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Le vicende del G8 di Genova del 2001

3. Giurisprudenza europea in tema di tortura e trattamenti o pene

3.1 La gestione dell’ordine pubblico e l’uso della forza

3.1.1. Le vicende del G8 di Genova del 2001

Nel panorama degli ill-treatment realizzati nell’ambito della gestione dell’ordine pubblico merita particolare attenzione la vicenda del G8 di Genova del 2001.

74 Sentenza Cirino e Renne c. Italia, 26 ottobre 2017, par. 114 “Whilst acknowledging the importance of disciplinary measures, the Court nevertheless considers that the imposition of disciplinary sanctions alone cannot be considered an adequate response by the authorities in cases involving acts in breach of one of the core rights of the Convention as serious as the present ones”.

75 Sentenza Cirino e Renne c. Italia, 26 ottobre 2017, par. 83 “In the Court’s view, the treatment was deliberate and carried out in a premeditated and organised manner. In this connection, the Court notes that the impugned treatment was not confined to one particular moment, namely immediately following the fight between the applicants and the prison officers. It has been clearly established that the applicants endured repeated and sustained assaults and other forms of abuse and deprivations over a number of days”.

Come è noto, la città di Genova era stata prescelta come sede del G8 per le giornate dal 19 al 21 luglio 2001.

Già il primo giorno, all’interno di cortei, pacifici, di manifestanti si infiltrarono gruppo di black

blok che tramite atti di vandalismo cercavano uno scontro con le forze di polizia; nonostante

questo il primo giorno passò senza che si realizzasse alcun tipo di violenza.

Per la giornata del 20 luglio erano stati organizzati cortei separati dalle diverse organizzazioni che si erano presentate a Genova. Il corteo che prese le mosse dallo Stadio Carlini, ad un certo punto, venne bloccato e caricato dalla polizia: alle cariche seguirono scontri violenti nel contesto dei quali perse la vita Carlo Giuliani.

Anche la terza giornata fu segnata da violenti scontri. Numerosi furono gli arrestati nelle giornate del 20 e del 21, i quali furono condotti presso la caserma di Bolzaneto.

Nella sera del 21 luglio, alcuni agenti riferirono di essere stati colpiti da alcuni oggetti lanciati, dall’interno del complesso scolastico Diaz, messo a disposizione come alloggio per i manifestanti, in cui veniva notata la presenza di alcune persone con abbigliamento simile a quello utilizzato dai black bloc77. L’atmosfera era estremamente tesa, e come disse il Prefetto Andreassi, sentito come teste, si rendeva necessario “cancellare l’immagine di una polizia

rimasta inerte”78. Venne, allora, deciso di procedere con una perquisizione d’urgenza della scuola Diaz, ai sensi dell’art 41 TULPS79.

77 E. Scaroina, Il delitto di tortura, p. 109

78 A. Colella, C’è un giudice a Strasburgo, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2009, p. 1801 79 Art 41 TULPS: “Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro”.

Alle 23:30 la polizia fece irruzione all’interno della scuola, colpendo indistintamente chiunque vi si trovasse. Calci in faccia, sull’addome, sulla schiena, sulle braccia. Colpi di manganello, spesso impugnato al contrario. Nel corso dell’irruzione un agente riferì di essere stato aggredito con un coltello, aggressione, questa, che venne addotta quale giustificazione della violenta reazione delle forze dell’ordine, ma che la Corte d’Appello di Genova ha definito “come una

delle più gravi e sfrontate messe in scena di questo processo” essendo, infatti, stato accertato

che “l’episodio è inventato di sana pianta”80.

Le brutali ed immotivate violenze cui furono sottoposti i singoli occupanti della scuola, sono state puntualmente descritte nella sentenza del Tribunale di Genova del 13 novembre 2008.

All’esito dell’irruzione vennero tratte in arresto 93 persone con numerose accuse, tra le quali spicca il possesso di congegni esplosivi: la polizia affermava, infatti, di aver rinvenuto all’interno della scuola delle bottiglie incendiarie di tipo molotov, ma secondo quanto emerso dalla ricostruzione dei fatti accolta dalla Corte d’Appello di Genova, tali bottiglie sarebbero state collocate, all’interno della scuola, dagli stessi agenti, al fine di giustificare la decisione di procedere alla perquisizione d’urgenza.

