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109. Imposta sull'industria e il commercio. — In Austria, prima del 1848, il sistema delle imposte dirette era costi-tuito dalle sole imposte sui terreni, sui fabbricati e sul-l'industria e il commercio.

Per quanto si riferisce all'imposta sull'industria e il Commercio che specialmente ci interessa, secondo le pa-tenti del 31 dicembre 1812, le quali rimasero la base del-l'imposizione dell'industria e del commercio sino alla ri-forma del 1896, i benefici provenienti dall'industria, dal commercio e dall'attività personale dovevano essere colpiti secondo alcuni segni esteriori della capacità produttiva. -Nella tariffa come segni distintivi si considerano la specie dell'occupazione e la popolazione della località dell'eser-cizio, e a seconda di esse si formano divisioni di occupa-zioni e classi di località. Le professioni sono divise in quattro classi. Alla prima appartengono i fabbricanti e i grandi commercianti, alla seconda i commercianti e gl'im-prenditori in prodotti agricoli o greggi, alla terza i ne-gozianti e gli artigiani, alla quarta le persone il cui gua-dagno deriva da una prestazione di servizio, come a dire, notai, avvocati, consoli, mediatori, vetturali e carrozzai di rimessa. Il numero delle esenzioni, sin da principio abbastanza grande, veniva in seguito maggiormente esteso con decreti del 28 maggio 1813 e 11 maggio 1834, special-mente con riguardo al minimum di esistenza dei giornalieri, operai, impiegati in servizio dello Stato o di un Ente

pubblico riconosciuto dallo Stato, scrittori, artisti, medici, professori, maestri, concessionari di spacci di tabacco, ecc. Come saggio d'imposta doveva essere prelevato il 3 % del prodotto (1). Ma poiché si presentavano insuperabili difficoltà riguardo alla dichiarazione ed ai controlli, venne assunto per le differenti specie di occupazioni un vero-simile saggio medio, e a seconda di questo venne commi-surata l'imposta a saggi fìssi per lé singole categorie. Nel 1859 (13 maggio 1859), si aggiunse una così detta addi-zionale straordinaria, la quale prima della riforma del 1896 raggiungeva l'altezza dell'ordinaria, cosicché l'imposta riu-sciva doppia di quanto era stabilito dalla legge primitiva.

Rimanevano adunque esenti dall'imposta gli stipendi degl'impiegati dello Stato e di altre persone giuridiche.

110. Aggravio delle imposte nel 1848. — Ma nel 1848, in seguito alla rivoluzione ed alla g u e r r a , i circoli diri-genti furono obbligati ad aumentare le e n t r a t e dello Stato. Ed uno dei mezzi per raggiungere questo scopo consistette nel completare il precedente sistema d'imposte dirette costringendo a contribuire alle spese dello Stato le en-trate che sino allora erano state esenti. 11 primo passo su questa via fu fatto con decreto 18-XI-1848, con il quale venne introdotta la tassazione degli stipendi degli impiegati dello Stato e di altre persone giuridiche (2).

111. Imposta sul reddito del 1849. — Ma aumentando ancora il fabbisogno dello Stato, con le patenti 10-x e 29-x, 1849 (R. 412 e 439), il reddito complessivo del con-tribuente venne sottoposto ad una nuova tassazione com-plementare, che fu chiamata imposta sul reddito

(Ein-hommen Steuer). A quest'imposta vennero assoggettate le

e n t r a t e dei prorietari di t e r r e n i e di fabbricati, quelle dei commercianti e degl'industriali e gl'interessi dei ca-pitali dati a mutuo ed altri crediti stabili. Né rimasero

(1) GEWERBE STEUER, I n Handwb. der StaaUs-witsen. i l A u f . ,

iv B, 548,9.

esclusi quegli stipendi e pensioni degl'impiegati che sino all'anno precedente erano stati esenti da ogni imposta diretta. « Tutte le forme del reddito ne vennero dunque colpite, non però in modo eguale ed anzi nemmeno con ordini, per quanto mutevoli nelle diverse specie del red-dito, pur sempre di carattere analogo. Infatti, benché vi fossero soggette anche le entrate dei proprietari, la tassa relativa, senza ricollegarsi ad un criterio scientifico, si risolveva nella famosa addizionale del 33 e '/> % all'im-posta fondiaria » (1).

Queste disposizioni sul reddito dei terreni e dei fabbri-cati rimasero invariate sino alla riforma eseguita in questi ultimi tempi (legge del 24, v, 1869, n. 88; legge del 7, iv, 1881, n. 49), dell'imposta sui terreni e sui fabbricati. Fu appunto in questa occasione che l'addizionale rappresen-tante l'imposta sul reddito, che in fatto aveva assunto la natura di un semplice aumento d'imposta, venne anche legalmente fusa con la medesima, in quanto ebbe luogo una nuova fissazione del saggio di tale imposta, nella quale venne compresa anche la precedente sopratassa a titolo d'imposta sul reddito (2).

