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23. Imposizione del reddito mobiliare durante ¿'ancien-régime. — Durante l'ancien-régime, in Francia, come da-pertutto, la ricchezza mobiliare presentava relativamente poca importanza, di fronte a quella fondiaria, ed avuto riguardo alla sua relativa tenuità, essa veniva anche scar-samente soggetta all'imposta.

La talia, i ventesimi, e la capitazione erano le tre con-tribuzioni che colpivano i redditi individuali, fondiari o mobiliari che fossero (1).

24. La talia. — Con eccezione di poche provincie, dove la talia colpiva solo la proprietà reale, essa, sotto il nome di personale o mista, pesava sopra i redditi individuali di ogni origine. Non è però a credere che essa colpisse tutti

(1) R. STOURM, Le» financet de Vancien-régime, ecc., I, pag. 238

i redditi in eguale proporzione: gli ordini privilegiati, ossia la nobiltà, il clero e l'alta burocrazia, o ne erano esenti o potevano riscattarla a condizioni molto favore-voli per essi e molto dannose per l'erario e gli altri con-tribuenti.

25. 1 ventesimi. — I ventesimi si sovrapponevano alla

talia, e si chiamavano così perchè al momento della loro

introduzione fu ordinato che a questo titolo, ogni citta-dino dovesse versare al tesoro il ventesimo del suo reddito, qualunque ne fosse l'origine. I ruoli dei ventesimi (come anche quelli della talia), separavano i ventesimi fondiari e quelli «letti d'industria, gravanti sui redditi mobiliari.

26. La capitazione. — Infine la capitazione colpiva, per la terza volta, lo stesso elemento, quello delle facoltà in-dividuali presunte, ripartendo i contribuenti in classi se-condo la loro qualità. Più tardi, nel 1701, fu data facoltà a parecchi grandi corpi dello Stato, tra cui allo corpora-zioni di mestiere, di eseguire essi stessi la ripartizione tra i loro membri.

27. Esenzioni e privilegi. — Anche in queste due im-poste troviamo esenzioni e privilegi simili a quelli della

talia. Ed anzitutto il clero aveva, a buone condizioni,

ri-scattato sin dall'origine, sia i ventesimi, sia la capitazione. Inoltre in materia di ventesimi gli altri ordini privile-giati, vale a dire la nobiltà e l'alta burocrazia, non ve-nivano già tassati mediante l'opera diretta dei soliti impiegati delle imposte, ma venivano quotati d'ufficio, graziosa perifrasi il cui vero significato era di esentare o per lo meno di oltremodo alleggerire i carichi dei maggiori contribuenti. Il ministro Necker scriveva: « Sua Maestà (Luigi XVI), ha osservato che è la classe più povera dei suoi sudditi quella che p a g a i ventesimi nella proporzione più giusta ».

Nè meglio procedevano le cose nei riguardi della capi-tazione. Anche qui « mentre la capitazione dei contadini si aggiungeva di pien diritto alla loro talia, a titolo

d'ac-cessorio, sotto il nome di capitazione taillable, quella degli esentati era regolata a parte dall'intendente stesso, che stabiliva d'ufficio le tasse individuali dei nobili e dei privilegiati ».

28. Le imposte sulla ricchezza mobiliare non erano

eccessive. — In ogni modo non si può dire che le imposte,

nel loro ammontare totale, pesassero troppo gravemente od ostacolassero l'incremento della ricchezza mobiliare. Infatti i beni immobili pagavano la quasi totalità delle imposte dirette e su 91 milioni per la talia, 76'/a Pe r '

ventesimi, 42 per la capitazione, la ricchezza mobiliare

figurava solo rispettivamente per 10, 2 '/, e 20 milioni (1). 29. Metodo di accertamento. — Ed un'altra osservazione merita di venir fatta sul metodo di accertamento delle imposte mobiliari deU'ancien-régime; esse miravano a colpire direttamente il reddito in sè stesso, senza ricor-rere, per la sua valutazione, a segni esteriori Erano i ripartitori che fissavano quale fosse la somma d'imposta da pagarsi da ciascun contribuente o da una intiera classe di contribuenti; questo secondo sistema veniva, per esempio, adottato per le corporazioni di mestiere.