Le violenze perpetrate nel corso dell’irruzione, proseguirono, anche, presso la caserma di Bolzaneto, ove vennero condotti e vennero insultati gli arrestati, minacciati di percosse, stupro e addirittura morte. Furono obbligati ad inneggiare al fascismo e al nazismo. Obbligati a stare fermi nella “posizione del cigno”81 o in quella “della ballerina”82 in molti casi per 10, 18 o 20

80 E. Scaroina, Il delitto di tortura, p. 109, l’autrice riporta le parole testuali utilizzate dai giudici nella

Sentenza della Corte d’Appello di Genova, 5 marzo 2010, p. 225-226

81 In piedi, con le gambe divaricate e le braccia dritte sopra la testa. 82 In punta di piedi, con i polsi ammanettati dietro la schiena.

ore. Vennero picchiati in ogni parte del corpo, in alcuni casi, per il solo fatto di aver chiesto le ragioni dell’arresto o l’assistenza di un legale, altre volte, senza nessun motivo.83

Sia i fatti della scuola Diaz, sia quelli avvenuti presso la caserma furono oggetto di procedimento penale, che non portò alla condanna dei responsabili, se non in casi eccezionali e, in tali casi, con la irrogazione di pene inadeguate a reprimere le condotte poste in essere. Successivamente, vennero, quindi, proposti ricorsi di fronte alla Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale ha condannato l’Italia per violazione dell’art 3 della Convenzione sub

specie tortura.

La prima sentenza di condanna per l’Italia, da parte della Corte di Strasburgo, in relazione alle violenze perpetrate dalle forze di polizia italiane in occasione del G8 di Genova del 2001, è quella relativa al caso Cestaro c. Italia del 7 aprile 2015.

Nel caso di specie il ricorrente, un uomo di sessantadue anni, era stato gravemente ferito84 a seguito dell’irruzione notturna da parte della polizia nella scuola Pertini-Diaz.

Per quel che concerne la violazione di tipo sostanziale dell’art 3 della Convenzione, la Corte ha, prima di tutto, evidenziato la gravità, sia delle lesioni fisiche85, sia di quelle psicologiche86

83 Per un esame approfondito delle violenze perpetrate nei confronti dei singoli soggetti, si rimanda alla

sentenza 14 luglio 2008 n. D 3119/08, Tribunale di Genova sez. III, p. 36 e ss.

84 Il ricorrente afferma che, durante l’irruzione della polizia era stato insultato e preso a calci e

manganellate, soprattutto in testa, alle braccia e alle gambe. Riportò, infatti, una frattura all’ulna e al perone. A seguito dell’aggressione è permasta una debolezza permanente al braccio destro e alla gamba destra.

Sent. Corte EDU Cestraro c. Italia, 7 aprile 2015, par. 155

85 Sentenza Cestaro c. Italia, 7 aprile 2015, par. 178 “Les coups donnés au requérant lui ont causé de multiples fractures (du cubitus droit, du styloïde droit, de la fibule droite et de plusieurs côtes) qui ont entraîné une hospitalisation de quatre jours, une incapacité temporaire supérieure à quarante jours, une

subite dal ricorrente; giungendo alla conclusione che non fosse possibile negare che i maltrattamenti commessi avessero provocato “dolori e sofferenze acute” e che fossero stati “di natura particolarmente grave e crudele”. In secondo luogo, la Corte ha rilevato la mancanza di un qualsiasi nesso di causalità tra la condotta tenuta dal ricorrente e l’uso della forza da parte della polizia. Come risultato dalle sentenze dei giudici italiani, al momento dell’ingresso della polizia nella scuola, l’uomo si trovava seduto con le spalle contro il muro e le braccia alzate, postura che esclude qualsiasi tipo di resistenza nei confronti della polizia; la Corte a riguardo ha, infatti, affermato che “Les mauvais traitements en cause en l’espèce ont donc été infligés au

requérant de manière totalement gratuite et, à l’instar de ceux relatés dans les affaires Vladimir Romanov (précitée, § 68) et Dedovski et autres (précitée, §§ 83-85), ils ne sauraient passer pour être un moyen utilisé de manière proportionnée par les autorités pour atteindre le but visé.”87.

La Corte ritiene che in virtù delle circostanze esposte, i comportamenti tenuti dalla polizia nel corso dell’irruzione nella scuola Diaz, debbano essere qualificati come tortura nel senso dell’art 3 della Convenzione.

