• Non ci sono risultati.

I c.d ill-treatment in policy custody

2. Il divieto di tortura e pene o trattamenti inumani o degradanti nella

2.1 I c.d ill-treatment in policy custody

Antonio Cassese al termine della sua presidenza del CPT ha fornito una descrizione, preoccupante, circa la diffusione e la frequenza con cui, in tutta Europa, vengono perpetrate violenze all’interno dei commissariati25.

La maggioranza dei ricorsi relativi alla violazione dell’art 3 CEDU hanno ad oggetto il c.d. ill-

treatment in policy custody, relativo a violenze perpetuate al momento dell’arresto, nel corso di

perquisizioni o interrogatori, nel periodo di detenzione presso i posti di polizia o in regime di custodia cautelare.

La giurisprudenza di Strasburgo, negli anni, ha elaborato una pluralità di principi generali che, se seguiti, permetterebbero alle forze di polizia di agire all’interno della legalità.

guilt, irrespective of its probative value. Any other conclusion would only serve to legitimate indirectly the sort of morally reprehensible conduct which the authors of Article 3 of the Convention sought to proscribe or, as it was so well put in the United States Supreme Court judgment in the Rochin case, to afford brutality the cloak of law. It notes in this connection that Article 15 of the United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment provides that statements which are established to have been made as a result of torture shall not be used in evidence in proceedings against the victim of torture”.

25“È nei commissariati di polizia o nelle gendarmerie di alcuni Paesi che si tortura; né le autorità

carcerarie, né altri organi statali ricorrono a quei metodi crudeli. Quanto alle ragioni per cui, in taluni Paesi, poliziotti e gendarmi infliggono sevizie indicibili, anche qui le testimonianze sono univoche: lo scopo è ottenere dagli arrestati confessioni o informazioni. Siamo ancora ai principi medievali, secondo cui la tortura era veritatis integratio per tormentum” A. Cassese, Umano-Disumano. Commissariati e prigioni nell’Europa di oggi, Laterza, 1994, p. 76

Un primo caso che merita di essere preso in considerazione è la sentenza Velikova c. Bulgaria del 10 ottobre 2000. Il compagno della ricorrente era morto il 25 novembre 1994, dopo aver trascorso dodici ore in custodia presso la polizia, con l’accusa di furto di bestiame. Nel caso di specie la Corte stabilì che, quando i fatti oggetto della causa siano conosciuti solo dalle vittime e dalle autorità statali presenti al momento del fatto, sia onere del Governo fornire spiegazioni credibili sull’origine delle eventuali lesioni personali denunciate26.

Nella sentenza Ayrapetyan c. Russia, 16 settembre 2010, il ricorrente dopo essere stato arrestato con l’accusa di estorsione, fu condotto in commissariato e sottoposto a maltrattamenti da parte della polizia allo scopo di estorcergli una confessione. In questa ipotesi, la Corte, ha ritenuto che fosse stata integrata la violazione dell’art 3 non solo per il fatto che fosse stata usata violenza nei confronti del ricorrente, ma anche per la violazione degli obblighi procedurali discendenti dalla disposizione in questione. Il Governo russo non aveva, infatti, fornito allegazioni sufficienti sulle indagini svolte, le quali, tra l’altro, risultavano nel complesso non compiute

26 Sent. Corte EDU Velikova c. Bulgaria, 10 ottobre 2000, par. 70 "where an individual is taken into police custody in good health but is later found dead, it is incumbent on the State to provide a plausible explanation of the events leading to his death, failing which the authorities must be held responsible under Article 2 of the Convention”.

secondo diligenza27, essendo, addirittura, andati smarriti i referti medici originali sulle condizioni del ricorrente.28

In relazione al principio di proporzionalità della forza utilizzata viene in rilievo la sentenza

Kuzmenko c. Russia, 21 dicembre 2010. La Kuzmenko lamentava di essere stata ammanettata

per diverse ore ad un calorifero, e maltrattata dalle forze di polizia, presso un commissariato in cui si trovava al solo scopo di ottenere informazioni in merito all’arresto del padre.

Avendo, la Corte, ritenuto attendibile la versione per cui la donna aveva aggredito alcuni agenti di polizia e quindi, che l’atto di ammanettarla fosse finalizzato al solo scopo di ristabilire l’ordine all’interno del commissariato, concluse che non vi fosse stata violazione dell’art 3, essendo tale condotta da qualificare come necessaria e proporzionata. "The Court reiterates that

the use of handcuffs or other instruments of restraint does not normally give rise to an issue under Article 3 of the Convention where the measure has been imposed in connection with lawful detention and does not entail the use of force, or public exposure, exceeding what is reasonably considered necessary”29. La Corte stabilì diversamente in relazione alle percosse

27 Sent. Corte EDU Ayrapetyan c. Russia, 16 settembre 2010, par. 82 "the Court notes that, despite the Government's failure to provide a copy of the investigation file in respect of the events of 10 February 2001, and even from the fragmented information made available to the Court by the parties, it is clear that the investigation into the events fell short of the requirements of the procedural aspect of Article 3. The competent authorities failed to act with diligence and promptness and, more generally, given the omissions and shortcomings in the investigation process, it is questionable whether the investigation was in any way capable of leading to the identification and punishment of those responsible.”

28 Sent. Corte EDU Ayrapetyan c. Russia, 16 settembre 2010, par. 84 “The Court also deplores the loss by the investigative authorities of the applicant's original medical documents and x-rays from polyclinic no. 218 and Moscow City Hospital no. 1, acknowledged by the investigator in a decision of 30 July 2002” 29 Sentenza Corte EDU Kuzmenko c. Russia, 21 dicembre 2010, par. 45

subite dalla ricorrente da parte della polizia, ritenendo non necessario un tale grado di violenza30.

La giurisprudenza di Strasburgo ritiene, non solo, che l’uso della forza da parte della polizia debba essere proporzionato al pericolo e assolutamente necessario rispetto alle circostanze concrete, ma anche, che spetti alla Corte stessa la valutazione circa la sussistenza dei requisiti indicati. Inoltre, la Corte ritenne che, nel caso in questione, vi fosse stata, anche, una violazione sotto il profilo procedurale31; rispetto allo svolgimento delle indagini, ha evidenziato il fatto che “the competent authorities committed serious errors of an irremediable nature leading to the

ultimate acquittal of officer Sh. In the absence of any other plausible explanation for these mistakes by the Government, the Court finds that the principal reason for these errors lay in the manifest incompetence of the prosecuting authorities which conducted the investigation in the applicant's case”32.

30 Sentenza Corte EDU Kuzmenko c. Russia, 21 dicembre 2010, par. 44 “the Court concludes that the State is responsible under Article 3 on account of the beatings to which the applicant was subjected by the police officer in the police station on 22 September 2001 and that there has thus been a violation of that provision”.

31 Sentenza Corte EDU Kuzmenko c. Russia, 21 dicembre 2010, par. 47 “the authorities must always make a serious attempt to find out what happened and should not rely on hasty or ill-founded conclusions to close their investigation or as the basis of their decisions. They must take all reasonable steps available to them to secure the evidence concerning the incident, including, inter alia, eyewitness testimony, forensic evidence, and so on. Any deficiency in the investigation which undermines its ability to establish the cause of injuries or the identity of the persons responsible will risk falling foul of this standard”

Si ricordano in fine i casi Erdal Aslan c. Turchia33 e Akulinin e Babich c. Russia34, in cui la Corte ha ritenuto di essere in presenza di fatti, di vera e propria, tortura, perpetrata dalle forze di polizia nel corso di interrogatori.