Se ora si confronta questo metodo di accertamento con quello presentemente adottato nei paesi più progrediti dal punto di vista della finanza, non si può a meno di venir colpiti dalla grande rassomiglianza t r a di essi, quasi si avverassero anche in tali fenomeni quei corsi e ricorsi di cui parlava il Vico: dopo una lunga serie di tentativi per valutare il reddito obbiettivamente, sulla base di segni esteriori, si ritorna al sistema della ricerca diretta di esso, metodo respinto per un intero secolo, come quello che si prestava all'arbitrio più illimitato. Gli è che il progresso della tecnica finanziaria da un lato e l'affermazione sempre maggiore dell'eguaglianza dei contribuenti di fronte al-l'imposta dall'altro, hanno reso possibile il ristabilimento di metodi, che si credevano condannati per sempre e che

tanta giustificata avversione avevano sollevato allora che erano in vigore.

L'arbitrio nella fissazione delle quote individuali d'im-posta era cosi esteso che gli stessi ordini dirigenti du-rante gli ultimi anni AeW ancien-régime si preoccupavano di dare un'altra base all'imposta. Così il ministro Necker con l'editto del 2 novembre 1877 soppresse completamente, nelle borgate, nei villaggi e nelle campagne, i così detti

ventesimi d'industria.

« E questa — dice Necker — una specie di contribu-zione che non può mai essere ripartita con qualche equità, se non con l'aiuto di una inquisizione così illimitata, che diverrebbe preferibile una stima anche arbitraria ». (Pre-fazione all'editto del 2 novembre 1777). « Sua Maestà, egli soggiunge, avrebbe voluto abolire intieramente quest'im-posizione ».

Lo stesso Necker, in una memoria presentata dieci anni dopo al l'Assemblea dei notabili rileva che « il difetto principale della capitazione è di essere arbitraria. Per impiegare utilmente la capitazione, non è dunque que-stione che di darle una base, e non se ne può trovare una nel valore delle abitazioni? Infatti ciascuno occupa comunemente una casa proporzionata al suo intero patri-monio, qualunque ne sia l'origine; il valore di una casa può dunque essere la misura di una giusta contribuzione ». È il principio che sarà applicato dalla rivoluzione e che in Francia viene ancora seguito, dell'imposizione del red-dito secondo segni esteriori.

30. Droits de maîtrise. Il Re ne riscuote una parte. — Inquanto all'industria, al commercio e alle professioni, essi non erano colpiti da nessuna imposta speciale, salvo il prelevamento operato dal Re sui diritti di maestranza. Questo prelevamento costituiva una quota parte delle spese necessarie perchè un apprendista potesse essere ri-cevuto in una corporazione, come maestro, spese piuttosto elevate e che variano col variare del tempo, ma che non giustificano del tutto le obbiezioni, spesso declamatorie e superficiali, che furono mosse contro di esse. Infatti se

oggi non c'è più bisogno di una tassa speciale, tuttavia aftinché un lavoratore possa dirigere vuoi una fabbrica, vuoi un opificio, vuoi una bottega, non sono meno neces-sarie delle spese, certo nel loro ammontare differenti, ma sempre elevate relativamente a quelle che sono sufficienti per la formazione di un semplice operaio, nel significato tecnico di questa parola. Per cui si può dire che l'antica tassa non faceva che confermare quella difficoltà econo-mica del passaggio da operaio ad imprenditore, che oggi non altrimenti che allora sussiste ed è anzi aumentata. Noi conosciamo l'ammontare di alcuni di questi diritti. Così gli statuti dei gainer fourreliers del 19 luglio 1688 (art. 2), fissano i diritti di maestranza a L. 250 da versarsi nella cassa della comunità, più L. 22 da pagarsi per la lettera o diritto regio, più L. 12 ai giurati e 16 per il capo d'opera, in totale L. 300. Presso i cordiers (Statuti del 12 gennaio 1706), i diritti di accettazione si elevano a L. 110, tanto per il diritto regio, quanto per la co-munità.

Per gli scrivani la maestranza costava L. 388, di cui 200 erano da versarsi alla comunità, L. 40 da pagarsi per il diritto regio, L. 6 da pagarsi al sindaco, 4 al doyen, altrettante a ciascuno degli esaminatori, 3 all'ospitale ge-neralo.

Dove è da notare che a quest'epoca la lira in parola, ossia la lira tornese, valeva circa fr. 1,22 al poter nomi-nale dell'argento e circa fr. 3,35 al suo potere reale (1).

Negli ultimi anni dell 'ancien- regime il prelevamento operato dal re sui diritti di maestranza era stato regolato con l'editto dell'agosto 1776 a tre quarti delle spese di rap-presentanza.

Tale, nei suoi tratti essenziali, il carattere delle imposte sulla ricchezza mobiliare negli anni che precedono la ri-voluzione francese.

Ed ora allo studio delle singole imposte mobiliari create della rivoluzione e che, con modificazioni più o meno no-tevoli, si conservano anche oggidì.

II.