Rispetto alle violazioni di tipo procedurale, invece, la Corte ha individuato tre diversi profili problematici. In primo luogo, l’inchiesta non ha condotto all’individuazione dei responsabili del crimine. Pur ricordando che l’obbligo di inchiesta, discendente dall’art 3 della Convenzione, sia da qualificare più come un’obbligazione di mezzi che di risultato, ha evidenziato che “selon le

opération chirurgicale lors de ladite hospitalisation ainsi qu’une opération chirurgicale quelques années plus tard ; le requérant en a gardé une faiblesse permanente du bras droit et de la jambe droite”.

86 Sentenza Cestaro c. Italia, 7 aprile 2015, par. 178 “Les sentiments de peur et d’angoisse suscités chez le requérant ne sauraient, eux non plus, être sous-estimés. S’étant abrité dans un asile de nuit, le requérant a été réveillé par le bruit causé par l’irruption de la police. En plus des coups subis, il a vu plusieurs agents des forces de l’ordre frapper d’autres occupants sans aucune raison apparente”. 87 Sentenza Cestaro c. Italia, 7 aprile 2015, par. 182

jugement de première instance, l’absence d’identification des auteurs matériels des mauvais traitements litigieux découle de la difficulté objective du parquet de procéder à des identifications certaines et du défaut de coopération de la police au cours des investigations préliminaires”88.

Una seconda violazione è stata riscontrata in riferimento all’eccessiva brevità dei termini di prescrizione dei reati: infatti, al termine del procedimento penale nessun imputato è stato condannato per i maltrattamenti perpetrati nella scuola Diaz, in quanto, i reati di lesioni lievi e gravi si erano estinti per prescrizione89. Le uniche condanne che la Corte di Cassazione riuscì ad irrogare furono quelle per i delitti di falso, di calunnia e di porto abusivo di armi da guerra, essendo gli altri reati oramai prescritti90. I pochi condannati, per altro, hanno potuto beneficiare della legge n. 241 del 2006 (legge di concessione dell’indulto), che ha ridotto le pene di tre anni. La Corte, perciò, non ha potuto che giungere alla conclusione che la reazione delle autorità non fosse stata adeguata rispetto alla gravità dei fatti.

Infine, la terza violazione procedurale riscontrata, riguardava il fatto che i responsabili dei delitti di tortura e degli altri delitti connessi, non fossero stati sospesi dall’esercizio delle loro funzioni, nel corso del procedimento penale, sottolineando, anche, il fatto che “La Cour ne dispose pas

non plus d’informations sur l’évolution de leur carrière au cours de la procédure pénale et sur les démarches entreprises sur le plan disciplinaire après leur condamnation définitive, informations qui sont également nécessaires aux fins de l’examen du respect de l’article 3 de la Convention”91.

Dopo aver negato che vi fossero state negligenze da parte delle autorità inquirenti o dell’apparato giudiziale, la Corte ha posto in evidenza il fatto che, in tale circostanza, la

88 Sentenza Cestaro c. Italia, 7 aprile 2015, par. 216 89 Sentenza Cestaro c. Italia, 7 aprile 2015, par. 219 90 Sentenza Cestaro c. Italia, 7 aprile 2015, par. 221 91 Sentenza Cestaro c. Italia, 7 aprile 2015, par. 227

legislazione penale italiana si fosse rivelata inadeguata rispetto all’esigenza di sanzionare atti come quelli in questione, considerando necessario che l’ordinamento italiano si dotasse di strumenti in grado di sanzionare le condotte vietate dall’art 3 della Convenzione92.

La successiva sentenza Bartesaghi Gallo e altri c. Italia del 22 giugno 2017, ha inflitto la seconda condanna dell’Italia per violazione dell’art 3 sub specie tortura, per i fatti del G8 di Genova del 2001.

Il ricorso era stato presentato da quarantadue soggetti, che nel corso delle manifestazioni e, soprattutto, dell’irruzione alla scuola Diaz, subirono lesioni cagionate dalla brutalità della polizia.

Durante l’irruzione nella scuola Diaz gli agenti hanno colpito quasi tutti gli occupanti con pugni, calci e manganellate. Le violenze, reiterate, hanno raggiunto un livello di gravità assoluta, essendo state commesse, anche, nei confronti di persone disarmate o addormentate.

La Corte ha sottolineato l’inadeguatezza della pianificazione della polizia nel contesto dell’irruzione nella scuola Diaz, la quale, non essendo caratterizzata da una forte urgenza, avrebbe potuto essere organizzata in modo tale da non presentare tali manifeste carenze.

