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V. Adami, Il concorso eventuale nei reati plurisoggettivi, op. cit., 2300; nello 227

stesso senso v. G. Insolera, Il concorso “esterno” nei delitti associativi, op. cit., 430, per il quale, «o l’attività del concorrente nell’organizzazione si delinea effettiva- mente in termini potenzialmente permanenti e funzionali al sodalizio, ed allora non occorrerà ricorrere all’art. 110 c.p.; ovvero si tratterà di contributo occasionale, sep- pure utile ed importante, ma che sfugge necessariamente anche alla tipicità “allarga- ta” consentita dall’utilizzo dell’art. 110 c.p.».

V. Adami, Il concorso eventuale nei reati plurisoggettivi, op. cit., 2304; condi

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vide A. Fallone, Differenze ed identità nel concorso esterno e nel reato associativo ai fini della determinazione delle figure del partecipe e del concorrente esterno, anche con particolare riferimento al caso controverso in cui il singolo con la pro- pria condotta sia vittima o complice del sodalizio malavitoso, in Cass. pen., 2002, 871 ss., per il quale, comunque, resta aperta la possibilità di configurare il concorso esterno nel caso di contributi episodici comunque particolarmente rilevanti ed ec- cezionali (quindi escludendo in toto solo quelli “meramente occasionali”).

La giurisprudenza successiva alla sentenza Demitry, sia di merito 229

che di legittimità, si è attestata su posizioni di sostanziale continuità, salvo alcune rielaborazioni, rispetto all’orientamento tracciato dalle Sezioni Unite . 230

Tra le varie decisioni figura anche una seconda pronuncia delle Sezio- ni Unite sul tema, la prima nei confronti di Calogero Mannino , soli231 -

tamente citata soltanto fugacemente ad ulteriore conferma della solu- zione scelta dalla sentenza del 5 ottobre 1994, o, al massimo, ne viene circoscritto l’esame agli angusti spazi propri di una nota di approfon- dimento.

Quindi, a poco meno di un anno di distanza dalla sentenza Demitry, si arriva nuovamente alle Sezioni Unite che, ancora una volta, si espri- mono in senso favorevole alla configurabilità del concorso eventuale

A favore della configurabilità del concorso eventuale nel reato associativo v. 229

Cass. Sez. I, 7 ottobre 1994, Tringale, in Giur. it., 1995, II, 408 ss. con nota di G.L. Verrina, Il concorso esterno e l’associazione per delinquere di stampo mafioso; Cass. Sez. V, 11 novembre 1994, Ensabella, in Riv. pen., 1995, 1370; Cass. Sez. VI, 27 marzo 1995, Alfano, in Cass. pen., 1997, 983, con nota di M. Cerase; Cass. Sez. IV, 3 settembre 1996, Blando, in Cass. pen., 1998, 801; Cass. Sez.VI, 22 gennaio 1997, Dominante ed altri, in Giur. it., 1998, II, 1688; Cass. Sez. VI, 17 marzo 1997 Prisco, in Cass. pen., 1998, 1076, con nota di G. Ciani; Cass. Sez. VI, 14 aprile 1997, Necci, in Riv. pen., 1997, 576; Cass. Sez. I, 20 novembre 1998, Crnojevic, in Cass. pen., 2000, 581; Cass. Sez. VI, 11 gennaio 2000, Trigili ed altri, in Riv. pen., 2000, 215; Cass. Sez. VI, 3 ottobre 2001, Cusumano, in Cass. pen., 2002, 3756; Cass. Sez. I, 30 maggio 2002, Frasca, in Riv. pen., 2002, 773, con nota di F. Moretti, Brevi note in tema di applicazione dell’art. 416-bis, terzo comma, c.p.

Nella giurisprudenza di merito v. Trib. Palermo 18 novembre 1996, Cordaro, in Foro it., 1997, II, 611, con nota di C. Visconti, Difesa di mafia e rischio penale; Trib. Pa- lermo 13 dicembre 1996, Scamardo, in Foro it., 1997, II, 706; Trib. Palermo 4 aprile 1998, Musotto, in Foro it., 1999, II, 44, con nota di C. Visconti.

A. Gargani, Commento agli artt. da 414 a 421, in Codice penale, a cura di T. 230

Padovani, Milano, 2011, II, 3077.

Cass. Sez. Un., 27 settembre 1995, Mannino, in Cass. pen., 1996, 1087; in Giust. 231

nel reato associativo, confermando in pieno l’impianto espositivo del- la precedente pronuncia del 1994.

Il Tribunale del riesame di Palermo aveva disposto nei confronti del Mannino, con ordinanza depositata in data 25 marzo 1995, la misura cautelare della custodia in carcere con l’imputazione di concorso nel reato di associazione per delinquere, ordinaria e di tipo mafioso . 232

Il successivo ricorso per cassazione proposto dai difensori, constatato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, fu rimesso alle Sezio- ni Unite dalla Sezione V, alla quale era stato assegnato.

