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Come ha scritto Lattanzi , durante gli anni della lotta al terrorismo, 119

con riferimento agli appartenenti alle varie organizzazioni terroristiche ed eversive, si parlava metaforicamente di «pesci», e di «acqua», da prosciugare, per indicare il vitale sostegno proveniente dal mondo esterno. Per le condotte di collateralismo o collaborazione con la ma- fia da parte di soggetti estranei all’organizzazione criminale, perlopiù appartenenti al ceto imprenditoriale, politico e professionale, si è poi invalso l’uso dell’espressione «contiguità compiacente» . 120

Per fronteggiare l’esacerbarsi del fenomeno mafioso la giurisprudenza riprese dal cassetto il modello di incriminazione del concorso esterno,

G. Lattanzi, Partecipazione all’associazione, op. cit., 3137. 119

Per uno spaccato sui rapporti tra potere illegale e larghi settori del mondo dell’e- conomia e dello stesso apparato politico-amministrativo si rinvia a G. Fiandaca, La contiguità mafiosa degli imprenditori tra rilevanza penale e stereotipo criminale, in Foro it., 1991, II, 472 ss.; Id. Riflessi penalistici del rapporto mafia-politica, ivi, 1993, V, 137 ss.; C.F. Grosso, La contiguità alla mafia tra partecipazione, concorso in associazione mafiosa e irrilevanza penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1993, 1185 ss.; C. Visconti, Contiguità alla mafia, op. cit., 327 ss.; Id., Il reato di scambio elet- torale politico-mafioso, in Indice pen.,1993, 273 ss.

La locuzione fu coniata in alcuni uffici giudiziari requirenti al fine di indicare 120

condotte non penalmente rilevanti, ma funzionali ad una cultura di accettazione e asservimento al fenomeno mafioso, tali da favorirne il consolidamento e lo sviluppo, più tardi è divenuta nel linguaggio comune il veicolo di un giudizio morale prima, e penale poi, che ravvisa nelle condotte di collateralismo o collaborazione con la mafia da parte di soggetti estranei alle tradizioni dell’organizzazione criminale, uno degli aspetti maggiormente riprovevoli e perniciosi sul piano sociale; in tal senso cfr. C. Visconti, Il concorso esterno nell'associazione mafiosa, op. cit., 1303 ss.; Tri- bunale di Catania Trib. Catania, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, 28 marzo 1991, Amato ed altri, in Foro it., 1991, II, 472 ss., con nota di G. Fiandaca, La contiguità mafiosa degli imprenditori tra rilevanza penale e stereotipo criminale.

non più nei reati associativi politici, bensì nel recentemente introdotto reato di associazione di tipo mafioso . 121

Non essendo pacifica la questione della configurabilità giuridica del- l’istituto, le pronunce sono altalenanti, oscillano da quelle favorevoli a quelle opposte, passando per altre che ammettono la sola forma del concorso morale. Le inquietudini che ne derivano compromettono il principio di certezza del diritto, peraltro in un settore, il diritto penale, in cui in maniera ancora più fedele se ne richiede il rispetto. È a que- sto punto che anche la dottrina si interroga sull’istituto e sui suoi eventuali presupposti, dando vita a svariate impostazioni dogmatiche che, seguendo lo schema tracciato dallo studioso Visconti , possono 122

essere classificate genericamente in tre indirizzi: i “contrari” (autori che negano la configurabilità del concorso esterno nei reati associativi all’interno del nostro sistema) ; i “disincantati” (autori che pur am123 -

mettendone in astratto la configurabilità ne paventano una manipola- zione politico-giudiziaria e ne ridimensionano il reale spazio applica-

«Le manifestazioni di connivenza e collusione da parte di persone inserite nelle 121

pubbliche istituzioni possono — eventualmente — realizzare condotte di fiancheg- giamento del potere mafioso, tanto più pericolose quanto più subdole e striscianti, e sussumibili — a titolo concorsuale — nel delitto di associazione mafiosa», cit. G. Falcone, dalla motivazione del provvedimento di rinvio a giudizio, Trib. Palermo 17 luglio 1987.

C. Visconti, Il concorso esterno in associazione mafiosa, op. cit., 1307. 122

G. Contento, Il concorso di persone nei reati associativi e plurisoggettivi, con

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tributo dattiloscritto alla ricerca C.N.P.D.S. e C.N.R., su La riforma della parte gen- erale del codice penale. Concorso di persone nel reato, 1983, 110 ss.; G. Insolera, Problemi di struttura, op. cit., 143 ss.; Id., Il concorso esterno nei delitti associativi: la ragione di Stato e gli inganni della dogmatica, in Foro it., 1995, II, 423; A. Man- na, L’ammissibilità di un cd. concorso “esterno” nei reati associativi, tra esigenze di politica criminale e principio di legalità, in Studium iur., 1994, 1196 ss.; V.B. Muscatiello, Profili giurisprudenziali e verifiche dogmatiche del concorso eventuale in fattispecie associative, in Studi in memoria di Renato Dell’Andro, II, 1994, 589 ss.; F. Siracusano, Il concorso esterno e le fattispecie associative, in Cass. pen., 1993, 1870 ss.

tivo cercando di definire i confini con la condotta partecipativa, con le altre fattispecie incriminatrici di parte speciale e con l’area dell’irrile- vanza penale)124; i “favorevoli” (autori che ritengono imprescindibile l’istituto al fine di soddisfare legittimamente le ineludibili esigenze difesa sociale)125.

Posto che la normale applicabilità delle norme sul concorso di persone a reati associativi discenderebbe dalla stessa portata generale dell’isti- tuto del concorso di persone e che la genericità ammorbante le di126 -

sposizioni relative ai reati associativi non è per nulla differente da quella degli altri illeciti plurisoggettivi , si procederà con l’analisi 127

dei principali spunti critici profusi dall’orientamento dottrinale contra- rio alla configurabilità del concorso esterno nei reati associativi.

G.A. De Francesco, Dogmatica e politica criminale nei rapporti tra concorso di 124

persone ed interventi normativi contro il crimine organizzato, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1994, 1267 ss.; G. Fiandaca, La contiguità mafiosa, op. cit., 472 ss.; G. Spag- nolo, L’associazione, op. cit., 137 ss.

È l’orientamento maggioritario: cfr. L. De Liguori, Concorso eventuale, op. cit., 125

36 ss.; C.F. Grosso, La contiguità alla mafia, op. cit., 1185 ss.; F.M. Iacoviello, L’organizzazione criminogena prevista dall’art. 416 c.p., in Cass. pen., 1994, 574 ss.; A. Ingroia, L’associazione, op. cit., 96 ss.; V. Militello, Agevolazione e concorso nel progetto 1992, in Indice pen., 1993, 581 ss.; C.G. Paci, Osservazioni sull’ammis- sibilità del concorso eventuale nel reato di associazione a delinquere di tipo mafioso, in Cass. pen., 1995, 542 ss.; S. Saglia, Osservazioni in tema di concorso eventuale nel reato di associazione mafiosa, in Giust. pen., 1992, II, 310 ss.; G. Tur- one, Il delitto di associazione mafiosa, Milano, 1995, 327 ss.; M. Valiante, L’avvo- cato dei mafiosi (ovvero il concorso eventuale di persone nell’associazione mafiosa), in Riv. it. dir. e proc. pen., 1995, 820 ss.; C. Visconti, Il tormentato cam- mino del concorso esterno nel reato associativo, in Foro it., 1994, II, 561 ss.

V. antea nota n. 107. 126

V. C. Visconti, Il concorso esterno in associazione mafiosa, op. cit., 1325, il 127

quale richiama come esempio l’art. 588 c.p.: «chiunque partecipa ad una rissa è punito (…) », il legislatore ha descritto il fatto con la generica locuzione «rissa», eppure sembra incontestabile il rilievo secondo cui un soggetto che fornisce una mazza da golf ad un amico coinvolto nella rissa rimanendo, però, al di fuori della colluttazione, possa essere incriminato a titolo di concorso ex art. 110 c.p. nel fatto collettivo previsto dall’art. 588 c.p.