LA LEGGE 1 OTTOBRE 2012, N 172, DI RATIFICA DELLA CONVENZIONE DI LANZAROTE IN ITALIA
2.7. i Segue: le misure di sicurezza personal
La coerenza sistematica che ha ispirato la riforma delle pene accessorie ai delitti di pedofilia e pedopornografia, ponendo infine ordine ad un sistema che per più versi si mostrava farraginoso, è mancata invece, secondo i primi commenti348 , nella parallela risistemazione delle misure di sicurezza personali, per le quali l’intervento del legislatore sarebbe stato “meno organico e frutto di un
disegno non compiutamente meditato”349.
Del resto, la novella del 2012 è intervenuta in assenza di un qualsivoglia appiglio nella legislazione penale: nessuna misura di sicurezza personale speciale era infatti prevista, prima della legge 172/2012, né all’interno del codice penale, né nelle leggi speciali, per i delitti sessuali a danno dei minori, ai quali pertanto, ricorrendone i presupposti, potevano solo applicarsi le ordinarie misure di sicurezza personali di cui agli artt. 215 e seguenti c.p.
L’art. 4, comma 1, lettera u) della legge del 2012350 introduce quindi, nell’art. 609-nonies, comma 2, c.p., tre inedite misure di sicurezza speciali consistenti rispettivamente nella imposizione di restrizione dei movimenti e delle libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati da bambini, nel divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori, e nell’obbligo di
348
Cfr. Russo C., “L’abuso sui minori dopo Lanzarote. L. 1 ottobre 2012, n. 172”, Il penalista, Giuffrè Editore, Varese, 2012, p. 60
349
ibidem 350
L’art. 4, comma 1, lettera u): “all’articolo 609-nonies (…) dopo il secondo
comma sono aggiunti i seguenti: «La condanna per i delitti previsti dall’articolo 600-bis, secondo comma, dall’articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all’articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l’esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l’applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali: 1) l’eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonche´ il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori; 2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori; 3) l’obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti”.
tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti, da parte dei condannati per delitti di pedofilia.
Inoltre, dalla violazione delle misure di sicurezza di cui sopra, ed è questo un altro elemento sicuramente inedito (ricordiamo infatti come l’inosservanza delle misure di sicurezza non è mai considerata come evasione, ex art. 385 c.p., ed è sanzionata solo con la possibilità che ricominci a decorrere il periodo minimo di durata della misura stessa, o eventualmente con la possibilità di disporre un misura di sicurezza detentiva, essendo considerata la sottrazione all’esecuzione della misura nient’altro che espressione della persistente pericolosità del soggetto), seguirà l’integrazione di una autonoma fattispecie delittuosa, prevista dall’art. 609-nonies, comma 3.
Un altro aspetto sicuramente innovativo della nuova norma dell’art. 609-nonies è l’obbligatorietà dell’applicazione della misura di sicurezza in sede di condanna; in altre parole, il giudice che dispone la condanna per i più gravi delitti sessuali a danno dei minori, deve contestualmente disporre l’applicazione di una delle misure in commento per un periodo di un anno che decorre dal termine dell’esecuzione della pena.
Come noto, per l’applicazione di una misura di sicurezza è necessario, ex art. 202 c.p., oltre un presupposto obiettivo consistente nella commissione di un reato o di un “quasi reato”351, anche un presupposto soggettivo, consistente nella pericolosità sociale del soggetto, ovvero nella probabilità che questi commetta nuovi fatti previsti dalla legge come reato, come del resto ribadito anche dall’art 31, comma 2, della legge 663/1986 che, nell’abrogare l’art. 204 c.p., statuiva che “tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate
351
Cfr. Padovani T., “Diritto Penale”, IX edizione, Giuffrè Editore, Milano, 2008, p. 344
previo accertamente che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa”352.
La legge del 1986 poneva così fine alla lunga querelle in materia di misure di sicurezza personali così come originariamente disciplinate dal codice Rocco, che all’art. 204 prevedeva alcune importanti deroghe al principio di dell’accertamento giudiziale della qualità di individuo socialmente pericoloso, con l’introduzione delle presunzioni di pericolosità sociale.
Le presunzioni di pericolosità erano infatti criticate sia sotto un profilo di scienza socio-antropologica e criminologica, sia, soprattutto, da un punto di vista squisitamente giuridico353.
In particolare, da questo punto di vista, la disciplina dell’art. 204 c.p. era ritenuta dalla dottrina scarsamente conciliabile con i contenuti dell’art. 13 della Costituzione, in quanto avrebbe vincolato il giudicante a presupporre la pericolosità sociale sulla base di indici meramente probabilistici, e gli avrebbe in questo modo impedito di esercitare quel margine di discrezionalità nelle singole situazioni, fondamentale per garantire il cittadino dal pericolo di ingiuste limitazioni della propria libertà personale354.
