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L’isolamento e sorveglianza particolare

2. Il divieto di tortura e pene o trattamenti inumani o degradanti nella

2.2. Divieto di pene inumani o degradanti

2.2.2. L’isolamento e sorveglianza particolare

La detenzione speciale disciplinata all’art 41 bis dell’ordinamento penitenziario, si estrinseca in una pluralità di limitazioni volte a ridurre i contatti del detenuto con l’esterno.

La Corte ha più volte affermato la conformità all’art 3 della Convenzione, sia dell’isolamento propriamente detto, sia di quello qualificato ai sensi dell’art 41 bis.

42 Caso di un cittadino britannico condannato all’ergastolo per una rapina a mano armata, commessa a

diciassette anni, la somma sottratta era di 35 pennies, rimasti, tra l’altro, sul pavimento del negozio.

43 G. Mannozzi, in La Convenzione Europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale italiano, a

Nel caso Bagarella c. Italia44 la Corte ha ritenuto che il regime di cui all’art 41 bis non integrasse quell’isolamento sensoriale e sociale completo, tale da costituire una forma di trattamento inumano.

L’isolamento, variamente definito nei contesti internazionali45, consiste nella separazione di un detenuto dalla comunità dei reclusi. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Strasburgo e ai sensi dell’art 60.5 delle Regole penitenziarie europee46, l’isolamento è ammissibile solo come misura eccezionale e temporanea47.

44 Sentenza Corte EDU Bagarella c. Italia, 7 luglio 2008, ricorso n. 15625/04

45Il documento The Istanbul statement on the use and effects of solitary confinement, adottato il 9

dicembre 2007, presso l’International Psychological Trauma Symposium, stabilisce che “Solitary

confinement is the physical isolation of individuals who are confined to their cells for twenty-two to twenty-four hours a day. In many jurisdictions prisoners are allowed out of their cells for one hour of solitary exercise. Meaningful contact with other people is typically reduced to a minimum. The reduction in stimuli is not only quantitative but also qualitative. The available stimuli and the occasional social contacts are seldom freely chosen, are generally monotonous, and are often not empathetic”.

46 Art 60.5 “l’isolamento come sanzione disciplinare può essere imposto solo in casi eccezionali e per un periodo determinato e il più breve possibile”.

47 Corte EDU sentenza 7 giugno 2011, Csüllög c. Ungheria, il ricorrente lamentava di essere stato

tenuto in isolamento e sottoposto ad un attento esame delle cavità per più di due anni. La Corte ha osservato che l'isolamento è ammissibile solo come misura eccezionale e temporanea, cosa che non è accaduta nel caso di specie. Gli effetti del rigoroso regime di sicurezza nel quale è stato detenuto per un lungo periodo il ricorrente e le precarie condizioni fisiche che ha sofferto nella sua cella hanno fondano il riconoscimento di una violazione dell'articolo 3 CEDU, sotto il profilo del trattamento inumano o degradante. Nel caso Onoufriou c. Cipro, la Corte aveva ritenuto sussistere una violazione della Convenzione ai sensi dell’art 3, rispetto alla situazione del ricorrente che era stato tenuto in isolamento per 47 giorni, in una cella di 5 metri quadrati, umida, fredda e senza gabinetto. Diversamente ha, invece, concluso la Corte, nel caso Cocaign c. Francia, ritenendo che la condanna

Nei casi aventi ad oggetto un isolamento di tipo sensoriale48, la Corte ha seguito un diverso orientamento: infatti, nel caso Iliascu e altri c. Moldavia e Russia, ha affermato che l’assenza di contatti con gli altri detenuti, l’impossibilità di avere accesso ai giornali, l’impossibilità di vedere un avvocato, sono fattori che contribuiscono ad aumentare l’angoscia e le sofferenze mentali del ricorrente dando luogo ad un regime di reclusione incompatibile con una società democratica.49

