1.5 Purchase method : le fasi applicative
1.5.1 Identificazione dell’acquirente
Il primo stadio consiste nell’identificazione dell’acquirente, aspetto preliminare ed essenziale per lo sviluppo dell’intero processo: il paragrafo 17 dell’ifrs prevede che in tutte le aggregazioni aziendali debba essere individuato un acquirente, il quale `e definito come l’entit`a aggregante, che assume il controllo delle altre entit`a o business coinvolti 11; poich´e il criterio adotta la prospettiva dell’acquirente, una
delle parti della transazione deve essere identificata come tale.
La questione dell’individuazione della figura dell’acquirente nelle operazioni di aggregazione d’aziende si lega indissolubilmente al tema del controllo, come si ricava in misura evidente dalla lettura della definizione sancita dal paragrafo 17; lo iasb ha adottato un’impostazione che prevede la continuit`a rispetto a quanto gi`a previsto dalla previgente disciplina dettata dallo ias 22 ed ha, quindi, fatto propria una nozione di controllo del tutto coerente con quella che emerge dallo standard ad essa relativo, lo ias 27 Consolidated and Separate Financial State- ments, il quale fino al 2011 sanciva i limiti dell’area di consolidamento e guidava la redazione dei bilanci consolidato e separato, ma le cui disposizioni sono oggi
11“The acquirer is the combining entity that obtains control of the other combining entities
1.5 Purchase method : le fasi applicative 29
in buona parte state assorbite dal nuovo ifrs 10.
Il controllo `e definito come “il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entit`a o attivit`a aziendale al fine di ottenere benefici dalle sue attivit`a” 12: si presume, perci`o, che esso venga assunto quando il soggetto aggre-
gante ottiene pi`u della met`a dei diritti di voto dell’entit`a acquisita, a meno che non si dimostri che l’acquisto di simile quota non attribuisce il controllo. Tut- tavia, anche nel caso in cui il soggetto che si palesa come acquirente non abbia acquisito una quota maggioritaria dei diritti di voto, potrebbe ugualmente aver ottenuto il controllo dell’entit`a se detiene, per effetto dell’operazione, il potere:
• su pi`u della met`a dei diritti di voto dell’altra entit`a in forza di un accordo con altri investitori;
• di definire le politiche finanziarie ed operative dell’altra entit`a sulla base di un accordo o di apposite clausole statutarie;
• di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di am- ministrazione o dell’equivalente organo di governo dell’altra entit`a, anche in relazione ai diversi modelli di governance introdotti con la riforma del diritto societario del 2003;
• di disporre della maggioranza dei diritti di voto nelle riunioni del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo dell’altra entit`a. In talune circostanze l’individuazione dell’acquirente potrebbe risultare partico- larmente difficoltosa, ma in tali casi la disciplina appronta specifiche indicazioni tramite le quali `e possibile rilevarne l’esistenza; in particolare, il paragrafo 20 del principio fornisce in questo senso alcune esemplificazioni, riportate di seguito;
• se il fair value di una delle parti aggregate `e significativamente superiore a quello dell’altro soggetto coinvolto nell’operazione, si presume che l’entit`a con il valore equo pi`u elevato sia l’acquirente;
• se la business combination `e realizzata attraverso lo scambio di strumenti rappresentativi di quote di capitale e relativi diritti di voto contro denaro o altre attivit`a, si presume che l’entit`a che versa il corrispettivo in denaro o attivit`a sia qualificabile come acquirente;
12“Control is the power to govern the financial and operating policies of an entity or business
30 Capitolo 1. Le business combinations nella prima versione dell’IFRS 3
• se la business combination comporta che il management di una delle parti che si aggregano ottenga la facolt`a di guidare la nomina del management dell’entit`a che risulta dalla combinazione, si presume che tale parte sia identificabile come acquirente.
Si osserva, quindi, come accanto al caso tipico di acquisizione della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea dell’acquisita si individuino delle fat- tispecie in cui l’identificazione dell’acquirente diviene pi`u difficoltosa e, perci`o, ci si affida a poteri e presunzioni che integrano criteri residuali cui si collega l’assun- zione del controllo; si individua poi un’ipotesi ancora pi`u complessa che fa capo all’operazione di acquisizione inversa, disciplinata dal paragrafo 21.