Quindi l'imposta propriamente mobiliare si riduceva alla tassazione dei redditi capitalistici professionali ed indu-striali.

112. La tassazione dell'industria tra il 1849 e il 1896. — Da questa data in poi le occupazioni ed imprese paten-tate vennero tassate secondo due sistemi: 1° con l'imposta sull'industria (Erwerbs Steuer), secondo la capacità pro-duttiva sino ad un saggio massimo d'imposta; 2" con l'im-posta sul reddito secondo il vero prodotto senza saggio massimo. Le categorie inferiori (3), soggette all'imposta

(1) G. ALESSIO, Saggio sul Sist. Trib., voi. i, 1883, pag. 299

e 3 0 0 .

(2) Oett., Staats w. b. Art. Eikommen-St., voi. I, pag. 320. Vedi anche art. Grund-St., voi. I, pag. 977.

(3) Il § 5 della legge 29 maggio 1849 diceva: dall'imposta sul reddito della prima classe (il reddito delle specie d'impresa sog-gette all'imposta industriale), sono esentate quelle persone le quali

sull'industria sono esentate dall'imposta sul reddito; negli altri casi l'imposta sull'industria viene detratta dall'im-posta sul reddito, alla quale è soggetta solo la parte ri-manente d' esso. Le specie d'industrie che soggiacciono all'imposta dell'industria, insieme al reddito derivante dalla coltivazione di cave e miniere e dall'affitto di terreni, cadono nella prima classe d'imposta sul reddito. Il saggio d'imposta ammontava per questa classe al 5 % del reddito, come imposta ordinaria, al che si doveva aggiungere l'ad-dizionale dei */,. Dal 1869 sino alla riforma l'imposta era salita al 10*/o- Gl'industriali e commercianti erano autoriz-zati a ritenere, di fronte ai loro creditori, al momento del pagamento degl'interessi dei loro debiti commerciali, questi dieci centesimi.

Il commercio ambulante viene tassato in modo speciale (§ 16 della patente sull'imposta sull'industria), in quanto i commercianti ambulanti non possono pagare l'imposta sull'industria in due rate semestrali secondo la regola ge-nerale, ma devono pagare anticipatamente in una sol volta la quota di tutto l'anno.

113. Profilo dell' imposta sull'industria. — Approfondendo ancora la ricerca della conformazione dell'Erwebssteuer prima della riforma del 1896, è importante mettere in luce le due principali caratteristiche di questo tributo, le quali ne costituivano anche i due più grandi difetti. La com-misurazione dell'imposta sull'industria seguiva secondo somme, le quali per ogni singola impresa dovevano essere indicate nella tariffa unita alla legge. Quindi anche le maggiori imprese non potevano essere soggette ad un'im-posta superiore di quella stabilita dalla tariffa.

Questo saggio d'imposta — dice il v. Mahl Schedi — da lungo tempo non era più sufficiente per imporre le mag-giori imprese con un saggio che anche

approssimativa-esero.itando un'arte, un mestiere, impartendo istruzione privata o eseguendo il trasporto di beni e di persone, sono elencate nell'in-fima (i) cla-sse dell'imposta sull'industria. Queste persone sono quelle che hanno un reddito inferiore a 300 tì.

mente stesse in proporzione con l'aggravio che subivano le imprese minori (1).

Lo specchietto seguente, che contiene le varie misure d'imposta, giustifica pienamente il nostro asserto.

Divisione dell'occupazione principale.

I» Classe. — Senza riguardo alla grandezza della loca-lità d'esercizio:

a) per le fabbriche e imprese agricole: 1» classe, 42 fi.; 2* classe, 84 fl.; 3» classe, 105 fl.; 4» classe, 315 fi.; 5a classe, 525 fl.; 6» classe, 735. fl.; 7» classe, 1050 fl.; 8» classe, 1575 fl.

b) pel grande commercio: 1" classe, 315 fl.; 2» classe,

525 fl.; 3" classe, 735 fl. ; 4» classe, 1050 fl.; 5" classe, 1575 fl.

II1 Classe. — Imprese commerciali :

Class e In Vienn a e dintorn i «in o a 2 migli a d i circuit o O N D o-S.S o £.c - > X j »i « Ò N 3>g » Sm.2 Q. J Innsbruok , Bollano , Trent o Localit à oo n 400 o e pi ù abitant i a O RT 1 1 1 1 1 1 Looalit i minor i

I 1 1 . HI. IV. V. VI.

fl.

fl. fl. fl. fl. fl 52,50 21 15,75 1,50 I 52,50 15,75 1,50 105 52,50 26,25 42 Si,50 2.10 II 157,50 105 52,60 84 63 4,20 III 210 157,50 105 105 84 8,40 IV 315 315 157,50 16,80 V 420 315 VI 575 — , VII 735 V i l i 1050

— g o

-n i " Classe. — Arti e mestieri:

Classe I II Ili IV V VI

fi. fi. fi. fl. fl. fl.

