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La questione ancora irrisolta del c.d ergastolo ostativo

3. Giurisprudenza europea in tema di tortura e trattamenti o pene

3.2. Divieto di pene inumane o degradanti

3.2.1 La questione ancora irrisolta del c.d ergastolo ostativo

Secondo giurisprudenza consolidata della Corte di Strasburgo, la pena dell’ergastolo, di per sé, non viola il disposto dell’art 3 CEDU, a patto, però, che venga concessa al detenuto la possibilità di godere dei benefici carcerari, laddove dimostri di essere in possesso dei requisiti necessari.

96 Sentenza Azzolina e altri c. Italia, 26 ottobre 2017, par. 137 e sentenza Blair e altri c. Italia, 26 ottobre

Rispetto all’ordinamento italiano, l’istituto dell’ergastolo semplice sembra non sollevare alcun tipo di conflitto con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, risultando compatibile con la posizione assunta dalla giurisprudenza di Strasburgo. Potrebbe, invece, risultare foriero di problematiche il c.d. “ergastolo ostativo”, espressione che indica la situazione in cui si venga a trovare chi, condannato all’ergastolo per determinati delitti previsti all’art 4 bis ord. penit., non intenda prestare una collaborazione significativa secondo le modalità previste dall’art 58 ter ord. penit. In ragione di un tale rifiuto, al condannato, è preclusa la concessione di tutti i benefici penitenziari.

In termini generali il CPT, in relazione alla condizione dei life-sentenced prisoners, si è in più occasioni espresso in termini critici rispetto alla circostanza che coloro che fossero condannati all’ergastolo, potessero essere mantenuti in carcere senza che vi fosse alcuna possibilità di riacquistare la libertà in futuro.97

L’ergastolo ostativo non è altro che, letteralmente, una pena perpetua, privata di ogni prospettiva di recupero della libertà, a meno che il reo non accetti le condizioni poste dallo Stato.

Fino ad ora la Corte non si è mai pronunciata specificatamente in riferimento all’ipotesi italiana di ergastolo ostativo, ma è, tutt’ora, pendente la causa Viola c. Italia (n. 77633/16), che rappresenterebbe il primo ricorso in materia. Alla luce della consolidata giurisprudenza europea e della natura dell’istituto dell’ergastolo ostativo è possibile osare una previsione di quella che sarà la decisione della Corte nel caso concreto, e cioè la condanna dell’Italia per violazione

97 CPT, Situation of life-sentenced prisoners. Extract from the 25th General Report of the CPT, published in 2016 “that a person sentenced to life imprisonment is considered once for and for all to be dangerous and is deprived of any hope of conditional release”.

dell’art 3 della Convenzione, integrando l’istituto in questione un trattamento inumano e degradante, nei termini più volte sanciti dalla Corte.98

Nell’ottica di una necessaria modifica dell’istituto, la Commissione Palazzo, istituita il 10 giugno 2013, aveva presentato una proposta di modifica dell’art 4 bis ord. penit.99. Il dichiarato obbiettivo di tale proposta di modifica era quello di trasformare “l’attuale previsione della mancata collaborazione come presunzione ordinariamente assoluta di insussistenza dei requisiti che consentono, di regola, l’accesso del detenuto o dell’internato ai benefici previsti dall’ordinamento penitenziario in una presunzione relativa, in quanto tale superabile, con adeguata motivazione, da parte del giudice”100. La direzione successivamente seguita dal legislatore ed estrinsecatasi nella legge delega 23 giugno 2017 n. 103 è stata molto differente: infatti, rispetto all’ergastolo è stato posto un criterio di delega, il qualche stabilisce

98 Sent. Vinter e a. c. Gran Bretagna, 9 luglio 2013; sent. Làszlò Magyar c. Ungheria, 20 maggio 2014;

sent. Matiosaitis e a. c. Lituania, 23 maggio 2017; sent. Öcalan c. Turchia, 18 marzo 2014

99 Articolo unico “1. Al termine del comma 1bis dell’art 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è

aggiunto il seguente periodo: «e altresì nei casi in cui risulti che la mancata collaborazione non escluda il sussistere dei presupposti, diversi dalla collaborazione medesima, che permettono la concessione dei benefici summenzionati».

2. Nel comma 1, secondo periodo, dell’art 2 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 1991 n. 203, le parole «commi 2 e 3» sono sostituite con le parole «commi 1 bis, 2 e 3».” Commissione per elaborare proposte di interventi in tema di sistema sanzionatorio penale, Istituita con decreto del Ministro della Giustizia del 10 giugno 2013 e presieduta dal Prof. Francesco Palazzo, Proposta di modifica dell’art 4 bis comma 1, della legge 26 luglio 1975 n. 354 e dell’art 2 comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, conv. In legge 12 luglio 1991 n. 203.

100 Commissione per elaborare proposte di interventi in tema di sistema sanzionatorio penale, Istituita con

decreto del Ministro della Giustizia del 10 giugno 2013 e presieduta dal Prof. Francesco Palazzo, Proposta di modifica dell’art 4 bis comma 1, della legge 26 luglio 1975 n. 354 e dell’art 2 comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, conv. In legge 12 luglio 1991 n. 203, p. 2

“eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono ovvero ritardano […]

l’individuazione del trattamento rieducativo e la differenziazione dei percorsi penitenziari in relazione alla tipologia dei reati commessi e alle caratteristiche personali del condannato, nonché revisione dei della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell’ergastolo, salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità specificatamente individuati e comunque per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale”101. La clausola di salvezza qui indicata deve essere intesa nel senso che, nei confronti del soggetto condannato alla pena dell’ergastolo è prevista una possibilità di revisione degli automatismi e delle preclusioni, ad eccezione delle disposizioni ostative, rimanendo, in questo modo, di fatto immutata la situazione previgente.

L’Associazione “L’Altro diritto” onlus è stata autorizzata a presentare osservazioni scritte nella causa sopra richiamata. Il documento prende una posizione netta in rapporto alla questione di compatibilità del c.d. “ergastolo ostativo” alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Tre sono i passaggi fondamentali che meritano di essere ricordati. In primo luogo, si individua la violazione sistemica della Convenzione, in quanto, in Italia, la pena all’ergastolo è quasi sempre della tipologia ostativa; questo dovrebbe portare ad imporre di introdurre delle modifiche legislative in conformità ai parametri europei. In secondo luogo, si ritiene che il rispetto della dignità della persona umana deve prevalere su ogni altro interesse o esigenza dello Stato, perfino nei casi in cui sia in gioco l’integrità stessa dell’ordinamento statuale. In questa prospettiva, il diritto alla speranza deve essere previsto e disciplinato nella sua concreta attuazione nell’ambito di un sistema che offre la possibilità di un riesame della pena. Secondo l’Associazione, la mera affermazione del diritto alla speranza non è sufficiente a garantire la dignità di una persona, se il sistema, contestualmente, non offre un percorso disciplinato dalla legge per rendere effettiva tale possibilità di reinserimento sociale. Infine, in terzo luogo, il

101 F. Fiorentin, L’ergastolo “ostativo” ancora davanti al giudice di Strasburgo, in Diritto penale

meccanismo di collaborazione ex art 58 ter ord. penit., risulta irrazionale se inserito nella dinamica delle misure penitenziarie, in quanto avulso dalla valutazione sul percorso di risocializzazione del detenuto. Il fatto che la collaborazione non sia inserita, normativamente, tra gli elementi da considerare nell’esame del percorso riabilitativo del detenuto, è indicativo dell’irrazionalità del sistema attuale, ponendolo oltre i limiti costituzionali e convenzionali.102