In un’operazione di aggregazione effettuata tramite lo scambio di partecipazio- ni, l’entit`a che emette l’interessenza partecipativa `e normalmente l’acquirente, tuttavia ogni fatto e circostanza pertinenti devono essere considerati allo sco- po di determinare quale delle entit`a partecipanti assuma il potere di definizione delle politiche dell’altra entit`a per ricavare benefici dallo sfruttamento delle sue attivit`a. Nello sviluppo dell’ifrs 3 il Board ha deciso di non mantenere l’impo- stazione immutata rispetto al passato: lo ias 22 forniva una guida per identificare la figura dell’acquirente quando un’entit`a (α) otteneva il possesso di quote di par- tecipazione al capitale di altra entit`a (β), ma nel contempo emetteva, in misura corrispondente al prezzo dell’acquisizione, strumenti di partecipazione al proprio capitale e relativi diritti di voto che cedeva appunto a β (c.d. business combina- tions effected through an exchange of equity interests). La previgente disciplina descriveva queste operazioni come reverse acquisitions e stabiliva che l’acquirente fosse individuato nel soggetto che controllava l’entit`a risultante dall’aggregazione. Un simile approccio nell’individuazione della figura dell’acquirente presupponeva, per`o, che in tutte le operazioni che coinvolgevano uno scambio di partecipazioni tra le parti, l’entit`a i cui proprietari controllavano l’agglomerato assumeva sempre il potere di governarne le politiche finanziarie ed operative e di ricavare benefici dalle sue attivit`a: il Board, nel considerare il passaggio alla nuova disciplina, ha considerato questi aspetti ed ha ritenuto che non sempre le fattispecie riscon- trate nella realt`a fossero riconducibili a questo modello, il quale, peraltro, non sarebbe risultato pienamente coerente con il concetto di controllo sancito dallo stesso standard setter. Quest’ultimo si focalizza sulla relazione tra due entit`a, la cui considerazione diviene fondamentale per determinare l’entit`a che assume la direzione delle politiche dell’aggregato, indipendentemente dalla struttura che da un punto di vista giuridico l’operazione viene ad assumere. Lo iasb ha osservato
1.5 Purchase method : le fasi applicative 31
come in alcune business combinations, tipicamente definite acquisizioni inverse, l’acquisita ottiene il controllo dell’entit`a finale, di cui fa parte anche l’acquirente: ci`o pu`o accadere, ad esempio, quando una societ`a non quotata stipula un accordo con una piccola societ`a quotata affinch´e quest’ultima provveda all’acquisto della prima, attraverso una transazione che investe quote di partecipazione al capitale, al solo scopo di accedere alla quotazione in un mercato regolamentato. Sebbene da un punto di vista giuridico la societ`a ‘privata’ rappresenti l’acquisita e l’entit`a quotata l’acquirente, quest’ultima conserva tale qualificazione solo se, per effetto dell’operazione, assume il potere di determinare le politiche finanziarie ed opera- tive dell’aggregato; un esempio in tal caso pu`o essere fornito da un accordo in cui si prevede che, oltre allo scambio di partecipazioni fra le parti coinvolte, il ma- nagement della societ`a quotata sia rimpiazzato da una nuova direzione nominata dalla private entity: in ci`o si rinviene evidenza del potere di intervento sulle scelte gestionali riconosciuto alla societ`a non quotata, che integra l’essenza della nozione di controllo. Mandarino rilevava come il ricorso ai principi contabili internazio- nali, nel caso italiano, introducesse un ulteriore elemento di grande importanza, in quanto consentiva il superamento della logica secondo la quale l’operazione di fusione era concepita come mera concentrazione di rapporti giuridici e non come strumento attraverso il quale realizzare acquisizioni; egli sosteneva altres`ı che “la prevalenza della sostanza sulla forma, attuata dall’ ifrs 3, agevolerebbe ulteriormente nell’idea che, da un punto di vista economico non pu`o ammettersi differenza tra fusione diretta (cio`e una fusione con l’incorporante azionista unico dell’incorporata) e fusione rovesciata (cio`e una fusione inversa con l’incorpora- ta azionista unico dell’incorporante) costituendo le stesse operazioni certamente tecniche operative diverse, ma pur sempre rientranti nell’ambito della fusione per incorporazione tra due entit`a il cui risultato finale, considerata l’analogia degli effetti appunto economico-sostanziali, non pu`o divergere” 13. Riprendendo il con-
tributo fornito dallo stesso autore, una semplice ma efficace esemplificazione per chiarire il concetto di reverse acquisition pu`o essere la seguente.
13
Mandarino P. (2005), “Purchase method: l’ifrs 3 pone limiti alla fusione rovesciata”, in Impresa commerciale industriale, n. 9, settembre, pp. 1348-1352
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Si considerino due societ`a α e β e la possibilit`a che la prima ponga in essere un’operazione di acquisizione della seconda; qualora, a seguito del concambio, i soci di β si trovino a detenere una quota di titoli rappresentativi del capitale di α che assicuri la maggioranza, `e evidente come questi ultimi verrebbero ad assumere il controllo della societ`a incorporante, realizzando cos`ı una vera e propria acquisizione inversa da contabilizzare mediante il ricorso al purchase method
Sono in ogni caso da escludere, invece, dall’ambito di applicazione della disciplina, coerentemente con quanto previsto dai casi di esclusione enucleati in precedenza, le operazioni realizzate tra entit`a sotto comune controllo, giacch´e non operano alcun trasferimento di controllo all’esterno del gruppo, ma semplicemente inter- vengono a modificare la struttura legale dello stesso.
In conclusione, l’approccio adottato dall’ifrs prevede che l’identificazione della figura dell’acquirente debba passare attraverso la considerazione di una molte- plicit`a di elementi, non riconducibili solamente ai rapporti partecipativi, ma che si legano strettamente alla nozione di controllo, per consentire, in ogni caso, che la sostanza dell’operazione prevalga sugli aspetti formali, cosicch´e le informazio- ni prodotte assumano maggiore utilit`a e significativit`a e la rappresentazione sia sempre pi`u fedele ed aderente alla finalit`a da essa perseguita.