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Profilo dell'imposta di ricchezza mobile

146. Premessa. — A differenza di quanto abbiamo fatto per gli altri Stati, non riassumeremo per il nostro la storia delle imposte dirette sulla ricchezza mobiliare. E la ra-gione ne è ovvia: la storia di quest'imposta (come del resto la storia di tutto il sistema tributario italiano), è alla portata di tutti ; il nostro illustre maestro, l'on. prof. Giulio Alessio, l'ha tracciata con mano sicura nel suo poderoso « Saggio sul sistema tributario italiano > il quale trova il suo complemento nella recentissima opera dell'ex-deputato Achille Plebano: Storia detta finanza italiana dalla

co-stituzione del Regno alla fine del secolo XIX.

Ci limiteremo quindi a brevemente descrivere i caratteri essenziali dell'odierna imposta di ricchezza mobile e ad esporre i più notevoli progetti di riforma per dare poi il nostro giudizio sulle une e sugli altri.

147. Oggetto dell'imposta. — L'imposta italiana di ric-chezza mobile è un'imposta generale su tutti i redditi mobiliari e del lavoro. Come l'imposta sui terreni e quella sui fabbricati colpiscono il reddito che deriva al proprie-tario del possesso fondiario, così l'imposta di ricchezza mobile colpisce il reddito derivante dal possesso del capi-tale (interesse, profitto), o dall'esercizio dell'attività per-sonale (salario, stipendio).

148. Soggetto dell'imposta. — All'imposta è soggetta ogni persona fisica o giuridica sì dello Stat» che s t r a v e r a pe i redditi di ricchezza mob.le che ha nello Stato. Al con rario di quanto è disposto in Austria ed m Prussia, ed in opposizione con la logica dell'imposta, il « t M i n o viene per conseguenza esentato dall'imposta sui redditi d n e -r e z z a mobile che egli eventualmente -rit-ragga dall este-ro.

149. Ripartizione dei redditi secondo l'origine. - I red-diti di ricchezza mobile sono divisi in 5 classi a seconda

della loro origine. . Alla categoria A* appartengono secondo la legge 2».

lu-glio 1894 gli interessi ed i premi dei prestiti emessi dagli enti pubblici o garantiti dallo Stato, ed i premi e le lotterie

di ogni specie. , Alla cat A2 tutti gli altri redditi dipendenti dall impiego

del capitale non contemplati nella categoria precedente, cioè non emessi dagli enti pubblici, ne garantiti dallo Stato. , , .

Alla categ. B, appartengono quelli che la legge chiama redditi misti, ossia i redditi industriali e commerciali,

pro-dotti dal concorso del capitale e dal lavoro.

Alla cat. C appartengono i redditi provenienti dal solo lavoro, come l'esercizio di un'arte, di un mestiere, di u n a professione. . .

Alla cat. D appartengono i salari, stipendi o pensioni pagati dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni.

150 Discriminazione dei redditi. - La ripartizione del reddito p r o v e n i e n t e d a l l a ricchezza mobiliare nelle cinque ri-cordate categorie, deriva non solo dalla differenza economica dei singoli redditi e dall'opportunità di diversi procedimenti nella tassazione (per ritenuta, per ruoli), ma specialmente dalla volontà di tassare differentemente redditi che sono differenti in riguardo alla origine, alla durata, alla fissità, alla sicurezza, alla negoziabilità.

151. Saggio dell'imposta. - Con la legge 22 luglio 1894, n. 339, sui provvedimenti finanziari, la aliquota nominale

uniforme dell'imposta fu elevata dal 12 al 2 0 % . Senonchè a quest'aliquota non viene assoggettato il reddito netto del contribuente, ma il cosidetto reddito imponibile, che si ot-tiene dal netto mediante riduzioni varianti con il variare delle categorie della imposta.

152. Per la cat. A'. — I redditi della cat. A\ essendo i più duraturi ed i più solidi, perchè direttamente o indi-rettamente garantiti dallo Stato o dagli enti pubblici

mi-40

nori, vengono colpiti per —--, ossia per l'intiero loro am-40

montare. Come si sa, prima del 1894 questi redditi erano pure colpiti per l'intero loro ammontare, ma pagavano solo l'aliquota del 1 3 , 2 0 % . Urgenti necessità finanziarie costrinsero in quel tempo l'on. ministro Sonnino a prele-vare quattrini dove se ne trovavano, e l'aumento generale dell'aliquota dal 12 al 2 0 % non fu che un ripiego per col-pire specialmente gli interessi della rendita dello Stato, senza ricorrere ad una conversione che allora non era possibile. Il provvedimento adottato dall'on. Sonnino fu certamente estremo, ma glie ne va data lode, perchè — con le idee prevalenti negli ordini dominanti — la via da lui scelta era la migliore per salvare dall'imminente rovina le finanze dello Stato.

153. Per la cat. A3. — I redditi della cat. A2 essendo or) considerati meno solidi sono soggetti all'imposta per i ^ del loro ammontare, cioè pagano il 1 6 % del reddito ef-fettivo.

154. Per la cai. B. — Maggiori detrazioni vengono ac-cordate per i redditi della cat. B, ossia per i cosidetti red-diti misti. Qui anzitutto si deve colpire il reddito netto e la riduzione si fa secondo certe norme stabilite dalla legge, la quale dice che si devono detrarre le spese di produzione, come il consumo di materie gregge e strumenti, le mercedi degli operai, il fitto dei locali, le commissioni di vendita e simili.

Accertato una volta il reddito netto questo viene colpito Per i d e l s u o valore, ossia paga il 10 ' / . del suo

am-40 montare.

Alla cat. B appartengono anche i redditi delle industrie agrarie secondarie, esercitate dal proprietario del fondo, come l'armentizia, la serica, l'olearia, l'enologica, quella della produzione del carbone, ma solo nella misura in cui eccedono i prodotti del fondo stesso.

Viene inoltre colpito il reddito agrario se percepito da persone estranee alla proprietà del fondo: differenza di trattamento che noi. a malgrado le sottili ed ingegnose difese del Flora (1), persistiamo a ritenere assolutamente ingiustificabile.

I redditi minori di questa categoria godono di alcune esenzioni e detrazioni di cui ci occuperemo a suo luogo. 155. Per le cat. C e D. — Per quanto si riferisce alla cat. C che comprende i redditi provenienti dal solo lavoro, la legge accorda un coefficiente di riduzione alquanto più elevato, stabilendo che per questa categoria il reddito netto

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od effettivo sia ridotto di ossia che il reddito netto sia colpito da un'imposta del 9°/„. Sono poi accordate le stesse esenzioni e detrazioni che alla categoria B come si vedrà a suo luogo.

Ed infine alla cat. D appartengono gli stipendi, pensioni ed assegni in danaro o in natura, corrisposti dallo Stato, dalla Provincia e dai Comuni. A questi redditi viene

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cessa una riduzione di ossia il reddito è colpito con un'imposta del 7,50 % . Anche per le esenzioni e detrazioni accordate ai redditi inferiori di questa categoria si rimanda il lettore al capitolo seguente.

(1) FLORA, L'Imposta sui redditi della ricchezza mobile, pag. 51. Milano, 1898.

II.