Rispetto agli atti di violenza subiti dai ricorrenti, la Corte ha tenuto a sottolineare che “les

agressions infligées à chaque individu l’ont été dans un contexte général d’emploi excessif, indiscriminé et manifestement disproportionnée de la force. En effet, les requérants ont été à la fois victimes et témoins d’une utilisation incontrôlée de la violence par la police, les agents

92 Sentenza Cestaro c. Italia, 7 aprile 2015, par. 246 “Dans ce cadre, elle estime nécessaire que l’ordre juridique italien se munisse des outils juridiques aptes à sanctionner de manière adéquate les responsables d’actes de torture ou d’autres mauvais traitements au regard de l’article 3 et à empêcher que ceux-ci puissent bénéficier de mesures en contradiction avec la jurisprudence de la Cour”.

passant à tabac de manière systématique chacun des occupants, y compris ceux allongés par terre ou assis mains en l’air”93

Per quanto attiene, invece, alle violazioni di carattere procedurale si è limitata a rinviare alle conclusioni assunte dalla Corte nel caso Cestaro c. Italia essendo i vizi i medesimi.

La Corte ha concluso qualificando i trattamenti subititi dai ricorrenti, all’interno della scuola Diaz, come atti di tortura ai sensi dell’art 3 della Convenzione.

Del 26 ottobre 2017 sono, infine, le sentenze relative ai casi Azzolina e altri c. Italia e Blair e

altri c. Italia, i cui ricorsi erano stati presentati da un totale di cinquantanove ricorrenti di varie

nazionalità, i quali, nel corso delle manifestazioni contro il G8 di Genova del 2001 e a seguito dell’irruzione nella scuola Diaz, erano stati arrestati e tradotti presso la caserma di Bolzaneto.

Le aggressioni lamentate dai ricorrenti, erano state fatte oggetto di approfondito esame, di fronte ai giudici nazionali, la Corte di Strasburgo, perciò, dandole per dimostrate, si limitò a richiamarle94 stabilendo che “Ce qui ressort du matériel probatoire démontre nettement que les

requérants, qui n’ont opposé aucune forme de résistance physique aux agents, ont été victimes d’une succession continue et systématique d’actes de violence provoquant de vives souffrances physiques et psychologiques. Ces violences ont été infligées à chaque individu dans un contexte général d’emploi excessif, indiscriminé et manifestement disproportionné de la force”95.

93 Sentenza Bartesaghi Gallo e altri c. Italia, 22 giugno 2017, par 117

94 Fin dall’arrivo presso la caserma di Bolzaneto ai ricorrenti è stato vietato di guarda in volto gli agenti,

sono stati costretti a rimanere per ore fermi con le braccia e le gambe divaricate, sono stati costretti a passare attraverso il c.d. “tunnel di agenti”, umiliati e minacciati, non solo dagli agenti ma anche dal personale medico, privati di cibo e della possibilità di utilizzare il bagno.

95 Sentenza Azzolina e altri c. Italia, 26 ottobre 2017, par. 129 e sentenza Blair e altri c. Italia, 26 ottobre

Ad avviso della Corte la gravità dei fatti, nel caso di specie, risiede anche in un ulteriore aspetto, e cioè, nel fatto che, la particolare situazione di vulnerabilità in cui si vengono a trovare le persone in stato di fermo, imporrebbe alle autorità il dovere di proteggerle; i fatti oggetto della causa, invece, hanno dimostrato che i membri della polizia presenti all’interno della caserma di Bolzaneto, avevano, gravemente, contravvenuto al loro dovere deontologico primario di protezione delle persone poste sotto la loro sorveglianza. la Corte non ha potuto ignorare la dimensione simbolica di tali atti, poiché i ricorrenti non solo sono stati vittime dirette delle sevizie perpetrate contro di loro, ma anche testimoni impotenti dell’uso incontrollato ed arbitrario della forza nei confronti degli altri. L’esame delle violazioni materiali si concluse, quindi, con l’affermazione secondo cui “Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que les

actes de violence répétés subis par les requérants à l’intérieur de la caserne de Bolzaneto doivent être regardés comme des actes de torture. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet matériel”96.

Rispetto alle violazioni di tipo procedurale riscontrate dalla Corte, ancora una volta si richiamano le valutazioni effettuate in sede di decisione del caso Cestaro c. Italia.