LA LEGGE 1 OTTOBRE 2012, N 172, DI RATIFICA DELLA CONVENZIONE DI LANZAROTE IN ITALIA
2.7. ii Segue: la nuova disciplina della confisca
Il rafforzamento della tutela penale dei delitti sessuali a danno dei minori è stato affidato dalla legge 172/2012 anche all’inasprimento della disciplina della confisca, segnatamente nel nuovo testo dell’art. 600-septies.
Del resto, in tal senso disponeva espressamente la stessa Convenzione di Lanzarote che, all’art. 27, par. 3, recitava : “Ciascuna
delle parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per consentire il sequestro e la confisca di: beni, documenti ed altri mezzi materiali utilizzati per commettere i reati fissati conformemente alla presente convenzione o per agevolarne la commissione; proventi di tali rati o beni il cui valore corrisponde a tali proventi”.
Il sistema ante-riforma, sul quale ha inciso la novella del 2012, era d’altra parte già derogatorio della disciplina generale in tema di confisca fissata dall’art. 240 c.p., e si articolava in due norme speciali: l’art. 600-septies c.p. e l’art. 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306.
L’art. 600-septies era stato introdotto, nel codice penale, dall’art. 7, della legge 3 agosto 1998, n. 269, recante disposizioni contro lo sfruttamento sessuale dei minori.
Detta norma era stata poi integralmente sostituita ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge 11 agosto 2003, n. 228363, ed infine con il successivo inserimento di un comma 2 ad opera dell'art. 5, della legge 6 febbraio 2006, n. 38. Nella rinnovata rubrica si faceva esplicito riferimento, accanto alle (ed anzi prima delle) pene accessorie, proprio alla confisca, un accostamento che mostrerebbe, pur con tutte le riserve espresse dalla dottrina sul punto364, il favore del legislatore
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Per un intervento sulla questione si veda Amato G., “ Obbligatoria la confisca di
profitti o beni personali”, in Guida al diritto, 2003, n. 35, pp. 49 e ss
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sul punto, v. Grasso G., sub art. 240, in in Commentario sistematico al codice
penale, a cura di Grasso G., Padovani T., Romano M., Milano, 1994, III; Padovani
nella direzione del riconoscimento della natura di vera e propria misura di sicurezza patrimoniale e non di pena accessoria o sanzione penale sui generis della confisca di cui all'art. 240 c.p..
In ogni caso, ampliando il campo di applicabilità ad uno qualsiasi dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII (quindi per i delitti di pedopornografia e tratta), l’art. 600-septies disponeva che fosse sempre ordinata, nel caso di condanna, e salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all'art. 240 c.p. e, quando non fosse possibile la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca “per equivalente” di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto.
L’art. 12-sexies del decreto legge 306/92, inoltre, prevedeva che “è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre
utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica”.
Ma l’art. 12-sexies d.l. 306/92 non era applicabile in alcun modo ai reati di pedofilia e pedopornografia, essendo espressamente dedicato ai delitti di criminalità mafiosa e traffico di stupefacenti, mentre, a sua volta, l’art. 600-septies c.p. era applicabile, come espressamente recitava il testo dell’articolato, solo ai reati di pedopornografia (e di tratta, oltre alle altre due peculiari ipotesi ricomprese nella sezione I, capo II, titolo XII, ovvero impiego di minori nell’accatonaggio e sfruttamento del lavoro), ma non a quelli di pedofilia.
La novella del 2012 interviene su questo quadro, modificando sia l’art. 600-septies c.p., che diviene il vero e proprio fulcro di tutto il sistema della confisca in tema di reati sessuali, sia l’art. 12-sexies d.l. 306/92
La modifica si articola in tre direzioni: in primo luogo, la peculiare forma di confisca di cui all’art. 12-sexies d.l. 306/92 (ovvero la confisca di denaro o altri beni e utilità) viene estesa anche ai delitti di pedopornografia365; in secondo luogo, la confisca per equivalente già prevista dall’art. 600-septies viene estesa anche ai delitti di cui agli artt. 609-bis e 609-octies (violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo) se commessi a danno di un minore, o compiuti all’interno o nelle vicinanze di una scuola frequentata dalla persona offesa, oltre che dei reati di cui agli artt. 609-quater, 609-quinquies, 609-undecies c.p.; ed infine, l’ambito di applicazione dello stesso art. 600-septies viene ampliato con il prevedere che è sempre ordinata “la confisca dei
beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato”.
In conclusione, il quadro attuale si caratterizza nel modo che segue: la confisca per equivalente è applicabile sia ai delitti di pedofilia che a quelli di pedopornografia; la confisca di cui all’art 12-
sexies d.l. 306/92 sarà applicabile a quei reati di pornografia minorile
che presuppongono lo sfruttamento economico del minore (ovvero le condotte di cui agli artt. 600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1 e 2, 600-quinquies), ma non lo sarà per quei delitti di pedopornografia che non presuppongono un arricchimento personale del soggetto attivo366.
Infine, anche dopo la modifica dell’art. 600-septies è ancora ammessa la confisca facoltativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato ai sensi dell’art. 240 c.p.367.
365
Art. 8. (Confisca), legge 1 ottobre 2012, n. 172: “All’articolo 12-sexies, comma 1,
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «600,» sono inserite le seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600- quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies»”.
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Cfr. Russo C, “L’abuso sui minori dopo Lanzarote. L. 1 ottobre 2012, n. 172”, Il penalista, Giuffrè Editore, Varese, 2012, p. 66
367
2.8.i Le modifiche al codice di procedura penale: Le