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3.2  Strumenti della riforma 85 

3.2.2  Il lessico dell’esplicitazione dei risultati di apprendimento 87 

Di pari passo con la diffusione dello student-centred approach si è assistito al processo di proliferazione di terminologia impiegata per esprimere i relativi concetti. Per quanto concerne nello specifico l’aspetto multilingue di tale processo, da un canto alcune formulazioni e definizioni, nate direttamente in seno al Processo di Bologna, si sono sviluppate di pari passo in diverse lingue europee, conducendo ad espressioni naturalizzate e standardizzate nel corso del decennio. Dall’altro si registra una moltiplicazione di calchi dall’inglese, o di termini spesso affiancati dal termine inglese fra parentesi, che paiono segnalare un uso abbastanza incerto dei traducenti e dunque la necessità di chiarificazione e unificazione.

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Fra le forme naturalizzate si possono annoverare gran parte dei concetti chiave dei comunicati e delle dichiarazioni del Processo di Bologna prodotti nelle diverse lingue, in versioni ufficiali, così come i concetti chiave alla base del Processo (è il caso di ‘crediti formativi’), adoperati dai promotori di quest’ultimo e diffusi attraverso la divulgazione scientifica. Un ulteriore esempio è fornito dal binomio in inglese ed in italiano di ‘learning outcomes’ e ‘risultati dell’apprendimento (attesi)’, accolto non solo nei documenti ufficiali del Processo di Bologna, ma anche in Italia nel decreto di definizione dei requisiti essenziali dei corsi di studio, D.M. 544 del 2007, e nella “Guida pratica alla progettazione di un Corso di Studio ai sensi del D.M. 270/04” della Fondazione CRUI. Nella fattispecie, in quest’ultima fonte, si dice che

[i] CdS [corsi di studio] devono specificare gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, attraverso un sistema organico adottato in sede europea di cinque descrittori, tra di loro correlati e differenziati per ciclo di formazione, chiamati appunto

Descrittori di Dublino […], che spostano l’attenzione dall’insegnamento

all’apprendimento dello studente.

(Fondazione CRUI, 2009:14)

E’ interessante sottolineare tuttavia che il processo di naturalizzazione ha coperto un arco di tempo di diversi anni. Nel decreto di adesione al Processo di Bologna, D.M. 509/1999, si definiscono, in apertura del documento, alcuni concetti fra cui “credito formativo universitario” e “obiettivi formativi”. Questi ultimi vengono definiti come “l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato” (D.M. n. 509 del 3 novembre 1999, art.1, lettera m) senza far menzione dei risultati del processo formativo. Nel D.M. 270/2004 si parla di “verifica dei risultati delle attività formative” (D.M. 270 del 22 ottobre 2004, art. 11, c. 7, lettera b) all’interno dei “regolamenti didattici di ateneo”. La stessa versione in lingua italiana del Comunicato di Bergen (2005) sceglie di tradurre ‘learning outcomes’ con ‘esiti formativi’:

[a]ll’interno dell’Area Europea dell’Istruzione Superiore9 vengono quindi adottati un

quadro generale di riferimento per i titoli accademici comprendente tre cicli (con la possibilità, all’interno dei contesti nazionali, di titoli intermedi), dei descrittori generici per ogni ciclo basati sugli esiti formativi e le competenze e un sistema di crediti per il primo e il secondo ciclo10.

9 Da notare anche qui la scelta traduttiva “Area Europea dell’Istruzione Superiore”, anziché il più diffuso

“Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore”.

10“We adopt the overarching framework for qualifications in the EHEA, comprising three cycles

(including, within national contexts, the possibility of intermediate qualifications), generic descriptors for each cycle based on learning outcomes and competences, and credit ranges in the first and second cycles” (Bergen Communiqué, 2005).

89 sebbene nel D.M. 16 marzo 2007 già si riscontri una forma ormai assestata di ‘risultati di apprendimento attesi’, in

PRESO ATTO, in particolare, di quanto il Comunicato di Bergen prevede circa gli schemi di riferimento per i titoli e circa la specificazione degli obiettivi didattici in termini di risultati di apprendimento attesi […]

(D.M. 544/2007, art.3 c.7)

e nel passaggio, tratto dalla stessa fonte,

[n]el definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, le università specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea, e individuano gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall’ISTAT.

(ibid.)

così come anche nell’Allegato C del D.M. 544/2007 nel quale si menzionano nuovamente i ‘risultati di apprendimento attesi’. Riassumendo, alcuni termini e formulazioni oggi correntemente in uso hanno preventivamente superato diversi stadi di consolidamento semantico e terminologico.

Per quanto attiene alla disamina delle forme (a volte sinonimiche) in uso, la “Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente”11 (Gazzetta ufficiale n. C 111 del 06/05/2008 pag. 0001–0007) fornisce un esempio dell’incertezza nell’uso di termini chiave, fra cui, per esempio, ‘conoscenze’. Con “[l]'obiettivo […] di istituire un quadro di riferimento comune che funga da dispositivo di traduzione tra i diversi sistemi delle qualifiche e i rispettivi livelli, sia per l'istruzione generale e superiore sia per l'istruzione e la formazione professionale [, consentendo] di migliorare la trasparenza, la comparabilità e la trasferibilità delle qualifiche dei cittadini rilasciate secondo le prassi esistenti nei vari Stati membri”(G.U.U.E. C 111/2, del

06/05/2008,), la Raccomandazione C 111 fornisce le definizioni di una serie di concetti

chiave del dominio qui preso in esame, ed è di sovente citata quale fonte attendibile da università e istituzioni coinvolte nella formazione in generale. Nella versione italiana del documento si legge:

Ai fini della presente raccomandazione, si applicano le seguenti definizioni:[…]

f) "risultati dell'apprendimento": descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo d'apprendimento. I risultati sono definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze;

11 <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:IT:PDF> (ultimo

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g) "conoscenze": risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche;

h) "abilità": indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti);

i) "competenze": comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.