In realtà, il problema in punto di diritto riguardava non tanto la confi- gurabilità del concorso esterno nel reato di associazione mafiosa, or- mai ritenuta pacifica dopo la pronuncia del 5 ottobre 1994, bensì il rispetto del termine indicato dall’art. 172 comma 6° c.p.p. «per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere atti in un ufficio giu-

Per avere, «avvalendosi del potere personale e delle relazioni derivanti dalla sua 232

qualità di esponente di rilievo della Democrazia cristiana siciliana, di esponente principale di una importante corrente del partito in Sicilia, di segretario regionale del partito, nonché di membro del consiglio nazionale, contribuito sistematicamente e consapevolmente alle attività e al raggiungimento degli scopi criminali dell’associ- azione per delinquere ‘Cosa nostra’, mediante la strumentalizzazione della propria attività politica, nonché delle attività politiche e amministrative di esponenti della stessa area, collocati in centri di potere istituzionale — amministrazioni comunali, provinciali e regionali — e sub istituzionale, onde agevolare l’attribuzione di ap- palti, concessioni, licenze, finanziamenti, posti di lavoro e altre utilità, in favore di membri di organizzazioni criminali di stampo mafioso, in Agrigento, Trapani e Pa- lermo sino al marzo 1994».

diziario» , e la supposta incompetenza funzionale del Tribunale del 233

riesame di Palermo, avendo, il Mannino, commesso il reato contesta- togli mentre era Ministro dell’agricoltura, quindi «funzionalmente competente ad eseguire le indagini preliminari e ad emettere il prov- vedimento cautelare (…) era il Collegio per i reati ministeriali presso il tribunale del locus commissi delicti» . 234

A ciò si aggiungeva, ed è questo l’aspetto che interessa ai fini della presente indagine, la necessità di accertare nel caso concreto la sussi- stenza dell’elemento soggettivo del concorrente eventuale nel reato associativo così come delineato dalla sentenza Demitry.

Secondo la difesa, infatti, la condotta del Mannino non avrebbe inte- grato l’elemento soggettivo in quanto l’assistito non era consapevole di aver intessuto rapporti con gruppi o persone mafiosi, trattandosi, peraltro, di persone insospettabili: chi noto professionista, chi impie- gato e chi rappresentante di una casa editrice. Se, quindi, l’imputato

Tra i motivi del ricorso c’era la «violazione e falsa applicazione dell’art. 309 233

comma 9° c.p.p., in relazione all’art. 172 e all’art. 606 comma 1° lett. c), dello stesso codice, per essere stata depositata l’ordinanza del tribunale alle ore 15,30 dell’ultimo giorno utile e, quindi, fuori termine, atteso il disposto di cui all’art. 172 comma 6 c.p.p., secondo il quale ‘il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, sec- ondo i regolamenti, l’ufficio viene chiuso al pubblico’».

Il motivo viene respinto in quanto la giurisprudenza della Suprema Corte è ormai consolidata nel senso che il termine suddetto vale per il compimento di determinate attività delle parti e non anche per il giudice, cioè per il compimento di atti da parte del giudice, quali, ad esempio, l’adozione e, soprattutto, il conseguente deposito dei provvedimenti.

Anche questo motivo viene respinto, in quanto il reato ministeriale è quello 234

«commesso in rapporto strumentale e soggettivo con l’esercizio di funzioni ministe- riali» mentre nel caso in questione «la condotta di concorso esterno nel reato di cui all’art. 416-bis c.p., contestata all’indagato non può ritenersi in tale rapporto con le funzioni di ministro ricoperte dal Mannino, poiché (…) il rapporto con le organiz- zazioni mafiose non era collegato allo svolgimento di una particolare e transitoria funzione pubblica bensì alla posizione di potere acquisita all’interno del partito della D.C.» anche grazie al sostegno elettorale ricevuto da Cosa nostra, sostegno che, stando all’accertamento dei giudici di merito, gli è stato dato per oltre un ventennio.

non era a conoscenza di avere a che fare con dei “mafiosi”, anche ammesso che avesse fatto qualcosa in loro favore, mancherebbe il dolo del concorrente eventuale inteso come «coscienza e volontà di cooperare con la propria condotta al fatto criminoso collettivo». Dopo aver vagliato il materiale probatorio disponibile, la Suprema Corte rigetta anche questo motivo del ricorso, affermando che il Man- nino fosse pienamente consapevole di trattare con ambienti e persone mafiosi, e che, anzi, lo facesse per chiedere sostegno elettorale, remu- nerandolo poi con appalti, licenze, concessioni, posti di lavoro etc. A tal fine viene richiamata la sentenza Demitry laddove si afferma che il concorrente esterno potrebbe anche non avere lo stesso dolo specifi- co proprio del partecipe, che consiste nella consapevolezza di far parte dell’associazione e nella volontà di contribuire a tenerla in vita e farle raggiungere gli obiettivi che si è prefissata, ma è sufficiente che abbia il semplice dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di dare il proprio contributo, disinteressandosi degli obiettivi che la stessa persegue. Insomma, non si fa che ribadire, sotto questo profilo, quanto precedentemente affermato nella sentenza Demitry.

Con l’aggiunta di una nuova pronuncia delle Sezioni Unite, sembra ormai raggiunta una definitiva concordia sulla questione della confi- gurabilità del concorso esterno nel reato associativo, concordia che, invero, non sarà destinata a durare troppo a lungo: infatti, nel gennaio del 2001, vengono depositate le motivazioni della sentenza Villecco, costituente, appunto, lo sbocco dei malumori e delle inquietudini che, nel periodo successivo alle due pronunce delle Sezioni Unite, erano venuti formandosi all’interno della Sezione VI della Corte di Cassa- zione.

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