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Il regime detentivo speciale dell’art 41 bis ord penit

3. Giurisprudenza europea in tema di tortura e trattamenti o pene

3.2. Divieto di pene inumane o degradanti

3.2.2. Il regime detentivo speciale dell’art 41 bis ord penit

Anche la Corte EDU, così come i giudici nazionali, hanno sempre riconosciuto la conformità della disciplina dei regimi detentivi speciali italiani all’art 3 CEDU, sulla base del fatto che l’art 41 bis, di per sé, non raggiunga la soglia minima di gravità richiesta, come fu stabilito, per la prima volta, nel caso Natoli c. Italia, 9 gennaio 2001.

Emblematica della posizione di favore, nei confronti dell’art 41 bis, assunta dai giudici è la sentenza del caso Enea c. Italia, in cui venne riconosciuta la compatibilità del regime del c.d. “carcere duro” anche nei confronti di un soggetto gravemente malato, nel caso di specie il ricorrente che era tetraplegico.

La Corte ritenne che, nel caso di specie, le cure offerte al ricorrente dovessero considerarsi adeguate, e che le restrizioni imposte allo stesso, dovessero essere considerate necessarie al fine di evitare che questi mantenesse i contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza103. Per di più, venne rilevato il fatto che nei confronti del ricorrente le restrizioni fossero state mitigate, in ragione del suo stato di salute, disponendo per due volte il ricovero dello stesso

102 F. Fiorentin, L’ergastolo “ostativo” ancora davanti al giudice di Strasburgo, in Diritto penale

contemporaneo, 2018, pp. 12-13

103 Sent. Corte Edu Enea c. Italia, 17 settembre 2009, par. 65 “The Court notes that the restrictions imposed as a result of the special prison regime were necessary to prevent the applicant, who posed a danger to society, from maintaining contacts with the criminal organisation to which he belonged”.

presso un ospedale civile (par. 66). La Corte, perciò, concluse stabilendo che non vi fosse stata violazione dell’art 3 CEDU, non avendo le restrizioni di libertà determinato un livello di sofferenza superiore rispetto a quello naturalmente proprio della detenzione104.

Ad avviso della Corte, il regime detentivo speciale italiano, integra un’ipotesi di isolamento relativo, prevedendo, infatti, la possibilità per i detenuti di mantenere rapporti con i familiari, anche se con visite mensili105, e di avere rapporti con alcuni altri detenuti e con il personale carcerario; in questo senso è la sentenza Bagarella c. Italia, 15 gennaio 2008, rispetto alla quale si affermò che “la Cour s'est posée la question de savoir si l'application prolongée de l'article

41bis constituait une violation de l'article 3. Elle a, à plusieurs reprises, estimé que le régime spécial prévu à l'article 41bis précité, qui comporte un simple isolement social relatif, ne constitue pas, en soi, un traitement inhumain ou dégradant”106. Nel caso di specie, venne ritenuta l’insussistenza della violazione, alla luce del fatto che il tipo di isolamento cui fu sottoposto il ricorrente era parziale e relativo, avendo continuato, nel corso della sua detenzione, a ricevere, sia le visite della famiglia, sia quelle da parte dell’avvocato107.

104 Sent. Corte Edu Enea c. Italia, 17 settembre 2009, par. 67 “the Court considers that the treatment to which the applicant was subjected did not exceed the unavoidable level of suffering inherent in detention. As the minimum threshold of severity required in order to fall within the scope of Article 3 of the Convention was not attained, that provision has not been breached in the present case”.

105 Sent. Corte EDU Riina c. Italia, 19 marzo 2013, par. 37 “la Corte ritiene che, tenuto conto della natura specifica del fenomeno della criminalità organizzata, in particolare di tipo mafioso, e del fatto che molto spesso le visite familiari hanno consentito la trasmissione di ordini e istruzioni verso l’esterno, le restrizioni, certamente importanti, alle visite e i controlli che ne accompagnano lo svolgimento non possano essere considerati sproporzionati agli scopi legittimi perseguiti”

106 Sent. Corte EDU Bagarella c. Italia, 15 gennaio 2008, par. 30

107 Sent. Corte EDU Bagarella c. Italia, 15 gennaio 2008, par 34 “Durant cette période, l'intéressé a continué à recevoir les visites des membres de sa famille et de son avocat”.

Punto dolente risulta essere quello relativo alla durata del regime detentivo ex 41 bis o.p., essendo lo stesso, di fatto, indeterminato potendo essere rinnovato ogni due anni.