I 5,25 3 , 1 5 1 , 5 7 ' / , 3 , 1 5 2 , 6 2 ' / , 2 , 1 0 II 1 0 , 5 0 8 , 4 0 3 , 1 5 8 , 4 0 5,25 4 , 2 0 III 2 1 1 5 , 7 4 8 , 4 0 1 5 , 7 5 1 0 , 5 0 8 , 4 0 IV 3 1 , 5 0 3 1 , 5 0 1 5 , 7 5 3 1 . 5 0 2 1 1 6 , 8 0 V 4 2 4 2 3 1 , 5 0 4 2 3 1 , 5 0 VI 5 2 , 5 0 5 2 , 5 0 4 2 5 2 , 5 0 VII 6 3 7 3 , 5 0 5 2 , 5 0 Vili 7 3 , 5 0 1 0 5 7 3 , 5 0 IX 84 X 1 0 5 XI 2 1 0 XII 3 1 5 IV» Classe. — Prestazione di servizi: al Istruzione.

Classe I II Ili IV V VI A. a. fl. fl. fl.

fl.

I 5 , 2 5 3 , 1 5 1 , 5 7 ' / , 2 , 1 0 II 1 0 , 5 0 8 , 4 0 3 , 1 5 4 , 2 0 a) c III IV 2 1 1 2 , 6 0 8 , 4 0 1 2 . 6 0 4)

W e a w I 5 2 , 5 0 4 2 2 1 2 6 , 2 5 1 0 , 5 0 5,25 II 105 6 3 4 2 4 2 1 5 , 7 5 1 0 , 5 0 III 1 5 7 , 5 0 105 6 3 6 3 2 1 1 5 , 7 5 IV 3 1 5 2 1 0 105 V 2 1 0 I 10,50 8,40 4 , 2 0 5,25 3 , 1 5 2,10 II 21 1 5 , 7 5 8,40 10,50 8,40 4,20 III 5 2 , 5 0 3 1 , 5 0 1 5 , 7 5 21 1 5 , 7 5 8,40 IV 105 52,50 3 1 , 5 0 V 52,50

Ma oltre g'inconvenienti sopraccennati e chiariti con la surriportata tabella, vigeva anche il sistema che i fun-zionari della finanza non erano affatto obbligati di atte-nersi alla tariffa in ogni circostanza ed in ogni condizione. Un decreto della Commissione centrale della finanza, in data 14 gennaio 1813, autorizzava a questo proposito (§ 3) i funzionari a trasportare secondo il loro illuminato cri-terio, un'impresa da una classe all'altra, da una all'altra località, quando, a loro parere, vi fossero stati motivi per farlo.

E la pratica aveva dato a questa autorizzazione una estensione tale che gl'impiegati potevano in fondo asse-gnare a qualsiasi impresa quel saggio che loro meglio ta-lentasse.

È quindi naturale che da una parte il divieto di elevare i saggi massimi in proporzione col moderno grandeggiare delle imprese, dall'altra l'arbitrio dei funzionari sollevas-sero un generale malcontento contro tale forma d'im-posta.

Tanto per l'imposta sull'industria.

114. Profilo dell'imposta sul reddito. — In quanto al-l'imposta sul reddito, senza scendere ad una minuta analisi di disposizioni e di metodi vieti e già soppressi, basterà dire con l'autore dell'art. Einhommen, nell'Oest. Wòrtb; signor Mischler, che la fusione di essa con le imposte sul prodotto e la sua conseguente trasformazione in una sem-plice appendice di queste ultime, l'altezza esorbitante del saggio, il trasferimento frequentemente ordinato del paga-mento dell'imposta dal vero debitore ad altre persone, i metodi per la ricerca del reddito imponibile, differenti da quelli usati nella vita ordinaria, e finalmente (e pare che basti), l'eccessivo arbitrio dei funzionari, tutto ciò aveva prodotto una condizione di cose che il legislatore non aveva avuto certamente in animo di provocare, e di cui l'insostenibilità non veniva più contestata da nessuno.

115. Tentativi di riforma. — E perciò da lungo tempo veniva richiesta una riforma dell' Einhommen-Steuer. Fino

dal 1860 venne nominata una speciale commissione per studiare le imposte dirette, il cui relatore scrisse una bellissima, per quanto poco conosciuta, relazione. E dal 1863 il Governo aveva presentato sette progetti di legge, i quali miravano alla creazione di una migliore imposta sul reddito, ma tutti questi progetti naufragarono l'uno dopo l'altro sino al 1896, quando Analmente potè essere approvata una razionale riforma, della quale passiamo a dare un breve riassunto.

II.