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Per chiudere con l’esame della sentenza Carnevale, deve darsi uno sguardo al passaggio della sentenza in cui, ancora una volta, vengono respinte le obiezioni degli “argomenti sistematici” , in base alle quali 293

la non configurabilità del concorso esterno nel reato associativo si può

Cass. Sez. V, 23 aprile 2002, Apicella, in Diritto e giustizia, 2002, 17. 292

In Cass. Sez. VI, 3 ottobre 2001, Cusumano, in Cass. pen., 2002, 3756, si era invece affermato che «il concorso esterno presuppone necessariamente uno stato di “fibril- lazione” del sodalizio criminale, ossia una situazione in cui la sopravvivenza della associazione e la possibilità del perseguimento dei suoi scopi siano gravemente compromessi e versino in serio pericolo (…) in tale situazione, l’apporto dell’estra- neo risulta o può risultare essenziale ai fini della vita dell’associazione, gravemente compromessa e difficilmente assicurabile con i mezzi ordinari, e cioè con l’apporto delle condotte dei partecipanti».

Cfr. V.B. Muscatiello, Sul concorso “esterno” nei reati associativi, op. cit., 79; 293

Id., Il concorso esterno, op. cit., 105 ss.; F. Siracusano, Il concorso esterno e le fat- tispecie associative, op. cit., 1875-76.

In giurisprudenza v. retro 3.6, Cap. I, Cass. 18 maggio 1994, Clementi, cit.; Cass., 18 maggio 1994, Mattina, cit.; Cass., 30 giugno 1994, Della Corte, cit.

trarre da una serie di norme che sanzionano condotte a vario modo 294

agevolative realizzate da soggetti esterni all’associazione criminosa: dagli artt. 307/418 c.p. all’art. 378 comma 2° c.p., dall’art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, convertito in l. n. 203 del 1991 all’art. 416-ter c.p. Per quanto riguarda le disposizioni di cui agli artt. 307, 418 e 378 comma 2 c.p., come già più volte sottolineato dalla giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione , incriminano l’aiuto prestato ai sin295 -

goli associati, non all’organizzazione nel suo complesso . Già questo 296

sarebbe di per sé sufficiente, senza doversi necessariamente avvalora- re la tesi — cui aderisce anche la sentenza Demitry — che fa leva sul- l’inciso di apertura degli artt. 307 e 418 c.p. (e pure l’art. 270-ter c.p.), «fuori dei casi di concorso nel reato», per avere addirittura un ricono- scimento esplicito del concorso esterno da parte del legislatore . 297

Come si è già visto, l’orientamento contrario all’ammissibilità del concorso es

294 -

terno pone queste norme a dimostrazione del fatto che il legislatore, quando ha inte- so punire condotte di fiancheggiamento alle organizzazioni criminali, lo ha fatto introducendo specifiche fattispecie incriminatrici delle quali non vi sarebbe stato bisogno se i comportamenti in questione fossero stati punibili a titolo di concorso esterno nel reato associativo.

Cass. Sez. V, 20 febbraio 2001, Cangialosi, inedita. 295

In dottrina v. G.A. De Francesco, Gli artt. 416, 416-bis, 416-ter, 417, 418 c.p., op. cit., 81; G. Spagnolo, L’associazione, op. cit., 151.

In questo senso in dottrina v. L. De Liguori, Concorso e contiguità nell’associ

296 -

azione mafiosa, Milano, 1996, 76 ss.; G. Spagnolo, voce Reati associativi, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1991, 9: «l’aiuto a singoli associati non può essere confuso, né sul piano del disvalore né sul piano del fatto, con l’aiuto prestato all’intera organiz- zazione».

Come invece fanno M. Cerase, Brevi note sul concorso eventuale, op. cit. 2685; 297

C.F. Grosso, La contiguità alla mafia, op. cit., 1991; S. Saglia, Osservazioni in tema di concorso eventuale nel reato di associazione, op. cit., 310; A. Valiante, L’avvoca- to dei mafiosi, op. cit., 830; C. Visconti, Il concorso esterno nell’associazione mafiosa, op. cit., 1307 ss.

Contra, nel senso che il concorso di cui si legge dovrebbe riferirsi alla parteci- pazione, V. Adami, Il concorso eventuale nei reati plurisoggettivi, op. cit., 2306.