(G.U.U.E. C 111/4, 06/05/2008, All. I, lett. f, g, h, i)

La versione tedesca del documento riporta:

Im Sinne der Empfehlung bezeichnet der Ausdruck: […]

f) "Lernergebnisse" Aussagen darüber, was ein Lernender weiß, versteht und in der Lage ist zu tun, nachdem er einen Lernprozess abgeschlossen hat. Sie werden als Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen definiert;

g) "Kenntnisse" das Ergebnis der Verarbeitung von Information durch Lernen. Kenntnisse bezeichnen die Gesamtheit der Fakten, Grundsätze, Theorien und Praxis in einem Arbeits- oder Lernbereich. Im Europäischen Qualifikationsrahmen werden Kenntnisse als Theorie- und/oder Faktenwissen beschrieben;

h) "Fertigkeiten" die Fähigkeit, Kenntnisse anzuwenden und Know-how einzusetzen, um Aufgaben auszuführen und Probleme zu lösen. Im Europäischen Qualifikationsrahmen werden Fertigkeiten als kognitive Fertigkeiten (logisches, intuitives und kreatives Denken) und praktische Fertigkeiten (Geschicklichkeit und Verwendung von Methoden, Materialien, Werkzeugen und Instrumenten) beschrieben;

i) "Kompetenz" die nachgewiesene Fähigkeit, Kenntnisse, Fertigkeiten sowie persönliche, soziale und methodische Fähigkeiten in Arbeits- oder Lernsituationen und für die berufliche und/oder persönliche Entwicklung zu nutzen. Im Europäischen Qualifikationsrahmen wird Kompetenz im Sinne der Übernahme von Verantwortung und Selbstständigkeit beschrieben.

(ABl. C111/4, 06/05/2008, Anhang I, Buchstab f, g, h, i)

La versione inglese recita:

For the purposes of the Recommendation, the definitions which apply are the following: […]

(f) "learning outcomes" means statements of what a learner knows, understands and is able to do on completion of a learning process, which are defined in terms of knowledge, skills and competence;

(g) "knowledge" means the outcome of the assimilation of information through learning. Knowledge is the body of facts, principles, theories and practices that is related to a field

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of work or study. In the context of the European Qualifications Framework, knowledge is described as theoretical and/or factual;

(h) "skills" means the ability to apply knowledge and use know-how to complete tasks and solve problems. In the context of the European Qualifications Framework, skills are described as cognitive (involving the use of logical, intuitive and creative thinking) or practical (involving manual dexterity and the use of methods, materials, tools and instruments);

(i) "competence" means the proven ability to use knowledge, skills and personal, social and/or methodological abilities, in work or study situations and in professional and personal development. In the context of the European Qualifications Framework, competence is described in terms of responsibility and autonomy.

(OJEC, C111/4, 06/05/2008, Annex I, letter f, g, h, i)

Le tre versioni (ufficiali) del documento presentano delle definizioni che tuttavia fanno fatica a “migliorare la trasparenza, la comparabilità e la trasferibilità delle qualifiche dei cittadini” (C111/2) perché definiscono i concetti cardine fornendo delle definizioni a tratti contraddittorie. Per quanto attiene alla lettera g), ‘conoscenze’, ‘Kenntnisse‘, ‚knowledge‘, per esempio, la definizione fornita evidenzia una polisemia del termine, che nella prima frase è definito come l’effetto/il risultato del processo mentale di assimilazione di nozioni, mentre nella seconda è un insieme di contenuti disciplinari apprendibili dal discente, quindi l’oggetto della conoscenza. La frase conclusiva, in cui le conoscenze vengono descritte come teoriche e/o pratiche, confonde ulteriormente i già labili confini fra ‘conoscenze’ e ‘abilità’. Le versioni in lingua tedesca ed inglese presentano esattamente gli stessi nodi critici. ‘Kenntnisse’ sono tanto il risultato dell’elaborazione di un’informazione nella fase dell’apprendimento, dunque il processo mentale dell’apprendimento, quanto nella seconda frase l’oggetto della conoscenza assimilata, che si può presentare sotto forma di “Fakten, Grundsätze, Theorien,…” e può prendere la forma sia di ‘Theoriewissen’ che di ‘Faktenwissen’. ‘Knowledge’ è alla stessa maniera definita tanto un risultato dell’assimilazione di informazioni da parte del discente, quanto poi un “body of facts, principles, theories…”, che può essere descritta come “theoretical and/or factual”.

Il prossimo paragrafo, §3.2.3, si soffermerà in particolare sulla dicotomia che investe l’apprendimento in termini di ‘learning objectives’, ‘obiettivi di apprendimento’, ‘Lernziele’ da un canto e ‘learning outcomes’, ‘risultati dell’apprendimento (attesi)’ e ‘(erwartete) Lernergebnisse’ dall’altro. Il paragrafo 3.2.4 esaminerà, invece, più da vicino ‘competenze’, ‘Kompetenzen’, ‘competences’.

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