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Imposta sull'industria per le imposte obbligate alla pubblicazione dei conti

124. Diversità di trattamento per le imprese obbligate

alla pubblicazione dei conti. — Mentre, come abbiamo

visto or ora, il saggio medio d'imposta per le imprese in-dustriali comuni fu tenuto molto basso, potendosi cal-colare, secondo le dimostrazioni governative di circa il 2 , 7 0 % del profitto, per le imprese obbligate alla pubbli-cazione dei conti, per imprese cioè le quali generalmente richiedono un'abbondante quantità di capitale, il saggio d'imposta venne notevolmente elevato, cosi da raggiungere una media del 10 '/, 7» del l o r o prodotto netto.

Una seconda diversità di trattamento si ha per quanto riguarda il metodo di riscossione: l'imposta non viene pre-levata per contingente, nè il suo ammontare per i singoli contribuenti viene fissato dalle Commissioni d'imposta, nè tampoco viene riscossa secondo la capacità media di pro-dotto, ma essa viene prelevata secondo i redditi effettiva-mente ottenuti nell'anno precedente (§ 92).

125. Saggio dell'imposta. — Per quanto si riferisce al saggio, il § 100 dice che esso è fissato ciascun anno al 1 0 % del reddito netto imponibile in quanto non sia di-versamente disposto.

Tuttavia l'imposta non può essere mai minore di un millesimo del capitale complessivo d'impianto. Inoltre sino a quando il prodotto delle imposte dirette personali non superi di 3.000.000 di fi. la somma di 17.723.000 fi., questo

saggio del 1 0 % è da aumentare del ' / , % • Le Società per azioni, le quali distribuiscono un dividendo superiore al 1 0 % , oltre all'imposta del 1 0 % , devono pagare il 2 '/, % per i dividendi compresi tra 1*11 e il 1 5 % , e il 4 % dei dividendi superiori al 1 5 % . P e r le Casse di risparmio vale il seguente saggio d'imposta, graduato secondo il prodotto netto:

Per un prodotto netto sino a 10.000 li. 3 % » » da 10.000 a 100.000 fl. 5 % » » » 100.000 a 200.000 fl. 7 '/, % » » di oltre 200.000 fl. 1 0 % Per le Società cooperative previlegiate a sensi del § 85, che quanto prima prenderemo ad esaminare, nonché per le Casse di anticipazione, i primi 1000 fl. vengono colpiti per 710, gli altri per 7,0 del loro ammontare. Il saggio d'imposta ammonta, in quanto il prodotto netto cosi otte-nuto non supera i 600 fl. all'8,5%, altrimenti al 1 0 % .

126. Quali sono le imprese obbligate alla pubblicazione

dei conti. — Sotto la qualità comune dell'obbligo della

pub-blicazione del bilancio, la legge comprende una quantità di imprese, che tra loro non hanno veramente null'altro di comune, e il § 83 si limita ad annoverare a titolo d'esempio, "le specie principali delle stesse:

1° Imprese rivolte al lucro. — Tutte le imprese delle Società per azioni, e delle Società in accomandita per azioni; 2° tutte le imprese delle Società montanistiche ; 3° le imprese di assicurazione con esenzione degl'Istituti di assicurazione mutua; 4° i pubblici istituti di credito ; 5° le ferrovie dello Stato; 6° le imprese delle Società cooperative in quanto non limitino ai loro membri l'esercizio degli affari.

2° Imprese di pubblica utilità e associazioni di M. S. — Le cooperative il cui giro d'affari è ristretto ai soci; 2° le Casse di risparmio; 3° gli Istituti di assicurazione mutua; 4° le Casse di previdenza formate su contribuzioni e quote d'imposta, in base a speciali leggi provinciali; 5° le Casse di previdenza comunale.

127. Esenzioni. — Sono esenti dall'imposta (§ 84) le im-prese disegnate da leggi anteriori, le associazioni non mi-ranti al lucro e basate sul principio .della reciprocità, la i. r. Cassa postale di risparmio nel senso dell'art. 21 della legge 28 maggio 1882, alcune Casse di anticipazione e di credito, le cooperative ed altre associazioni di agricoltori per l'acquisto delle sementi, concimi, bestiame, macchine e strumenti, purché tra i loro membri non venga distri-buito alcun profitto netto.

Le imprese e associazioni che riposano sul principio del mutuo soccorso, e che secondo i loro statuti ed in fatto limitano la sfera di affari dei loro soci, non che le Casse di previdenza formate su contribuzione e quote d'imposta in base di speciali leggi provinciali, e le Casse comunali di previdenza sono esentate dal dovere d'imposta, se il reddito netto ottenuto non superi i 300 fi.

La Banca austro-ungarica resta sottoposta alle leggi an-teriori.

V.

Imposta sugli interessi ( R e n t e n - S t e u e r ) .

128. Oggetto dell'imposta. — Oggetto di quest'imposta sono gli interessi ottenuti dal capitale, i quali non siano già immediatamente colpiti dall'imposta sui terreni, sui fabbricati, sull'industria o sugli stipendi. Le forme che tali interessi possono rivestire sono, a titolo d'esempio, elencate nel § 124 della legge, e di esse le più importanti risultano gli interessi dei prestiti provinciali e comunali, gli interessi dei prestiti ipotecari, gli interessi degli sconti delle Banche, i redditi per la locazione di industrie, di diritti industriali ed altri oggetti, i quali non soggiacciono all'imposta sui terreni e sui fabbricati, nonché le rendite di ogni altra specie (con numerose eccezioni), gli interessi e dividendi delle carte-valori straniere.

129. Esenzioni. — Numerose però sono le fonti di entrata, le quali vengono esonerate dall'imposta, nè staremo qui ad elencarle, bastandoci di osservare che esse sono dovute vuoi a speciali riguardi giustamente usati agli Istituti che hanno per scopo la beneficenza, o la pubblica prosperità, o il mi-glioramento delle classi inferiori, vuoi ad impegni prece-dentemente presi dallo Stato, vuoi ad altre imposte più elevate. Così, ad esempio, non sono soggetti all'imposta gli interessi del debito pubblico, i quali pagavano in antece-denza un'imposta del 16 o del 2 0 % , a tenore della legge 20 giugno 1868. E così pure sono esenti tutti i nuovi de-biti governativi, la rendita in oro, la rendita della Co-rona, le obbligazioni ferroviarie governative.

Sono anche esenti le persone i cui proventi sono sog-getti all'imposta sulla rendita, e che nè per se stessi, nè in unione con i loro proventi derivanti da altri fonti, non superano annualmente l'ammontare di 600 fl. (§ 125, 7).

130. Saggio dell'imposta. — Secondo il § 131 il saggio dell'imposta per le poche carte-valori che vi soggiacciono • realmente è del 10%, ma è del 3"/« per i redditi provenienti dalla locazione d'industria, dell' 1,50 °/o per gli interessi dei depositi delle Casse di risparmio, per le Cooperative e le Casse di previdenza privilegiate ed inoltre per le lettere di pegno degli Istituti ipotecari, delle Casse di risparmio non miranti al profitto, ma basate sulla mutualità, e finalmente per le obbligazioni garantite degli Istituti di credito agri-colo; per tutte le altre entrate di questa categoria l'im-posta è del 2 % .

In tutto questo variare di tassazioni, di esenzioni e di saggi, sarebbe vano ricercare un unico criterio direttivo, dovendosi piuttosto ritenere che le varie disposizioni intorno l'imposta sugli interessi non sono il frutto di un pensiero scientifico, ma solo il compromesso di tendenze economiche e di partiti politici in contrasto.

VI.