LA LEGGE 1 OTTOBRE 2012, N 172, DI RATIFICA DELLA CONVENZIONE DI LANZAROTE IN ITALIA
2.5. iii Segue Atti sessuali con minorenne (art 609-quater c.p.)
La novella del 2012 è intervenuta anche sulla norma dell’art. 609-quater c.p., dedicata agli atti sessuali con minorenne.
Va subito chiarito che, in questo caso, si è trattato di una modifica perlopiù testuale, di stile, che ha inciso in misura scarsamente rilevante sullo statuto generale del reato, non alterandone l’impianto originario.
Rimangono infatti immutati gli elementi del reato: permane la medesima condotta tipica, ossia il compimento di atti sessuali che non abbiano il carattere della violenza sessuale; resta la causa di non punibilità di cui al terzo comma, ovvero qualora l’atto sessuale consensuale sia commesso da un minorenne con altro minorenne che abbia compiuto i tredici anni, purché la differenza d’eta tra i due non sia superiore a tre anni; permane l’attenuante speciale del fatto di minore gravità di cui al comma quarto così come l’aggravante ad effetto speciale del comma quinto per aver compiuto atti sessuali con minore degli anni dieci.
Quindi, se si escludono gli aggiustamenti a carattere strettamente processuale306, o quelli che vanno solo a ritoccare termini di prescrizione307 ed alcuni limiti edittali308, può affermarsi come
306
Il delitto di atti sessuali con minorenne viene inserito nel catalogo dei reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza: Art. 5, lettera e), legge 10 ottobre 2012, n. 172: “al comma 2 dell’art. 380, dopo la lettera d-bis) è inserita la seguente:
d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all’art. 609-quater, primo e secondo comma, codice penale”.
307
I termini di prescrizione, simmetricamente a quanto avvenuto per tutti i reati modificati dalla novella, sono raddoppiati: i nuovi termini saranno pertanto pari a venti anni, per l’ipotesi base, dodici anni, nel caso di cui al comma 2, dieci anni, nel caso di cui al comma 4, ventiquattro nell’ipotesi aggravata di cui al comma 5. Art. 4, comma 1, lettera a), legge 10 ottobre 2012, n. 172: “All’art. 157, sesto comma, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per il reato di cui (…) all’art. 609-quater c.p. (…)»”.
308
Nel caso di fatto di minore gravità, si passa dall’inciso “riduzione della pena fino
a due terzi” a quello “riduzione della pena in misura non eccedente ai due terzi”.
l’unica modifica di rilievo sia stata quella che ha interessato il comma 2 dell’art. 609-quater, con l’aggiunta al catalogo degli autori propri del reato, anche “(…) il genitore (del minore), il di lui convivente ed il
tutore, ovvero altra persona cui per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia il minore è affidato o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza”.
Si tratta di una precisazione che mira a coordinare il testo del comma 2 della norma, che riguarda gli atti sessuali compiuti con minore ultrasedicenne, con quello del comma 1, che invece è dedicato alla diversa ipotesi di atti sessuali con minore infrasedicenne, e per il quale i soggetti inseriti nel comma 2 dalla novella erano già presenti.
Da questo punto di vista, l’intervento sulla disposizione in esame si riassume tutto nel conciliare i primi due commi, rendendo il delitto di cui all’art. 609-quater c.p. un reato proprio anche nell’ipotesi di cui al secondo comma, cancellando così quella che poteva essere considerata come una incongruenza del testo ante
riforma309.
Ad alcuni nodi problematici tuttavia la novella non ha posto rimedio, ed occorrerà attendere l’opera definitoria della giurisprudenza, alla quale peraltro, sono dovuti i contrasti interpretativi su due aspetti che nascevano dall’applicazione dell’art. 609-quater c.p., e cioè la rilevanza o meno del consenso del minore al rapporto sessuale, e il rapporto tra il delitto in questione e la prostituzione minorile nel caso in cui l’atto sessuale sia in qualche modo retribuito.
Nel primo caso, infatti, la Corte di Cassazione ha dapprima riconosciuto che “(…) in tema di reati sessuali, la circostanza
attenuante del concorso doloso della persona offesa è incompatibile
per la riduzione della pena. In questo senso anche Russo C., “L’abuso sui minori
dopo Lanzarote. L. 1 ottobre 2012, n. 172”, Il penalista, Giuffrè Editore, Varese,
2012, p. 40 309
In questo senso Russo C, “L’abuso sui minori dopo Lanzarote. L. 1 ottobre 2012,
con il delitto di atti sessuali con minorenne, in quanto l’eventuale consenso della vittima non costituisce causa o concausa dell’evento”310 per poi precisare che “(…) ricorre la circostanza
attenuante della minore gravità nel reato di atti sessuali con minorenne se gli atti compiuti non comportano una rilevante compromissione dell’integrità psicofisica della persona offesa, non avendo rilievo alcuno, invece, ai fini del riconoscimento dell’attenuante, l’eventuale consenso della stessa (…)”311 ed infine ribaltando il proprio precedente orientamento con lo statuire che “(…)
il consenso del minore al rapporto sessuale, pur se inidoneo ad escludere la configurabilità del reato di violenza sessuale, può essere valutato dal giudice al fine di riconoscere la circostanza attenuante della minore gravità”312.
Per quanto riguarda invece l’altro profilo problematico, ovvero la configurabilità o meno del più grave reato di prostituzione minorile in presenza di una retribuzione all’atto sessuale consensuale, le posizioni della giurisprudenza di legittimità si concentrano fondamentalmente intorno a due statuizioni: la prima precisa che “(…)
il delitto di prostituzione minorile (…) assorbe, dando luogo ad un concorso meramente apparente di norme incriminatrici, il delitto di atti sessuali con minorenne compiuti nell’ambito delle attività di prostituzione di quest’ultimo”313; la seconda invece afferma che “(…)
il reato di prostituzione minorile (…) concorre con quello di atti sessuali con minorenne sia per la diversa oggettività giuridica che per la diversità degli elementi costitutivi”314, il che tuttavia appare francamente non condivisibile.
310
Cass. Pen., sez. III, 9 gennaio 2009, n. 347 311
Cass. Pen., sez. III, 24 marzo 2010, n. 11252 312
Cass. Pen., sez. III, 14 giugno 2011, n. 29618 313
Cass. Pen., sez. III, 18 maggio 2010, n. 18315 314
3.4.iv. Segue. Corruzione di minorenne (art. 609-quinquies