Nel caso Gallico c. Italia, 28 giugno 2005, la Corte ritenne che, nel caso di specie, il rinnovamento del regime detentivo fosse giustificato e non risultasse sproporzionato rispetto alle infrazioni imputategli. Ad avviso dei giudici le sofferenze e le umiliazioni patite dal ricorrente non avevano superato la soglia minima di sofferenza insita, fisiologicamente, alla detenzione. Successivamente, nel 2009 con la sentenza Enea c. Italia, la Corte tornò sul tema della durata del regime del 41 bis, questa volta in termini generali, affermando che “The Court

accepts that, generally speaking, the extended application of certain restrictions may place a prisoner in a situation that could amount to inhuman or degrading treatment. However, it cannot define a precise length of time beyond which such a situation attains the minimum threshold of severity required to fall within the scope of Article 3”108.

Merita infine di essere ricordata la recente condanna da parte della Corte EDU in riferimento al caso Provenzano c. Italia, deciso con sentenza 25 ottobre 2018.

Le doglianze lamentate dal ricorrente erano formalmente tre: la prima relativa all’insufficiente valutazione, in sede di proroga del regime detentivo ex 41 bis, del deterioramento delle funzioni cognitive di Provenzano; la seconda doglianza riguardava l’incompatibilità intercorrente tra il regime detentivo di cui al 41 bis e lo stato di salute del ricorrente; l’ultima, infine, concerneva l’inadeguatezza delle cure prestate in carcere.

La Corte pur ritenendo che fosse stata integrata una violazione dell’art 3 CEDU, ha solo parzialmente accolto la richiesta del ricorrente.

Circa le doglianze relative all’incompatibilità tra la detenzione e lo stato di salute del ricorrente, e l’inadeguatezza delle cure, la Corte ha affermato, in linea di principio, che “The Court

reiterates that the mere fact that a detainee is seen by a doctor and prescribed a certain form of

treatment cannot automatically lead to the conclusion that the medical assistance was adequate. The authorities must also ensure that a comprehensive record is kept concerning the detainee’s state of health and his or her treatment while in detention, that diagnosis and care are prompt and accurate, and that where necessitated by the nature of a medical condition, supervision is regular and systematic and involves a comprehensive therapeutic strategy aimed at adequately treating the detainee’s health problems or preventing their aggravation, rather than addressing them on a symptomatic basis”109. Una volta entrata nel merito della questione, i giudici sono giunti alla conclusione che, per quanto riguarda le cure apprestate al ricorrente, non potesse essere ravvisata una violazione della Convenzione110.

L’ultima doglianza concerneva l’inadeguata valutazione, in sede di proroga del regime detentivo ex 41 bis o.p., del deterioramento delle condizioni di salute di Provenzano e del fatto che fosse venuta meno la sua pericolosità; la Corte ha ritenuto la violazione rispetto al solo provvedimento del 23 marzo 2016, sul presupposto che, in questa occasione, non fosse stato adeguatamente preso in considerazione il peggioramento delle condizioni cognitive del ricorrente. La Corte, infatti, ha evidenziato il fatto che, alla luce della gravità della situazione, sarebbe stata opportuna una più dettagliata motivazione e, soprattutto, l’attribuzione di una maggiore rilevanza alla condizione di deterioramento cognitivo111.

109 Sent. Corte EDU Provenzano c. Italia, 25 ottobre 2018, par. 128

110 Sent. Corte EDU Provenzano c. Italia, 25 ottobre 2018, par. 140 “Having regard to the preceding paragraphs, and assessing the relevant facts as a whole, the Court does not find it established that the applicant’s detention per se could be considered incompatible with his – albeit serious – health conditions and advanced age, or that, given the practical demands of imprisonment, his health and well- being were not adequately protected”.

111 Sent. Corte Edu Provenzano c. Italia, 25 ottobre 2018, par. 156 “Given the seriousness of the situation, the Court considers that in renewing the imposition of the section 41 bis regime in March 2016, not only

La proroga precedente, risalente al 2014, non è stata censurata dai Giudici di Strasburgo, poiché, se è vero che il decreto ministeriale non era entrato nel merito, non avendo operato un’effettiva valutazione delle condizioni del detenuto, a tale valutazione ha provveduto il Tribunale di Sorveglianza di Roma, nel decidere sul reclamo proposto contro il decreto di proroga112.

