I. — IN FRANCIA.
172 Premessa. — Nei capitoli precedenti noi abbiamo cercato di riassumere quali sia l'imposizione diretta della ricchezza mobiliare, secondo il diritto positivo in Francia, in Inghilterra, in Prussia, in Austria ed in Italia, cioè nei grandi Stati unitari più civili d'Europa.
E ciò non abbiamo fatto per pura curiosità di erudito, che s'interessa di raffrontare l'uno con l'altro i sistemi esistenti, ma per trarre dallo studio comparato degli ordi-namenti attuali dei criteri che ci servissero di guida nel giudizio sulla nostra imposta di ricchezza mobile e sulla sua riforma.
Sino adesso però ci siamo limitati esclusivamente ad esporre elementi di fatto, ora è necessario che diciamo il nostro giudizio sui varii ordinamenti vigenti, ricordando al lettore che il nostro concetto di giustizia applicata al-l'imposta, lo abbiamo manifestato nella prima parte di questo volnme, alla quale continuamente ci richiameremo col pensiero.
173. Giudizio su l'imposta personale-mobiliare. — La Francia colpisce la ricchezza mobiliare con cinque
im-e finim-estrim-e, l'imposta sullim-e patim-enti, l'imposta sul rim-eddito dim-ei valori mobiliari, e quelle che abbiamo chiamato imposte sul lusso.
L'imposta personale mobiliare ripartita sulla base del
valor-locativo, ha cessato, poco dopo la sua introduzione,
di essere un'imposta assisa esclusivamente sul reddito mo-biliare ed è divenuta un'imposta diretta sul consumo, che colpisce indistintamente tutte le sorgenti del reddito, in proporzione del valor-locativo. Ma la maggior parte dei Comuni si è rifiutata di applicare sic et simpliciter un'im-posta la quale t r a s c u r a di considerare che uno stesso valor locativo corrisponde a redditi molto differenti a se-conda delle varie località, del prezzo della pigione e del n u m e r o delle persone di famiglia, e così sono stati creati dei modi d'accertamento di valor locativo certamente più equabili e razionali, ma che si trovano in aperto contrasto con le disposizioni della legge, mentre, per giunta, questo contrasto con le disposizioni della legge non è uniforme, ma varia nelle diverse parti dello Stato. In tali condizioni non c'è nemmeno bisogno di qualsiasi apprezzamento; basta aver esposto la condizione delle cose per essere persuasi che quest'imposta vien meno alle più elementari richieste della giustizia e della tecnica tributaria, e per a u g u r a r e che u n a buona riforma — in F r a n c i a non altrimenti che in Italia sempre promessa e mai eseguita — sostituisca quest'imposta che porta con sè tutte le conseguenze della precipitazione e della leggerezza con cui fu introdotta, con forme meno bislacche di tassazione.
174. Sull'imposta delle porte e finestre. — Non dissimile giudizio si deve dare dell'imposta sulle porte e finestre, contro la quale è anche superfluo ripetere tutte le critiche, d'altronde assai assennate, che contro di essa in ogni tempo si elevarono accusandola d'essere in antitesi con ogni ra-zionale concetto di giustizia tributaria, e di costituire un ostacolo a che l'interno delle abitazioni venga abbondan-temente vivificato da
175. Sull'imposta delle patenti. — Ma anche sul sistema della patente un giudizio non può essere che sfavorevole. Infatti questo sistema protende di voler conciliare la ri-cerca d'un reddito medio, tipico, inerente ad una data in-dustria esercitata nel seno di una data popolazione, in determinate condizioni di strumenti e di mano d'opera, con il continuo variare della tecnica moderna, con lo sviluppo dei mezzi di trasporto, con il sistema della libertà industriale e di una più o meno ampia concorrenza estera (1). Inoltre con questo metodo non si può constatare, come os-serva il Wagner in modo sufficientemente sicuro il pro-dotto netto, perchè, « da una parte non vengono presi in considerazione fattori, come la personalità dell'imprendi-tore altrettanto, ed anche più importanti per la determi-nazione del reddito netto, che i segni esteriori, e dall'altra manca una misura dell'importanza con cui i singoli segni esteriori concorrono nella formazione del prodotto ».