Per quanto riguarda l’aggravante di cui all’art. 7 cit., la Corte afferma che essa è incentrata su un dato esclusivamente soggettivo, per la sua integrazione non si richiede che lo scopo sia concretizzato in un effet- tivo esito di rafforzamento del sodalizio , e, quando ciò avvenga, il 298

delitto così aggravato potrà affiancarsi al concorso eventuale, come già affermato dalla sentenza Demitry . 299

Tra le norme poste a fondamento degli argomenti sistematici, la Corte fa riferimento anche all’introduzione dell’art. 416-ter c.p. — reato di «scambio elettorale politico-mafioso» — e sostiene che questo debba leggersi come uno strumento di estensione della punibilità oltre il concorso esterno, cioè anche a quei casi in cui il patto preso in consi- derazione, non risolvendosi in un contributo al mantenimento o raffor- zamento dell’organizzazione, risulterebbe irrilevante in base al com- binato disposto degli art. 110 e 416-bis c.p.

Non ci addentriamo oltre, in quanto è nell’ultima parte di questo capi- tolo che sarà affrontata più approfonditamente la questione concernen- te l’art. 416-ter c.p., esaminandosi più nello specifico casi e problema- tiche attinenti alla “contiguità” del ceto politico alle associazioni ma- fiose.

La Corte richiama Cass. Sez. VI, 13 novembre 1996, P.M. e Mango, inedita. 298

Dello stesso avviso C. Visconti, Contiguità alla mafia, op. cit., 263, il quale af

299 -

ferma: «Attualmente, la circostanza aggravante si affianca agli altri strumenti nor- mativi disponibili, e soprattutto al concorso criminoso combinato alla fattispecie associativa, e sotto questo punto di vista esaurisce la sua funzione politico criminale nel rendere più rigoroso il trattamento penale di condotte delittuose che si presen- tano maggiormente pericolose per essere dirette ad agevolare una associazione mafiosa: niente di più niente di meno». L’autore, comunque, ritiene che l’aggravante dell’art. 7 cit. «potrebbe fungere da modello per un controllo penale della contiguità alla mafia che rinunci a tipizzare ex novo le forme rilevanti di tale fenomeno, e affidi alle tradizionali e collaudate fattispecie incriminatrici esistenti nel sistema, l’opera, per così dire, di criminalizzazione legale primaria, limitandosi a sanzionare ulteri- ormente condotte già integranti altre ipotesi delittuose in ragione del maggiore dis- valore connesso alla loro funzionalizzazione ai desiderata dell’organizzazione mafiosa».

Parte III

Il quarto ed ultimo intervento delle Sez. Unite riguardante il patto di scambio politico-mafioso: la seconda sentenza Mannino

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SOMMARIO: 3.1 Il reato di «scambio elettorale politico-mafioso». - 3.2 Il formarsi di un modello ermeneutico «binario» basato sul fenomeno delittuoso di riferimento. - 3.3 Il caso Andreotti. - 3.4 Il quarto ed ultimo intervento delle Sezioni Unite: il caso Mannino. - 3.5 segue: Il contenuto della sentenza “Mannino-bis”.

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3.1 Il reato di «scambio elettorale politico-mafioso».

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Prima di procedere con l’analisi degli aspetti problematici che l’istitu- to del concorso esterno solleva in riferimento alla zona grigia dei per- versi intrecci tra potere istituzionale e organizzazioni mafiose, esame che condurrà diritti alla quarta (ed ultima) sentenza delle Sezioni Uni- te , si deve passare in rassegna il reato di cui all’art. 416-ter c.p., in300 -

trodotto, sotto la spinta emotiva ed emergenziale delle tragiche stragi di mafia di Capaci e via D’Amelio , dall’art. 11-ter d.l. 8 giugno 301

1992, n. 306, conv. con modifiche nella l. 7 agosto 1992, n. 356, ru- bricato «scambio elettorale politico-mafioso».

Essendosi, nel tempo, constatato che la fattispecie incriminatrice era rimasta un’“arma spuntata” nella lotta alla criminalità organizzata di tipo mafioso e, pertanto, in gran parte disapplicata, di recente, la legge 17 aprile 2014, n. 62, entrata in vigore, in base all’art. 2, il 18 aprile

Cass. S.U., 12 luglio 2005, Mannino, in Cass. Pen., 2005, 3732, con nota di G. 300

Borrelli, Tipizzazione della condotta e nesso di causalità nel delitto di concorso in associazione mafiosa; in Foro it., 2006, II, 80, con nota di G. Fiandaca e C. Visconti, Il patto di scambio politico-mafioso al vaglio delle Sezioni Unite, 86; in Dir. pen. e proc., 2006, 585, con nota di P. Morosini, La difficile tipizzazione giurisprudenziale del “concorso esterno” in associazione, e di A. Aito, I limiti all’utilizzabilità della sentenza non definitiva come mezzo di prova documentale.