La ratio della violazione della Convenzione risiede perciò, esclusivamente, nel non aver dimostrato, all’interno del provvedimento ministeriale, il perdurante pericolo rappresentato da Bernardo Provenzano, nonostante il peggioramento delle sue condizioni psicofisiche.

La Corte EDU, dunque, collega la contrarietà all’art. 3 della Convenzione, alla carenza di un'attenta considerazione del peggioramento delle condizioni cognitive del detenuto, nell’ambito delle valutazioni inerenti alla sussistenza delle finalità preventive che, ai sensi dell’art. 41-bis ord. penit., devono giustificare l’applicazione del regime differenziato.113

Dal percorso argomentativo seguito dalla Corte, emerge che l’applicazione del regime detentivo ex 41 bis ord. penit. debba considerarsi, di per sé, legittimo114, in linea con la propria consolidata giurisprudenza.

should the statement of reasons militating in favour of renewal have been increasingly detailed and compelling, but the applicant’s evolving cognitive deterioration needed to be taken into account”. 112 G. Alberti, Caso Provenzano: la Corte Edu riconosce una violazione dell'art. 3 Cedu con riferimento all'ultimo decreto di proroga del 41-bis, in www.penalecontemporaneo.it, 2018

113 G. Alberti, Caso Provenzano: la Corte Edu riconosce una violazione dell'art. 3 Cedu con riferimento all'ultimo decreto di proroga del 41-bis, in www.penalecontemporaneo.it, 2018

114 Sent. Corte EDU Provenzano c. Italia, 25 ottobre 2018, par. 147 “The Court notes at the outset that it has already had ample opportunity to assess the section 41 bis regime in a large number of cases before it, and has concluded that, in the circumstances of those cases, the imposition of the regime does not give rise to an issue under Article 3, even when it has been imposed for lengthy periods of time”.

Risulta opportuno, in conclusione, evidenziare come la posizione assunta dalla Corte in riferimento all’art 41 bis, assuma ben altro rigore, rispetto a vicende in cui, non venendo in rilievo fatti di mafia, si è mostrata molto più attenta a sindacare le motivazioni alla base dell’adozione di regimi di detenzione speciali, ovvero l’ammissibilità dei regimi di isolamento prolungato.115

3.2.3. Il sovraffollamento carcerario

In un primo momento la Corte EDU era dell’avviso che il sovraffollamento, di per sé, non desse luogo ad una sofferenza tale da ritenere superata la soglia minima di gravità richiesta.

Nel caso Sulejmanovic c. Italia, la Corte, nell’individuare i principi generali applicabili nel caso concreto, ricorda che in passato aveva in determinate circostanze specifiche ritenuto che lo spazio vitale dei detenuti fosse a tal punto limitato da integrare la violazione dell’art 3: in quei casi i detenuti disponevano individualmente di meno di 3 mq116. Si venne in questa occasione, quindi, a sancire per la prima volta il principio in virtù del quale, ove lo spazio vitale sia inferiore a 3 mq, questo è sufficiente per ritenere integrata la violazione dell’art 3 Convenzione

sub specie trattamenti inumani o degradanti; mentre, laddove lo spazio a disposizione del

115 E. Scaroina, Il delitto di tortura, p. 143

116 Sent. Corte EDU Sulejmanovic c. Italia, 16 luglio 2009, par. 41 “Il n’en demeure pas moins que dans certains cas le manque d’espace personnel pour les détenus était tellement flagrant qu’il justifiait, à lui seul, le constat de violation de l’article 3. Dans ces cas, en principe, les requérants disposaient individuellement de moins de 3 m2 (Aleksandr Makarov c. Russie, n.15217/07, § 93, 12 mars 2009; voir également Lind c. Russie, n.25664/05, §59, 6décembre 2007; Kantyrev c.Russie, n.37213/02, §§ 50-51, 21 juin 2007; Andreï Frolov c. Russie, n.205/02, §§ 47-49, 29 mars 2007; Labzov c. Russie, n.62208/00, § 44, 16 juin 2005, et Mayzit c. Russie, n.63378/00, § 40, 20 janvier 2005)”.

singolo detenuto sia compreso tra 3 mq e 7 mq, secondo quanto stabilito in un report del CPT117, la violazione dell’art 3 della convenzione sussiste solo se risultino presenti anche altri fattori, quali ad esempio carenze igieniche, che complessivamente valutate conducano a ritenere superata la soglia minima di gravità.

