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(Personal-Einkommen-Steuer).

131. Soggetto dell'imposta. — Sono soggette all'imposta personale sul reddito solo le persone fisiche, con un'unica eccezione: l'eredità giacente. Ma l'eccezione è più appa-rente che reale, in quanto la personalità giuridica non è che una finzione, che sparisce nel momento in cui riap-pare nella persona dell'erede la continuità soggettiva del proprietario attualmente ignoto (1).

132. Cittadini e stranieri. — Per ciò che si riferisce alla nazionalità del contribuente — argomento importante per il diritto finanziario internazionale — i cittadini au-striaci, se abitano in Austria, soggiacciono all'imposta per tutto il loro reddito, se abitano all'estero, per tutto e solo il reddito che ad essi proviene dallo Stato austriaco; gli stranieri, se hanno la loro residenza ( Wohnsitz) all'interno, o vi si trattengono per scopo di lucro, o per più di un anno, sono soggetti all'imposta per tutto il reddito che essi guadagnano all'interno, o ricevono dall'estero, a meno che non dimostrino, che quest'ultimo reddito soggiaccia all'estero all'imposta sul reddito o ad un'imposta equiva-lente. Siccome però dall'applicazione di questi due prin-cipii potrebbe derivare un'imposizione unica dello straniero e doppia del cittadino, così il § 285 attribuisce all'ammi-nistrazione la facoltà generale di procedere secondo il principio di reciprocità di fronte a quegli Stati, che se-guono in questo campo norme differenti a quelle del-l'Austria.

(1) A. RONCALI, L'imposta personale sul reddito, Genova, 1892, pag. 26.

133. Esenzioni e deduzioni. — Delle esenzioni delle im-poste alcune derivano da presunti principii di diritto costituzionale (esenzioni dell'imperatore e della famiglia imperiale in riguardo degli appannaggi), altre da principii di diritto internazionale (ambasciatori, ecc.), altre ancora dall'ufficio rivestito (ufficiali, per gli stipendi che ricevono per il servizio; pare impossibile, ma è cosi!).

Tutti i redditi inferiori a 600 fl. sono completamente esentati (§ 155), nell'accertamento del reddito non si con-sidera il reddito individuale, ma quello della famiglia.

Oltre all'esenzione dei redditi inferiori ai 600 fl. la legge contempla speciali alleggerimenti da concedersi ai redditi minori. Così, ad esempio, per le famiglie il cui reddito non supera i 2000 fl., se i membri della famiglia (oltre la moglie), sono più di due ed essi non percepiscono un red-dito indipendente, si deve esentare ~ del redred-dito del capo-famiglia per ognuno di tali membri della famiglia. Quest'ultima disposizione riesce specialmente favorevole alla classe degli agricoltori, molti dei quali verranno ri-sparmiati. E ciò avverrà, scrive il v. Schullern (p. 374), in base alle disposizioni che saranno emanate dal ministro delle finanze e le quali stabiliranno che i proprietari di terreni la cui rendita netta catastale non oltrepassi i 250 fl. e che non abbiano altre entrate non dovranno essere iscritti nelle liste dei contribuenti.

Se poi in famiglie con un reddito non superiore ai 2000 fi., la moglie od un membro della famiglia arrecano un reddito, per esso si deve fare la detrazione di 250 fl., senza riguardo al numero dei membri della famiglia. È permesso tener conto anche di un eventuale carico stra-ordinario del capo-famiglia per spese di educazione, ma-lattie, ecc., in modo da concedere, se il contribuente non ha più di 5000 fl. di reddito, una diminuzione sino a tre gradi.

134. Concetto di reddito. — Per reddito si intende la somma di tutte le entrate consistenti in danaro o equiva-lenti del danaro (Gelds-wert), del singolo contribuente, con

incluso il valor locativo della sua propria abitazione, come il valore dei prodotti delle industrie domestiche, da esso consumati. Si devono per contro detrarre le spese fatte per ottenere, conservare ed assicurare queste entrate, come anche gli interessi di eventuali debiti.

