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2.8 La nuova disciplina del controllo

2.8.1 Potere di controllo

Il primo elemento su cui si fonda la definizione di controllo `e il potere nei con- fronti dell’acquisita, che sussiste quando un’impresa vanta diritti esistenti che le attribuiscono la capacit`a attuale di dirigere le attivit`a rilevanti, cio`e le atti- vit`a che influenzano significativamente i rendimenti prodotti dalla partecipata. Osserva in proposito Quagli come “l’uso del termine capacit`anon significa au-

tomaticamente esercizio effettivo; si noti, altres`ı, che il concetto di capacit`a

attuale non esclude casi nei quali il controllo sia potenzialmente esercitabile

per quanto non immediatamente esercitabile” 34. In alcuni casi tale potere

33“An investor controls an investee when it is exposed, or has rights, to variable returns from

its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee.” – iasb, ifrs 10 (2011), par. 6

34

Quagli A. (2011), “ifrs 10: nozione di controllo e bilancio consolidato”, in Amministrazione & Finanza, fasc. 9, p. 7

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sussiste per effetto della disponibilit`a di opportuni diritti, come nel caso della maggioranza dei diritti di voto, per accertare l’esistenza dei quali non si pongono problemi sostanziali, mentre in altri casi le valutazioni appaiono pi`u complesse e richiedono la considerazione di pi`u fattori, come nel caso di particolari accordi contrattuali. Le attivit`a rilevanti sono concepite come capaci di influenzare si- gnificativamente i rendimenti prodotti dalla societ`a oggetto di investimento: gli esempi proposti dall’Appendice all’ifrs 10, peraltro non esaustivi, includono at- tivit`a di acquisto e vendita di beni e servizi, scelte di capital budgeting, attivit`a di investimento e disinvestimento, ricerca e sviluppo di nuovi processi e prodotti, ricerca e scelta delle fonti di finanziamento. Non `e comunque necessario che un investitore controlli tutte le attivit`a rilevanti affinch´e si possa parlare di control- lo, ma `e possibile che vi siano altri soggetti in grado di esercitare un’influenza significativa in forza dei diritti vantati; in tal caso, come specificamente previsto dal principio, il potere `e detenuto dall’investitore la cui capacit`a di indirizzare le attivit`a influenza i rendimenti in modo significativo.

Il potere di cui si discute origina dai diritti, fra i quali esistono diverse fattispecie che attribuiscono il controllo, tra cui, ad esempio, diritti di nomina e revoca degli amministratori o di altri soggetti che hanno la capacit`a di esercitare le attivit`a rilevanti o, caso tipico, la disponibilit`a di un numero di diritti di voto sufficiente a garantire l’esercizio di un’influenza dominante. La disponibilit`a di tali diritti non `e comunque sufficiente ad assicurare un’influenza dominante quando, anche in loro presenza, il detentore non `e in grado di esercitare il controllo.

Accanto alle situazioni riconducibili al c.d. controllo di diritto, che come appena concluso possono in ogni caso non essere sufficienti a garantire la sussistenza del controllo, si individuano le fattispecie del controllo di fatto, l’esplicita apertura verso le quali rappresenta uno dei tratti pi`u significativi della materia, catturando di fatto le opinioni che a livello internazionale sempre con pi`u forza spingevano in questa direzione. Il principio evidenzia alcuni indizi economici della possibile esi- stenza del controllo, cui devono far seguito adeguati e puntuali accertamenti per comprendere se esista effettivamente il controllo di fatto. Fra gli indizi diretti si annoverano, ad esempio, la capacit`a dell’investitore di nominare gli amministra- tori pur senza disporre del potere contrattuale per farlo, la presenza di manager che sono parti correlate dell’investitore o la facolt`a di quest’ultimo di ottenere de- leghe per condizionare la nomina della dirigenza. Dall’altro lato si individuano, invece, presunzioni indirette di controllo, che si ricollegano a particolari relazioni che interessano l’investitore: `e il caso di figure chiave del management che possono

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dirigere le attivit`a rilevanti ed hanno intrattenuto nel passato rapporti di lavoro dipendente con l’investitore, dipendenza delle attivit`a operative della partecipata dall’investitore (poich´e quest’ultimo eroga finanziamenti cospicui, garantisce le obbligazioni, fornisce servizi critici o controlla attivit`a strategiche), ottenimento da parte dell’investitore di ritorni sproporzionatamente pi`u vantaggiosi rispetto all’ammontare dei diritti di voto od altri diritti posseduti ed, infine, la possibilit`a che una quota significativa delle attivit`a della partecipata coinvolga o sia gestita per conto dell’investitore. Si giunge, quindi, a concludere che tanto pi`u stretto `e il legame economico che sussiste tra la partecipata e l’investitore, tanto pi`u que- st’ultimo `e incentivato ad esercitare il controllo sotto qualunque forma (di diritto o di fatto).