G. Amarelli, La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso. Una più

301

chiara graduazione del disvalore delle condotte di contiguità mafiosa?, in Dir. pen. cont. [www.penalecontemporaneo.it], 2014, 1 ss.

2014 senza il consueto periodo di vacatio legis , ha sostituito il testo 302

dell’art. 416-ter c.p. con il seguente:

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«Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità

di cui al terzo comma dell’art. 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni . 303

Per il travagliato iter legislativo si rinvia a G. Amarelli, La riforma del reato di

302

scambio elettorale politico-mafioso, op. cit., 8 ss.

Si può fin da subito notare, quale elemento di differenziazione dalla precedente

303

formulazione della fattispecie, che non è più richiamato quoad poenam il reato di partecipazione all’associazione (id est pena della reclusione da sette a dodici anni). G. Amarelli, La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso, op. cit., 26, sostiene che tale scelta non sia un “favore alla mafia”, ma rappresenti l’esito di una ponderata valutazione del diverso disvalore dei fatti in questione e di una corretta applicazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della risposta penale: il concorso esterno del politico presenta una carica lesiva maggiore rispetto al mero patto elettorale, essendo necessario per la sua configurabilità che si accerti, in termini eziologici, un effettivo rafforzamento del sodalizio criminale, mentre per il secondo basterebbe la semplice prova del fatto prodromico costituito dalla stipula del “contratto illecito”. Inoltre, la diversa cornice edittale impedisce di parificare sul versante sanzionatorio un reato di mera condotta (com’è sempre stato il 416-ter) con un reato di evento (com’è oramai considerato il concorso esterno), nonché di calibrare, sulla base proprio della rispettiva e diversa carica di disvalore rispetto agli interessi giuridici protetti, la comminatoria edittale in maniera più proporzionata. Peraltro, la necessità di ridefinire verso il basso la forbice di pena prevista dall’art. 416-ter origina anche dal fatto che rispetto ad esso (a differenza della partecipazione in associazione e del concorso esterno) potrebbe trovare comunque applicazione la seconda aggravante speciale di cui all’art. 7, l. n. 152/1991, cioè quella del “fine di agevolare un’associazione di tipo mafioso”: se, infatti, è esclusa ai sensi dell’art. 84 c.p. l’applicabilità della prima aggravante disciplinata da questo articolo, quella del metodo mafioso, in quanto divenuta elemento costitutivo della novellata ipotesi delittuosa, non altrettanto può dirsi per la seconda, quella della c.d. “finalità mafiosa”. Se, dunque, le pene edittali per i due reati di cui agli artt. 416-bis e 416-ter fossero le medesime si rischierebbe di assistere al paradosso di veder punite le con- dotte degli estranei alle consorterie mafiose estrinsecatesi nella mera accettazione della promessa più gravemente rispetto a quelle, risultate all’esito di un giudizio ex post, di concreto sostegno o aiuto ai clan. Infine, la scelta della riduzione della cor- nice edittale risulta apprezzabile anche se valutata sul nuovo versante delle pene previste per il promittente i voti che, tendenzialmente, ma non necessariamente, deve essere un appartenente alla cosca; infatti, conferisce ragionevolmente alla con- dotta del mero patto elettorale stipulato dal mafioso un disvalore sociale autonomo e minore, come per tanti delitti-scopo, rispetto a quello attribuito al delitto associativo presupposto, costituito dalla partecipazione di cui all’art. 416-bis c.p.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le mo- dalità di cui al primo comma» 304

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La ratio dell’introduzione dell’art. 416-ter c.p. deve essere individuata nell’esigenza di descrivere e “tipizzare” una particolare ipotesi di compartecipazione eventuale al reato associativo , finalizzata a pre305 -

venire la stipulazione di accordi tra politici candidati alle elezioni e membri delle organizzazioni mafiose, accordi aventi ad oggetto, da un lato, la promessa dei secondi di procurare ai primi , con metodo ma306 -

fioso, voti in occasione di future consultazioni elettorali, dall’altro, la prestazione di utilità da parte dei candidati stessi . 307

Con questa fattispecie si assiste ad un’anticipazione della soglia di punibilità, giacché si incrimina l’extraneus per il solo fatto di aver ot- tenuto dai mafiosi la promessa di procurargli voti, con le modalità di cui al terzo comma dell’art. 416-bis c.p., in cambio dell’erogazione o

Il testo della norma in vigore precedentemente alla riforma era il seguente: «La

304

pena stabilita dal primo comma dell’art. 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro».

Così G.A. De Francesco, Gli artt. 416, 416-bis, 416-ter, 417, 418 c.p., op. cit., 305

74.