Che il legislatore austriaco avesse un esatto concetto del reddito si rileva da ciò che le entrate straordinarie, a titolo di eredità, di assicurazione sulla vita in capitale, e le donazioni non sono considerate come reddito impo-nibile. Come pure i guadagni ottenuti mediante alienazione di patrimonio, si devono considerare come reddito, solo quando questi affari abbiano luogo nell'esercizio di

un'im-presa o di una speculazione.

135. Ripartizione del reddito secondo la sua fonte. — Il reddito deve essere dichiarato secondo la sua riparti-zione in sei parti: a) da t e r r e n i ; b) da fabbricati; c) da imprese industriali indipendenti; d) da salari e stipendi;

e) dal capitale; f ) da altre fonti. E perciò mentre questa

imposta rappresenta una sopra-tassazione per i redditi provenienti dai terreni, dai fabbricati, dalle industrie, dai capitali, i cui singoli proventi sono già tutti precedente-mente sotto altra forma imposti, essa colpisce solo una volta gli stipendi, onorari, salari, rimunerazioni degli im-piegati, commessi (Angestellten), dello Stato e degli enti pubblici. Ad evitare una soverchia differenza di trattamento dei differenti redditi — sebbene sino ad un certo punto spiegabile e lodevole — la legge provvede in seguito sot-toponendo a d u n a speciale imposta tutti gli stipendi supe-riori ai 3200 fl.; imposta di cui ci occuperemo a suo luogo.

136. Saggio e progressione dell'imposta. — Il saggio dell'imposta è progressivo e i redditi sono divisi in 65 ca-tegorie o gradi. Senza riportarli qui tutti, il che esige-rebbe troppo spazio, e senza farne un riassunto il che riuscirebbe poco chiaro (1), basti dire che sino a 29,000 il. la scala è calcolata secondo la formola:

(1) V. in caso il testo della legge o il citato art. del v. Schullern, pag. 376.

reddito meuio di ogni categoria in centinaia di li. Quindi l'imposta corrisponde sino a 600 fl. al 0,6%, con circa 1000 li. ali' 1%, con circa 3000 fl. al 2%, con circa fl. 10.000 al 3 % , con 29.000 fl. al 3,586 °/0. Da questa somma sino a 49.000 fl. la percentuale dell'imposta saie uniformemente da 3,586 al 4 «/„; per ì redditi da 49.900 fl. sino a 100.000 i saggi d'imposta sono regolati secondo la formola P = 5 — 1®? m e per i redditi superiori ai 100.000 fl. secondo la formola

475

P = 5 — — - , donde risulta per i redditi superiori ai fio-rini 100.000 un aumento graduale dell'imposta, la quale s'avvicina sempre di più al 5 % , senza però raggiungere mai questo saggio.

137. Accertamento del reddito. — Per quanto si rife-risce all'accertamento del reddito, anche qui, come per l'imposta sull'industria, i contribuenti sono chiamati a coo-perarvi. Ed invero l'accertamento viene affidato per ogni distretto di riscossione {Schätzung-Bezirk), ad una Com-missione di stima (Schätzung-Commission), nominata per metà dal ministro delle finanze e per metà eletta dai con-tribuenti, divisi in gruppi elettorali secondo il regolamento vigente nelle elezioni comunali. Il - c h e dà una ingiustifi-cata preponderanza ai ricchi di fronte ai meno agiati.

La fissazione di ogni singolo saggio d'imposta segue solo dopo la valutazione del reddito del contribuente, eseguita da questa Commissione.

138. Procedura dell'appello. — Non staremo a descri-vere il modo di elezione ed il procedimento di questa Commissione, che vengono minutamente fissati dalla legge, solo diremo che così il contribuente come i funzionari dell'amministrazione hanno diritto di ricorrere alla Com-missione provinciale d'appello

(Landes-Berufung-Com-mission), eletta per metà dal Consiglio provinciale (Landtag)

anche la nomina del presidente (182). Un'istanza di 3° grado, contro le decisioni della Commissione d'appello sta aperta presso la Corte di Giustizia amministrativa

(Verwatungs-Oericht-Hof), così al contribuente come al presidente della

Commissione d'appello.

Infine la legge minaccia delle rilevanti multe ed anche la detenzione da un giorno a due mesi per le frodi e le false dichiarazioni, e punisce pure severamente la viola-zione del segreto delle deliberazioni e l'abuso commesso dei registri d'imposta.

VII.