Ma tale posizione non era inizialmente condivisa dalla Corte Costituzionale che, nel 1967355, aveva espressamente escluso che le presunzioni di pericolosità fossero in contrasto con il dettato costituzionale.
Una prima breccia in questo orientamento si è aperta con la sentenza n. 1 del 1971, con la quale i giudici della Consulta hanno ritenuto priva di fondamento la presunzione di pericolosità allorquando si trattasse della non imputabilità del minore di anni
352
Per le problematiche connesse all’abrogazione dell’art. 204 c.p. e all’accertamento in concreto della pericolosità sociale, si veda, Padovani T., “Diritto
Penale”, IX edizione, Giuffrè Editore, Milano, 2008, pp. 344-345
353
Cfr. Musco E., “La misura di sicurezza detentiva. Profili storici e costituzionali”, Giuffrè, Milano, 1978, pp. 165 e ss
354
Cfr. De Francesco G., “Le misure di sicurezza”, in Giurisprudenza sistematica di
diritto penale, a cura di Bricola, Zagrebelsky, Torino, 1984, vol. III , p. 1475
355
quattordici, non ritenendo tale presunzione fondata su validi criteri di ragionevolezza e su comuni esperienze356.
Tuttavia, dopo un periodo di ripensamenti e “ritorni al passato” da parte della Corte, una svolta definitiva si ebbe solo con le due pronunce 27 luglio 1982, n. 139, e 15 luglio 1983, n. 249, con le quali fu dichiarato incostituzionale l’art. 204 c.p., laddove non prevedeva, in caso di infermità psichica, “il preventivo accertamento, da parte del
giudice della cognizione o dell’esecuzione, della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità”.
Ma, in ogni caso, non era comunque stata inficiata la legittimità generale delle presunzioni di pericolosità, che anzi riceveva in qualche modo un avallo laddove la Corte, nel prevedere l’irrogazione della misura di sicurezza solo a soggetti di cui risultasse accertata la pericolosità criminale, escludeva la rilevanza delle modalità di tale accertamento, ammettendo indifferentemente un accertamento della pericolosità effettuato caso per caso o basato su una presunzione stabilita dal legislatore357.
E questa affermazione aveva l’effetto di svuotare, nella realtà, tutta la portata della sentenza della Corte, in quanto “nelle ipotesi di
pericolosità presunta l’automatismo della misura fa apparire la pericolosità sociale del soggetto come un coefficiente di imputazione meramente fittizio: tanto è vero che la misura deve ugualmente applicarsi, anche quando il soggetto risulti in concreto non pericoloso”358.
A tale problematica situazione ha posto fine, come già accennato, soltanto l’art.31 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 che, abrogando l’art. 204 c.p., ha eliminato la “mina vagante”359 costituita
356
AA. VV., “Misure di sicurezza (Profili sostanziali)” in Digesto delle discipline
penalistiche, Vol. VIII, Utet, Torino, 1994, p. 151
357
Cfr. De Francesco G., “Le misure di sicurezza”, in Giurisprudenza sistematica di
diritto penale, a cura di Bricola-Zagrebelsky, Utet, Torino, 1984, vol. III , p., p. 1479
358
Ibid., p. 1480 359
Cfr. AA. VV., “Misure di sicurezza (Profili sostanziali)” in Digesto delle
dal sistema delle presunzioni di pericolosità sociale, sostituendogli il più condivisibile principio secondo cui, lo ricordiamo, “tutte le misure
di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa”.
In estrema sintesi, quindi, il significato delle modifiche legislative e delle applicazioni giurisprudenziali è che le misure di sicurezza peronali non sono mai obbligatorie, proprio perché soggette sempre ad un accertamento in concreto dei presupposti di pericolosità sociale.
Pertanto, l’obbligatorietà nell’irrogazione della misura prevista dal nuovo testo dell’art. 609-nonies, comma 2, c.p. sembrerebbe stridere con tutto il sistema; ma così non è, laddove si consideri che altro è l’obbligatorietà dell’applicazione della misura, altro è obbligatorietà nell’irrogazione della stessa, così come prevede la novella: il giudice sarà cioè obbligato a disporre la misura in sentenza, ma per la sua esecuzione sarà sempre necessario l’accertamento in concreto della pericolosità sociale del soggetto.
Qualche parola merita di essere spesa in merito ad una disposizione che, pur se espunta dal testo finale della legge 172/2012, era stata introdotta in prima lettura in Commissione al Senato, e si caratterizzava per l’essere anch’essa una misura di sicurezza personale sicuramente inedita per il nostro ordinamento.