Per fermo si deve riconoscere che la legislazione cerca con ogni cura di raggiungere risultati meno imperfetti, mediante una casuistica sempre più minuta e complicata in relazione dei segni esteriori, sicuramente si deve am-mettere che, dato il metodo indiziario, l'Amministrazione ne ha ricavato il massimo che esso potesse dare; ma con tutto ciò il metodo della patente rimane ancor oggi e ri-marrà sempre incapace di dare risultati soddisfacenti.
175bl". Sull'imposta sul reddito dei valori mobiliari. — In quanto all'imposta sul reddito dei valori mobiliari rite-niamo che il trattamento differente anzi opposto tra red-dito e redred-dito non si possa in alcuna guisa giustificare. Intanto noi incliniamo a credere che l'esenzione della rendita pubblica più che a considerazioni di principio sull'ammissibilità giuridica di una tale imposizione, e «1 timore che la sua tassazione ne farebbe diminuire il valor capitale — provocando un certo discredito allo Stato — sia dovuta a considerazioni d'ordine molto meno elevato, vale a dire al proposito di favorire i detentori di cartelle della
rendita pubblica — parte considerevole della classe domi-nante — esentandoli dal molesto dovere di contribuire alle spese dello Stato, precisamente come durante Yancien
regime si esentavano i nobili, il clero e l'alta burocrazia.
Marx non aveva poi tutti i torti quando scriveva che il credito pubblico è il vero credo del capitale (1).
(1) V. contro DB VITI : Lezioni litografate di Scienza delle Finanze Roma, 1902-03, pp. 292-295. Il D. V. impugna l'imposta sugli inte-ressi del Debito pubblico, fondandosi su due motivi: 1° Se si par-tisse dal principio che cosi il mutuante a titolo economico-privato, come il mutuante a titolo pubblico, dovessero essere egualmente trattati, la conseguenza sarebbe che ad ogni aumento d'imposta si dovrebbe lasciare al creditore la scelta, o di avere la restituzione del capitale, o di subire la riduzione degli interessi, ossia si do-vrebbe fare la conversione del Debito pubblico. Ma ciò non è sempre praticamente opportuno. 2» Egli .ammette che garantendosi la libertà d'imposta nel momento dell'emissione del prestito, quando sopraggiunga un inasprimento, il quale non può riguardare tale categoria di redditi, i possessori di cartelle assisterebbero a un aumento del valore capitale da esili mutuato di fronte ai mutuanti privati, poiché mentre il saggio degli interessi privati si abbassa, il saggio degli interessi pubblici si tiene allo stesso livello. Ma egli crede che l'obbiezione non regga, poiché quando la domanda delle cartelle aumenta a segno da far superare il valor nominale di esse, lo Stato può allora procedere alla conversione, poiché trova certamente il mercato disposto a subire una riduzione degli interessi, giacché nelle industrie colpite dalle imposte non si tro-verebbe un saggio di rimunerazione superiore. Questi due motivi non ci sembrano giusti. Per quanto si riferisce al primo, osserviamo che il creditore dello Stato, nei paesi dove è in vigore l'imposta sugli interessi della rendita pubblica, sa già che egli non può rice-vere il capitale prestato allo Stato ogni volta che lo desideri: questo è uno degli inconvenienti intrinseci alla natura del Debito pub-hlico, coi quali il creditore sconta la maggiore sicurezza del pa-gamento degli interessi che lo Stato gli offre di fronte a un cre-ditore privato. E per ciò che si attiene al secondo motivo, noi siamo d'avviso che l'accennato inasprimento d'imposta non riesca a diminuire il saggio dell'interesse in modo sensibile (Cfr. § 19), in ogni modo osserviamo, che una volta ammessa questa diminu-zione degli interessi, dove non c'è l'imposta sui mutuanti a titolo
L'esenzione dei crediti ipotecari, chirografari, ecc., è dovuto a ciò che, come si è detto, si ritiene che tale imposta verrebbe, almeno in parte, trasferita dai creditori ai de-bitori. Nè potrebbe avvenire altrimenti (Cfr. § 19). Ma con tutto questo l'esenzione non è ancora giustificata, perchè non si comprende la ragione per cui debba sfuggire all'im-posta questa specie di capitale, mentre tutte le altre vi sottostanno, e mentre nella moderna vita economica non è affatto vero che il debitore sia in ogni caso un essere debole verso cui sia giustizia usare dei riguardi e dei favori speciali. L'argomento è tanto noto che non abbisogna di chiosa.