A tale decisione seguirono centinaia di ricorsi contro l’Italia da parte di detenuti per violazione dell’art 3 della Convenzione. L’8 gennaio 2013 la Corte ha emanato la sentenza “pilota”

Torreggiani e altri c. Italia, nella quale venne, prima di tutto, evidenziato il carattere

sistematico delle violazioni realizzate dal sistema carcerario italiano “Elle relève notamment que

le caractère structurel et systémique du surpeuplement carcéral en Italie ressort clairement des données statistiques indiquées plus haut ainsi que des termes de la déclaration de l’état d’urgence au niveau national proclamée par le président du Conseil des ministres italien en 2010”118.

La Corte ha, anche, colto l’occasione per intimare allo Stato italiano di realizzare una serie di interventi, entro un anno dall’emanazione della sentenza, in modo tale da adeguare la condizione di vita nelle carceri italiane agli standard minimi europei.119

117 2nd General Report on the CPT's activities covering the period 1 January to 31 December 1991, par.

43 “The issue of what is a reasonable size for a police cell (or any other type of detainee/prisoner

accommodation) is a difficult question. Many factors have to be taken into account when making such an assessment. However, CPT delegations felt the need for a rough guideline in this area. The following criterion (seen as a desirable level rather than a minimum standard) is currently being used when assessing police cells intended for single occupancy for stays in excess of a few hours: in the order of 7 square metres, 2 metres or more between walls, 2.5 metres between floor and ceiling”.

118 Sent. Corte EDU Torreggiani e altri c. Italia, 8 gennaio 2013, par. 87

119 Sent. Corte EDU Torreggiani e altri c. Italia, 8 gennaio 2013, par. 99 “Elle en conclut que les autorités nationales doivent sans retard mettre en place un recours ou une combinaison de recours ayant des effets préventifs et compensatoires et garantissant réellement une réparation effective des violations

Fra i rimedi posti in essere a seguito della sentenza Torreggiani, particolare rilievo assumono, i nuovi rimedi preventivo e compensativo introdotti nell’ordinamento penitenziario, in favore di detenuti e internati vittime di trattamenti contrari all’art 3 CEDU, disciplinati rispettivamente agli artt. 35 bis e 35 ter l. n. 354/75.

Il primo, prevede un reclamo giurisdizionale che detenuti e internati possono rivolgere al magistrato di sorveglianza, concernente, tra l’altro, l’inosservanza da parte dell’Amministrazione di disposizioni dell’ordinamento penitenziario, da cui derivi “un attuale e

grave pregiudizio all’esercizio dei diritti”120.

Il secondo, non alternativo ma complementare al primo, attiene all’ipotesi specifica in cui il suddetto pregiudizio sussista “per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in

condizioni di detenzione tali da violare l’art 3 della Convenzione”: in tal caso, il magistrato di

sorveglianza dispone, “a titolo di risarcimento del danno”, la riduzione della pena detentiva ancora da espiare, pari ad un giorno ogni dieci durante i quali il detenuto abbia subito pregiudizio ovvero, nei casi di cui al secondo comma, liquida una somma pari a otto euro per ogni giorno di pregiudizio subito.121

Gli sforzi del legislatore hanno ottenuto un riscontro positivo da parte, sia del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, sia dalla stessa Corte EDU, la quale con la pronuncia Stella e

de la Convention résultant du surpeuplement carcéral en Italie. Ce ou ces recours devront être conformes aux principes de la Convention, tels que rappelés notamment dans le présent arrêt (voir, entre autres, les paragraphes 50 et 95 ci-dessus), et être mis en place dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle celui-ci sera devenu définitif”

120 Art 69 comma 6 b) ord. penit. come modificato dal d.l. 146/13

121 F. Cecchini, La tutela del diritto alla salute in carcere nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Penale contemporaneo, 2017, p. 35 ss.

altri c. Italia, ha dichiarato l’irricevibilità dei ricorsi per detenzione contraria all’art 3 CEDU,

per mancato previo esperimento dei nuovi rimedi suddetti122.

Nel caso in questione la Corte ha espresso un giudizio ampiamente positivo sull’accessibilità dei rimedi preventivo e compensativo e sulla loro apparente effettività, pur riservandosi “la

possibilité d’examiner la cohérence de la jurisprudence des juridictions internes avec sa propre jurisprudence ainsi que l’effectivité des recours tant en théorie qu’en pratique”123.

3.2.4. L’adeguatezza delle cure apprestate in carcere e il problema della compatibilità