Peraltro, dalle affermazioni del collaboratore di giustizia A. Calderone riportate 306

anche nell’ordinanza di custodia cautelare 5099/1992 emessa dal g.i.p. del Tribunale di Palermo nei confronti di Salvatore Riina e altri, si può comprendere quale sia il peso che i mafiosi possono avere sulle consultazioni elettorali: «La famiglia di Santa Maria di Gesù è la più numerosa e conta circa 200 membri (…) si tratta di una forza d’urto terrificante, se si tiene presente che ogni uomo d’onore, tra amici e parenti può contare almeno su 40-50 persone, che ne seguono pedissequamente le direttive. Ciò può dare la dimensione dell’importanza del ruolo che gioca la mafia nelle com- petizioni elettorali; è sufficiente che la “regione” indichi per quale partito bisogna votare, perché su quel partito si riversino almeno decine di migliaia di voti, con l’elezione di molti candidati non ostili, anzi favorevoli alla mafia. Se si pensa che, ai miei tempi, a Palermo vi erano 18 mandamenti e che ognuno di essi racchiude non meno di due o tre famiglie, ci si rende immediatamente conto di che cosa significhi l’appoggio della mafia nelle competizioni elettorali».

G. Fiandaca e E. Musco, Diritto penale, P.s., I, Bologna, 2002, 475. 307

della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità, esonerando l’interprete dalla verifica di un inserimento stabile dell’agente nel so- dalizio o di un suo contributo causalmente apprezzabile . 308

Tuttavia, come osserva un autore , aver costruito il reato attorno alla 309

mera accettazione della promessa non significa che sia sufficiente un accordo di qualsiasi natura intervenuto tra il politico ed il mafioso : 310

«la giurisprudenza, in forza dell’art. 49, comma 2 c.p. , ha infatti il 311

dovere di ridurre l’ambito di operatività della fattispecie, esercitando una funzione di extrema ratio secondaria o sussidiaria, e di circoscri- verlo alle sole condotte che, oltre ad essere formalmente coincidenti

C. Visconti, Contiguità alla mafia, op. cit., 253. 308

G. Amarelli, La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso, op. cit.,

309

19.

Sul punto, sebbene in termini più netti, si veda E. Squillaci, Punti fermi e aspetti

310

problematici nella riforma del reato di scambio elettorale politico mafioso, in Arch. pen. [www.archiviopenale.it], 2013, 7, ad avviso del quale il momento consumativo non dovrebbe essere individuato nella mera promessa, bensì già nella stipula di un accordo stabile, serio ed effettivo tra le parti.

All’osservazione dell’autore sia consentito obiettare richiamando le dichiarazioni di Calderone, audizione cit., 284 e 310, e soprattutto Buscetta, audizione cit., 354, 371 ss. e 384 ss., il quale insiste sul fatto che con il politico non veniva stretto un patto espresso di scambio, ma vi era il tacito accordo che quest’ultimo avrebbe ricambiato rendendo alla mafia i favori che essa avrebbe successivamente di volta in volta richiesto [p. 374: «si sceglie quello che ha già una caratteristica ad essere avvicinato, cioè quello a cui si possono quando lui sarà eletto (…) perché non è vero il fatto che si pattuisca prima: se tu diventerai onorevole, io per lei farò le cose, speriamo che lei quando sarà onorevole non si dimenticherà. Quando poi diventa onorevole, c’è una forma di parlare con l’onorevole che è: me la fai o (…) E l’onorevole fa. Sempre»; p. 383: «se parliamo del rapporto tra un candidato (…) e un mafioso, un’altra cosa. Là c’è un parlare elegante. Cioè, noi l’appoggiamo, io ti appoggio, vedrai i voti (…) speriamo che Dio ti benedica. Ma è senza patto. Ma dopo avvengono le cessioni (…)»]. Si v. altresì audizione di Messina, cit., 550 ss.; audizione di Mutolo, cit., 1287 ss.

È la norma sul reato c.d. impossibile, dalla quale parte della dottrina ha tratto il

311

principio generale di offensività: «La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell’azione o per la inesistenza dell’oggetto di essa, è impossibile l’evento dannoso o pericoloso»; a riguardo v. G.A. De Francesco, Diritto penale, op. cit., 207 ss.

con quelle descritte dalla fattispecie incriminatrice generale ed astrat- ta, siano anche concretamente offensive del bene giuridico da questa protetto».