176. Sulle imposte sul lusso. — E finalmente circa le imposte sul lusso, altrettanto care al dilettantismo finan-ziario, quanto poco pregiate della scienza, diremo che, a nostro avviso, queste forme di tassazione possono evitare la critica, solo in grazia della loro modestia, cioè solo nel caso in cui siano molto temperate e sopratutto non abbiano la pretesa di compensare le imposte sul consumo, che gra-vano specialmente sulla parte meno agiata della popolazione.
177. La tassazione diretta francese nel suo complesso. — Nel loro complesso le imposte dirette francesi sulla ricchezza mobiliare rappresentano l'esempio più tipico della tassazione sul prodotto secondo segni esteriori, della quale partecipano a tutti i pregi e difetti.
Dei pregi il principale consiste nella mancanza di ogni molesta investigazione da parte del fisco nelle condizioni personali del contribuente, un vantaggio al quale sembra che i Francesi tengano più d'ogni altro popolo, ma che viene di gran lunga superato dagli inconvenienti causati
economico-pubblico, essi godono di un indebito vantaggio per tutto il tempo che corre tra l'inasprimento dell'imposta sugli altri inte-ressi, e la conversione della rendita, l'epoca della quale i detentori di cartelle con tanto maggior vigore cercherebbero di procrastinare, quanto maggiore fosse la differenza tra il saggio corrente dell'in-teresse e quello di cui essi godono.
dalla mancanza di uniformità e di elasticità di questo si-stema d'imposte. Le imposte sul prodotto secondo segni esteriori non possono essere uniformi, perchè non si co-nosce a sufficienza con quale misura ogni singolo segno esteriore concorra alla formazione del prodotto, nè pos-sono essere elastiche perchè ogni aggravamento di esse, appunto in causa della loro ineguale distribuzione sui singoli generi e le singole specie di prodotto, non fa che aggravare quella sperequazione, che può essere sopportata solo in forza della mitezza del saggio e della lunga abitu-dine. Ed inoltre il gruppo d'imposte ora considerate ha anche il difetto di non colpire tutti i prodotti, che pure do-vrebbero essere compresi in un'imposizione sul prodotto: tutto ciò costituisce un insieme di cose per cui le imposte mobiliari della Francia appariscono inferiori alle esigenze della giustizia e della tecnica finanziaria, e incapaci di of-frire un esempio degno d'imitazione.
II. — IN INGHILTERRA.
178. VIncome-tax e la sua elasticità. — In Inghilterra
1'Income-tax non colpisce solo la ricchezza mobiliare, come
la nostra imposta di ricchezza mobile, ma tutte le entrate del contribuente. Il suo più grande vantaggio è la propria elasticità, in virtù della quale può facilmente venire au-mentata in caso di bisogno, come si è verificato anche re-centemente durante la guerra del Sud-Africa.