La norma prevedeva infatti, in caso di condanna per i più gravi delitti di violenza sessuale a danno dei minori, l’applicazione di un trattamento psicologico obbligatorio durante l’esecuzione della pena e per cinque anni successivi alla sua espiazione, teso al superamento di un comportamento che veniva ritenuto “deviato” (con tutti i rischi che può comportare l’attribuzione di una simile valenza ad un reato sessuale), oltre che all’imposizione di una restrizione alla libertà di movimento e libera circolazione, nonché l’obbligo di non avvicinarsi a luoghi frequentati da minori o di svolgere lavori che prevedessero un contatto con bambini, per una durata non inferiore a cinque anni dalla
cessazione della pena, oltre all’obbligo di tenere informati gli organi di polizia sui propri spostamenti, al fine di permettere che gli stessi informassero scuole, asili ed altri luoghi frequentati abitualmente da minori, al fine di intensificare la vigilanza.
La disciplina in commento si poneva sullo stesso solco già tracciato da due importanti precedenti che, tuttavia, non hanno avuto miglior sorte di questa, non essendo mai stati trasfusi in legge.
Il riferimento va, in primo luogo, al disegno di legge 5942 del 2005, presentato alla Camera dai deputati Gibelli, Lussana, Ercole, Ballaman, Didonè, Luciano Dussin, Dario Galli, Francesca Martini, Polledri, Guido Rossi, Sergio Rossi, Stucchi, Vascon, Arnoldi, Brusco, Burani Procaccini, Carlucci, Colucci, Losurdo, Lucchese, Gianni Mancuso, Perrotta, Raisi, Ricciuti, Santori, Selva, in cui “si prevede
che i soggetti resisi responsabili dei reati di violenza sessuale siano sottoposti al trattamento di blocco androgenico totale, con la somministrazione di farmaci adeguati, previa valutazione del giudice che tenga conto della personalità e pericolosità sociale del reo oppure dei suoi rapporti con la vittima del reato. La sottoposizione al suddetto trattamento sarà invece obbligatoria nei casi più gravi di violenza sessuale, in particolare quando sia commessa su minori, quando il colpevole sia recidivo ovvero quando venga attuata nella forma più esecrabile della violenza di gruppo. (…) tale trattamento di blocco androgenico dovrà essere inserito in un programma di recupero psicoterapeutico, svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che si avvale dell'ausilio di centri convenzionati, pubblici e privati, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria”360.
360
Camera dei Deputati, XIV legislatura, proprosta di legge n. 5942, Gibelli, Lussana, Ercole, Ballaman, Didonè, Luciano Dussin, Dario Galli, Francesca Martini, Polledri, Guido Rossi, Sergio Rossi, Stucchi, Vascon, Arnoldi, Brusco, Burani Procaccini, Carlucci, Colucci, Losurdo, Lucchese, Gianni Mancuso, Perrotta, Raisi, Ricciuti, Santori, Selva, Nuove disposizioni in materia di delitti contro la vita e l'incolumità individuale, Presentata il 23 giugno 2005 (cfr.
L’altro precedente, assai più vicino al testo della riforma del 2012, è invece contenuto nel Disegno di legge n. 993, Allegrini, Gasparri, Berselli e Piscitelli, presentato al Senato il 1 Agosto 2008, nel quale si prevedeva “un trattamento psicologico obbligatorio
durante l’esecuzione della pena e per la durata dei cinque anni successivi alla sua conclusione, teso al superamento del comportamento deviato, l’imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché l’obbligo di rimanere lontano da luoghi frequentati da bambini, il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto con essi per una durata non inferiore ad anni cinque successivi alla cessazione dell’esecuzione della pena, l’obbligo, per una durata non inferiore ad anni cinque successivi alla cessazione dell’esecuzione della pena, di tenere informati gli organi di polizia, sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti, affinché gli stessi diano avviso a scuole, asili ed altri luoghi frequentati da minori, della presenza nella comunità di soggetti che hanno subito una condanna per reati sessuali contro i minori, al fine di consentire, in concorso con le famiglie, di aumentare la vigilanza”361, oltre alla istituzione di “un registro informatico non pubblico, ma accessibile a
tutti gli organi di polizia, in cui sono registrati i nomi dei condannati, anche solo con sentenza di primo grado, per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, con l’aggravante di cui all’articolo 609-ter ovvero nel caso previsto dall’articolo 609-octies, terzo comma, 609-quater e 609-quinquies”.
Nel corso dei passaggi parlamentari, tali iniziative si sono ridotte nella previsione, in sede di ordinamento penitenziario362, di un http://legxiv.camera.it/_dati/leg14/lavori/schedela/apriTelecomando.asp?codice=14P DL0076450)
361
Senato della Repubblica, XVI legislatura, Disegno di legge n. 993, Allegrini, Gasparri, Berselli e Piscitelli, comunicato alla presidenza il 1 Agosto 2008, Nuove
norme in materia di lotta alla pedofilia, alla pedopornografia e allo sfruttamento dei minori.
362
Art. 13-bis, Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori: “Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-
trattamento psicologico dei condannati per reati di pedofilia e pedopornografia, non già obbligatorio, ma cui possano sottoporsi i condannati medesimi, con finalità di recupero e sostegno.
600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento e' valutata ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 1-quinquies, della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione”