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Il comma 3° indica il programma associativo, decisamente più ampio rispetto a quello di cui all’art. 416 c.p., non essendo limitato alla commissione di delitti, ma includendo il perseguimento, non anche concreto conseguimento, di ulteriori scopi : 74

« (…) per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di conces- sioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare pro- fitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali».

Le finalità sono tassative, anche se la clausola generica «per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri» ne attenua il carattere di perentorietà, e sono alternative, nel duplice senso che l’associazione può proporsi anche uno soltanto degli scopi indicati e che pur in pre- senza di più scopi presi di mira il delitto permane unico . 75

Non essendo tutti gli scopi illeciti («acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, ap- palti e servizi pubblici»), vi è chi ha sollevato dubbi di compatibilità

Cit. G. Fiandaca, Commento, op. cit. 260. 73

Ampiamente G. Spagnolo, L’associazione, op. cit., 60 ss. 74

Nello stesso senso A. Ingroia, L’associazione, op. cit., 82. 75

con l’art. 18 Cost. , in cui si riconosce il «diritto di associarsi libera-76

mente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale». Il dubbio non ha ragion d’essere se si riferisce l’illiceità non già agli scopi, bensì al mezzo illecito di cui ci si avvale, ovverosia la forza di intimidazione, perciò l’eventuale liceità dell’ob- biettivo è superata dall’illiceità del mezzo utilizzato per conseguirlo. Per quanto riguarda lo scopo di commettere delitti va inteso come per l’art. 416, quindi ciascun concorrente deve mirare alla realizzazione di delitti rappresentandosi l’illiceità dei fatti-scopo.

Riguardo l’acquisizione in modo diretto o indiretto della gestione o comunque del controllo di attività economiche, la finalità sta ad atte- stare il nuovo volto “imprenditoriale” delle consorterie mafiose, che impiegano il denaro sporco — derivante da reato — in attività econo- mico-produttive lecite o paralecite (c.d. riciclaggio). Le attività pos- sono essere sia pubbliche che private. Il termine «gestione» deve esse- re inteso come esercizio di attività aventi rilevanza economica, mentre il termine «controllo» esprime una situazione di fatto di condiziona- mento dell’esercizio di tali attività. Infine, la modalità di acquisizione della gestione o del controllo (in modo diretto o indiretto) ci dice che è possibile una realizzazione anche a mezzo di interposta persona fisica o giuridica.

Per quanto concerne l’acquisizione «di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici», si ha un ulteriore riconoscimento normati- vo dell’evoluzione delle associazioni mafiose, adesso capaci di infil- trarsi nella P.a. e condizionarne l’operato, specialmente in quei settori che suscitano interesse perché occasioni di arricchimento e di reinve- stimento di capitali illeciti. Autorizzazioni e concessioni richiamano

Dubbio avanzato da G. Insolera, Considerazioni sulla nuova legge antimafia, in 76

nozioni tradizionali di diritto amministrativo; i servizi pubblici sono definiti dall’art. 358 c.p. 77

La clausola generica dei «profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri» è stata apposta per non lasciare scoperte eventuali lacune di tutela . 78

Per definirne la portata si richiama la nozione accolta dalla maggior parte degli interpreti nei delitti contro il patrimonio, ossia qualunque interesse, anche non patrimoniale, alla cui soddisfazione è diretta la condotta; l’ingiustizia indica che il profitto o il vantaggio non devono trovare giustificazione in alcuna norma dell’ordinamento. Secondo G. Spagnolo, l’ampiezza consente di includere anche la finalità di com- mettere contravvenzioni (ad es., reati edilizi) nonché commettere ille- citi civili o amministrativi . 79

Con l’art. 11-bis d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356 («Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e

provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa») il legislatore ha

aggiunto l’ulteriore finalità di «impedire od ostacolare il libero eserci- zio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consulta- zioni elettorali», attraverso la quale ha inteso dare rilievo agli intrecci tra mafia e politica . Se per un verso non si può negare la valenza 80

simbolica dell’operazione, dall’altro non è condivisibile il giudizio di superfluità, dai più basato sul fatto che il reato fosse già previsto o fa- cendo riferimento alla clausola aperta degli «ingiusti profitti o vantag-

Più approfonditamente v. G. Spagnolo, L’associazione, op. cit., 72 ss. 77

In tal senso v. G. Fiandaca, Commento, op. cit., 264. 78

G. Spagnolo, L’associazione, op. cit., 77. 79

Per critiche alla formulazione originaria della fattispecie incriminatrice dovute 80

alla mancanza di specifici riferimenti al rapporto mafia-politica v. G. Fiandaca, Criminalità organizzata e controllo penale, op. cit., 24 ss.

gi per sé o per altri» , o attraverso l’inclusione tra gli scopi dell’asso81 -

ciazione mafiosa della commissione del delitto di attentato contro i diritti politici del cittadino (art. 294 c.p.) e di violazioni della normati- va in materia elettorale (artt. 97 d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361, per le elezioni a livello statale, e 87 d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570, per le ele- zioni a livello locale) . 82

A ben vedere la norma ha una sua logica: il legislatore ha voluto col- mare vuoti di tutela attribuibili non tanto alla originaria formulazione della disposizione in esame, quanto piuttosto ad una prassi applicativa che, fortemente condizionata da una ricostruzione in chiave sociologi- ca ed economicistica del fenomeno mafioso, tendeva ad escludere l’applicazione della fattispecie incriminatrice alle tresche politica-ma- fia . 83

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