I problemi della formulazione originale, che hanno portato alla recente riforma, sono stati più volte evidenziati dalla dottrina in veste critica: una parte di questa era infatti concorde nell’affermare che, con l’art. 312

416-ter c.p., il legislatore avesse inteso superare il problematico ricor- so dell’applicazione dell’art. 110 c.p. alla fattispecie associativa per sanzionare la condotta dei politici che, estranei all’associazione 313

criminale, ad essa si rivolgono per il procacciamento di voti, corri- spondendole denaro come controprestazione.

La stessa dottrina, criticava la scelta di aver fatto consistere questa controprestazione nella sola «erogazione di denaro» , poiché, così 314

facendo, si era impedito di attribuire rilevanza penale alle altre forme di scambio , peraltro le più tipiche e diffuse, in cui i politici sono 315

G.A. De Francesco, Gli artt. 416, 416-bis, 416-ter, 417, 418 c.p., op. cit., 66 ss.; 312

G. Spagnolo, L’associazione, op. cit., 145 ss.

Si tenga presente che la fattispecie incriminatrice è ora, come d’altronde anche in

313

passato, disegnata come reato comune, quindi il soggetto attivo che accetta la promessa del procacciamento di voti potrebbe anche non essere un candidato alle elezioni, bensì un terzo che operi come mediatore per orientare i voti delle cosche, v. G. Amarelli, La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso, op. cit., 14- 15.

Infatti, bastava prestare ascolto ai racconti di numerosi collaboratori di giustizia

314

per constatare che al candidato avvicinato dalla cosca non veniva mai richiesta la prestazione pecuniaria in cambio dell’appoggio elettorale, cfr. audizione Calderone da parte della Commissione Antimafia, verbale n.11, seduta dell’11 novembre 1992, 284-86; audizione di Buscetta da parte della stessa Commissione, verbale n. 12, se- duta del 16 novembre 1992, 353.

C. Visconti, Il reato di scambio elettorale politico-mafioso, op. cit., 280, ha posto 315

all’attenzione il problema di uno scambio episodico che sostanziasse il corrispettivo nel trasferimento di un immobile o cessione di un esercizio commerciale: in questo caso non si poteva applicare l’art. 416-ter in quanto sarebbe stato assente il requisito del denaro. Sul punto si v. anche C.F. Grosso, La contiguità alla mafia, op. cit., 1196 ss.

soliti ricambiare i mafiosi che li appoggiano elettoralmente, più che con somme di denaro, con la promessa di concedere, una volta eletti, appalti, autorizzazioni, posti di lavoro od ogni altro genere di utilità 316

o vantaggio accordabili mediante un uso distorto del pubblico pote- re . 317

Come fa notare G. Amarelli , il recente intervento correttivo che 318

estende l’oggetto della prestazione promessa o erogata dal politico ad «altra utilità» serve, soprattutto, per arginare quell’orientamento 319

giurisprudenziale che, seppur condivisibilmente da un punto di vista sostanziale, ma palesemente contra legem, aveva sostenuto la configu-

Per un’analisi approfondita della tendenza a favorire le cosche mafiose facendo 316

assumere le persone da queste indicate come dipendenti (ad es., perché la persona assunta possa sfruttare la propria posizione per assicurare una più adeguata «coper- tura» delle attività illegali della cosca di appartenenza) presso amministrazioni pub- bliche, specialmente locali, grazie al controllo esercitato sullo svolgimento delle procedure di concorso, v. G. Fiandaca, Riflessi penalistici, op. cit., 137 ss.

La proposta di allargare l’oggetto della contro-prestazione del candidato a van

317 -

taggi diversi e ulteriori rispetto all’erogazione di denaro aveva in passato incontrato le ferme resistenze di un’ampia maggioranza parlamentare, preoccupata che una così estesa incriminazione consentisse di sanzionare tout court i comportamenti elettorali di tutta quella classe politica attiva nei più tradizionali luoghi di insediamento delle cosche mafiose, v. G. Fiandaca, ibidem.

G. Amarelli, La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso, op. cit.,

318

20.

Si esprime in senso contrario a tale formula E. Squillaci, Punti fermi e aspetti

319

problematici nella riforma del reato di scambio elettorale politico mafioso, op. cit., 11: secondo l’autore il requisito dell’«altra utilità» consente una sistematica esten- sione della norma all’attività politica, soprattutto qualora quest’ultima si connoti per il raggiungimento di interessi pubblici che possano però anche comportare il com- plementare soddisfacimento di interessi privati, magari riferibili pure ai membri di un’associazione mafiosa: «Insomma, il rischio è che l’introduzione di questo requi- sito possa seriamente condizionare gli stessi rapporti tra politica e magistratura. Nel senso che il riferimento espresso ad una non meglio definita “utilità” quale oggetto