Fra le categorie di diritti che vengono presentate si annovera anche quella dei di- ritti sostanziali, che si qualificano come tali solo se possono essere concretamente esercitati e per i quali si richiede che tale facolt`a sussista allorquando le decisioni circa la direzione delle attivit`a rilevanti deve essere assunta: ci`o significa, cio`e, che non `e necessario che tali diritti siano esercitabili correntemente, ma che possano esserlo nel momento in cui ci`o verr`a richiesto ai fini della definizione dell’indirizzo gestionale della partecipata. 35 Fra i fattori che devono essere considerati per de-

finire il carattere sostanziale dei diritti, l’Appendice all’ifrs 10 annovera barriere di carattere economico (penalit`a, incentivi, termini e condizioni sfavorevoli, prezzi di esercizio troppo elevati), legale (regolamentazioni o disposti di legge, assenza di appositi meccanismi statutari o legali), informativo (incapacit`a di reperire suf- ficienti informazioni) od operativo che possano prevenire l’esercizio dei diritti; a queste si aggiungono la necessit`a di pervenire ad un’unanime accordo tra le parti per l’esercizio del diritto, situazione che potrebbe risultare particolarmente spi- nosa soprattutto in presenza del coinvolgimento di molte parti, eventuali benefici che il soggetto che detiene il diritto e lo esercita pu`o trarre dallo stesso, nonch´e la facolt`a per la parte che detiene il diritto di inibire, attraverso il suo esercizio, l’assunzione del controllo da parte di altri investitori.

Dai diritti sostanziali devono, invece, essere tenuti distinti i diritti protettivi, che si applicano solo in circostanze eccezionali e soprattutto a cambiamenti radicali

35“Sotto il profilo temporale, inoltre, per considerare effettivi i diritti in questione si deve

in sostanza valutare se possono essere esercitati in occasione dei momenti decisionali pi`u im- portanti riguardanti la direzione da conferire alla gestione dell’investee. In questo senso non `e strettamente necessario che i diritti siano correntemente esercitabili se la prossima assemblea `e prevista o `e convocabile dall’investitore che possiede quei diritti tra un mese, ma `e importante che lo siano al momento dell’assemblea.” – Quagli A. (2011), p. 8

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dell’attivit`a della partecipata; si tratta di fattispecie previste allo scopo di pro- teggere gli interessi dei possessori senza che venga attribuito all’investitore alcun potere di controllo o possibilit`a di prevenire l’assunzione dello stesso da parte di terze parti. `E il caso fra gli altri del diritto riconosciuto al finanziatore affinch´e il soggetto finanziato non intraprenda operazioni che possano aggravare il rischio di credito o in ordine alla possibilit`a di soddisfarsi sulle attivit`a dello stesso qualora non siano rispettate le condizioni di finanziamento pattuite.

La fattispecie tipica prevista per affermare l’esistenza del controllo `e rappresenta- ta dal possesso della maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea, che si realizza se “le attivit`a rilevanti sono guidate dal voto di chi ha la maggioranza o que- st’ultimo nomina la maggioranza dei membri dell’organo di governo” 36 Vi sono situazioni, per`o, in cui detenere la maggioranza dei diritti di voto non `e condizione sufficiente all’esercizio del potere di controllo: `e necessario, infatti, che tali diritti siano sostanziali e che attribuiscano all’investitore la capacit`a attuale di dirigere le attivit`a rilevanti, spesso consistenti nella definizione dell’indirizzo operativo e finanziario. Se i diritti di voto non sono sostanziali non si pu`o parlare di con- trollo: si rinvengono esempi in materia quando le attivit`a rilevanti dell’azienda siano assoggettate alla direzione di liquidatori, autorit`a pubbliche o regolatori 37.

Dall’altro lato, tuttavia, si possono rinvenire situazioni diametralmente opposte, in cui il possesso di una quota inferiore alla maggioranza dei diritti di voto pu`o essere sufficiente ad esercitare il controllo: ci`o pu`o accadere per effetto di par- ticolari accordi contrattuali tra l’investitore ed altri possessori di diritti di voto, altre intese contrattuali, diritti di voto potenziali, combinazioni di tali fattispecie o per effetto della dispersione dei diritti di voto fra una massa di piccoli azionisti incapaci di coagularsi in un’ampia maggioranza, che abbiano permesso ad un in- vestitore che detiene la quota di maggioranza relativa di imporre le sue decisioni in assemblea.

Infine, l’ultima categoria di cui si tratta `e quella dei diritti di voto potenziali, i quali si legano strettamente alla classe dei diritti sostanziali, ovvero attribuiscono diritti di voto nella partecipata e derivano da particolari tipologie di strumenti finanziari; nel considerare i diritti di voto potenziali, l’investitore deve poi pre- stare particolare riguardo alle caratteristiche degli strumenti e alla loro finalit`a,

36

Quagli A. (2011), p.9

37“Ma i diritti di voto devono attribuire diritti sostanziali con relativa capacit`a effettiva di

influenzare le attivit`a dell’investee per cui vi possono essere situazioni nelle quali la maggioranza dei diritti non si abbina con il controllo, come nei casi in cui le attivit`a rilevanti per l’azienda siano soggette alla direzione dello Stato, di liquidatori o di altri soggetti.” – Ibidem

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nonch´e alle motivazioni ed aspettative dell’investitore.