Anche il CPT, negli Standards elaborati nel 2015 ha evidenziato che l’isolamento “può produrre effetti particolarmente dannosi sul benessere mentale, fisico e sociale di coloro che vi sono sottoposti. Questi effetti dannosi possono essere immediati e aumentano in corrispondenza con la durata della misura e della sua indeterminatezza”50. Ne deriva che l’isolamento integra una violazione dell’art 3 della Convenzione quando sia di tipo assoluto e, quindi, tale da provocare in chi lo subisce un surplus di sofferenza, rispetto a quello normalmente connesso all’espiazione della pena detentiva, e idoneo a tradursi in disturbi medicalmente diagnosticabili.51

del ricorrente a trascorrere 45 giorni in isolamento, non integrasse una violazione dell’art 3 CEDU, poiché la suddetta sanzione era stata inflitta a seguito di un accertamento psichiatrico e sotto stretta osservanza medica.

48 La Corte EDU ha riconosciuto che “complete sensory isolation coupled with total isolation, can destroy the personality and constitutes a form of inhuman treatment which cannot be justified by requirement of security or any other reason”. E. Scaroina, Il delitto di tortura, p. 86

49 G. Mannozzi, in La Convenzione Europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale italiano, a

cura di V. Manes e V. Zagrebelsky, Giuffrè Editore, 2011, p. 363

50 E. Scaroina, Il delitto di tortura, p. 86

51 Per poter stabilire se l’isolamento risulti in concreto in contrasto con l’art 3 CEDU, sarà necessario

guardare alle specifiche condizioni del caso, al grado di severità della misura, alla sua durata, all’obbiettivo perseguito e al suo effetto sulla persona in questione. In particolare, la durata del trattamento sembra rivestire un ruolo importante nell’ambito di tale valutazione. Le basi di questo orientamento, ormai consolidato, della Corte, erano state gettate in una sentenza riguardante i ricorsi

2.2.3. Il sovraffollamento carcerario

Quello del sovraffollamento carcerario è un problema che, nel corso degli anni, è andato acuendosi, in tutti i paesi europei. La questione del sovraffollamento ha significativi riflessi sulle condizioni di vita dei detenuti e sull’effettiva possibilità di accedere ai programmi di rieducazione e trattamento.52

Originariamente l’esiguità dello spazio personale dei detenuti veniva considerato produttivo di una violazione dell’art 3 CEDU solo se presentato insieme ad altre violazioni della disposizione, sul presupposto che il solo sovraffollamento non fosse, di per sé, idoneo a ritenere superata la soglia minima di gravità.53

proposti, nella seconda metà degli anni Settanta, da alcuni esponenti del gruppo terroristico Baader-

Meinhof. In quell’occasione la Corte aveva affermato che l’isolamento prolungato è una misura che può

rientrare nell’ambito dei trattamenti vietati dall’art 3 della Convenzione. E. Nicosia, il c.d. 41 bis è una

forma di tortura o trattamento crudele, inumano, o degradante? In Riv. it. dir. proc. pen. 2009, p. 1240

ss.

52 Nel caso Peers c. Grecia, il ricorrente lamentava di essere costretto in una cella singola, insieme ad

un’altra persona, e per questo motivo obbligato a trascorrere la maggior parte della giornata sdraiato, per di più le dimensioni e la struttura della cella era tali da non consentire un’adeguata areazione, né alcun tipo di privacy.

In quell’occasione la Corte sostenne che “the Court is of the opinion that the prison condition complained

of diminished the applicant’s human dignity and aroused in him feelings of anguish and inferiority capable of humiliating and debasing him and possibly breaking his physical or moral resistance.” G.

Mannozzi, in La Convenzione Europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale italiano, a cura di V. Manes e V. Zagrebelsky, Giuffrè Editore, 2011, pp. 366-367

53 Nella sentenza Sulejmanovic c. Italia, la Corte decise di ravvisare una violazione dell’art 3 CEDU per il

solo fatto che il ricorrente avesse a disposizione uno spazio personale di 2,70 metri quadri; e la giurisprudenza successiva sembra essersi consolidata nel senso che se il detenuto abbia a disposizione

Per quanto riguarda l’Italia la problematicità dei penitenziari è stata fatta oggetto di un rapporto del CPT del 2007, il quale ha evidenziato che le condizioni delle carceri italiane sono ancora caratterizzate da sovraffollamento e da carenze numeriche di personale.