudenza.

Secondo certa dottrina, partendo dall’assunto secondo cui la

ratio dell’introduzione dell’art. 609-quinquies, comma 2, andrebbe

rintracciata nell’esigenza di attribuire autonomo rilievo ad un fatto che, sebbene già dotato di una autonoma soglia di offensività, faticava a trovare spazio nel mero tentativo di atti sessuali324, e dall’ulteriore considerazione che, in caso di consumazione dell’atto sessuale, applicando un concorso apparente tra le due norme, il reato più grave non potrebbe essere mai assorbito, con la conseguenza che la nuova fattispecie di corruzione di minori sarebbe sempre assorbita e per tale via sempre disapplicata325, l’unica soluzione ammissibile sarebbe quella del concorso reale di reati, che l’atto sessuale sia consumato o meno326.

Resta infine da considerare la nuova aggravante ad effetto speciale di cui al comma terzo.

La nuova aggravante reca un principio espressamente affermato da Lanzarote e che affiora in numerose disposizioni modificate dalla novella del 2012, ovvero sulla particolare relazione qualificata intercorrente tra la vittima ed il soggetto attivo del reato. Proprio al fine di estendere ulteriormente la tutela del minore anche in quegli ambienti in cui questi dovrebbe sentirsi più al sicuro, è aggravato il reato di cui all’art. 609-quinquies nel caso in cui il colpevole sia “(…)

l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di stabile convivenza”.

324 Ibid., p. 46 325 ibidem 326 ibidem

2.6 La nuova disciplina dell’ignoranza dell’età della persona