Ma questa elasticità è alla sua volta un effetto del saggio moderato col quale in Inghilterra viene imposto il reddito; in Italia un aumento dell'imposta sulla ricchezza mobile non solo sarebbe intollerabile, ma non getterebbe che uno scarso aumento di prodotto, appunto per l'eccessiva al-tezza del saggio. Le categorie B, C, D ed E
di ricchezza mobile, nel 1900 diedero al Tesoro un'entrata di 13.711.336 L. st., corrispondenti a 342.7 milioni di fr. (1). Nel 1899-900 la nostra imposta di ricchezza mobile diede 289 milioni di fr.: le entrate di ricchezza mobile inglesi sono dunque superiori di circa '/« nostre, mentre la differenza tra la ricchezza mobiliare inglese ed italiana è enormemente maggiore. Una prova di più dell'altezza delle nostre aliquote!
179. Altra particolarità dell'Income-tax. — Come ab-biamo già notato l'imposta è proporzionale, ma le esenzioni e le detrazioni accordate ai redditi inferiori alle 700 L. ster-line (17.500 fr.), la fanno apparire una vera imposta regres-siva ed hanno molto largamente esplicato il pensiero di risparmiare i redditi minori, non ostacolando con l'opera del fìsco il formarsi e lo svilupparsi delle piccole fortune. Il carattere tecnico dell'imposta fu molto bene definito dal Vocke con queste parole: un sistema d'imposta sul prodotto con momenti d'imposta sul reddito. Infatti il ca-rattere d'imposta sul prodotto si trova nettamente nella separata tassazione delle varie parti del reddito, ma i mo-menti d'imposta sul reddito si fanno subito notare nella unificazione delle varie parti di reddito, per ciò che ri-guarda le esenzioni dei redditi minori e le detrazioni con-cesse ai redditi inferiori ad una certa somma, e nel diritto di una compensazione tra guadagni e perdite delle diverse imprese di uno stesso contribuente, ecc.
180. La mancata discriminazione del reddito. — Il difetto principale dell'imposta consiste nell'eguaglianza di trattamento fatta a redditi di qualità differente, per cui vengono uniformemente colpiti i redditi spontanei e per-manenti e quelli faticosi e temporanei. Ed è precisamente contro questa negata discriminazione dei cespiti di fronte all'imposta che si appuntano le critiche, le quali se furono
riconosciute giuste anche da uomini di Stato (1), non riu-scirono ancora a modificare la legislazione su questo punto.
Da questo lato la nostra imposta di ricchezza mobile rappresenta un progresso di fronte a \ Y I n c o m e - t a x .
181. L'Income-tax nel suo complesso. — Ma nel suo complesso e a malgrado dei suoi difetti, che con l'andare del tempo potranno essere eliminati, l'Income-tax merita l'ammirazione dello studioso, perchè essa per prima in Europa è riuscita a spezzare la rigidità e le sperequa-zioni delle antiche imposte obbiettive sul prodotto, perchè essa permette di far fronte ad improvvisi aumenti di spesa senza ricorrere — o almeno ricorrendo molto meno che se essa non esistesse — a forme di tassazioni moleste e vessatrici, e perchè finalmente, con le sue alte esenzioni e detrazioni, non ostacola per opera del fisco, ossia dello Stato, il formarsi e lo svilupparsi delle minori fortune. Questo magnifico risultato, sia detto in omaggio alla ve-rità, se è in parte il prodotto dell'opera di uomini emi-nenti, e specialmente di Guglielmo Peel, che per intro-durla e mantenerla ebbe a sostenere le ingiurie e le diffamazioni dei conservatori della sua epoca, è dovuto per la più gran parte a quel felice insieme di eventi che fe-cero dell'Inghilterra non solo la regina dei mari, ma anche delle industrie, rendendo possibile l'immenso sviluppo di ricchezza che forma il vanto e la forza dell'isola for-tunata.
(1) Il 18 marzo 1853 Glastone diceva: u Io non nego che la si-tuazione dei professionisti non meriti tutte le nostre simpatie ». Ed il 18 maggio dello stesso anno : « Io ho dichiarato che il peso imposto alla proprietà è assai diseguale da quello che grava sul-l'intelligenza e sull'ingegno. Io non ho contestato l'opinione ge-nerale che l'opinione e l'ingegno sono imposte troppo gravemente in confronto della proprietà ». CHAILLEY, op. cit.