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L’influenza del Senato statunitense in Europa: brevi cenni alla seconda

Nel documento Seconde Camere: modelli a confronto (pagine 75-79)

Europa: brevi cenni alla seconda Camera belga

e spagnola

Per quanto le seconde Camere belga e spagnola siano figlie del modello francese del 1795, nel corso degli anni hanno rivendicato una funzione diversa e la necessità di rispondere a interessi più prettamente territoriali, tipici del prototipo statunitense.

R. Tutinelli, Le Camere alte nei Paesi extraeuropei, Servizio studi del

156

Per una continuità logica del discorso si tratterà dell’evoluzione di queste due Camere alte in altra sede, ma è qui opportuno fare un breve cenno all’art. 69, I comma, della Costituzione spagnola, che dichiara <<El Senado es la Cámara de

representación territorial>>.

La portata di tale affermazione è mitigata sia dall’art. 2 della Cost., in base al quale <<La Constitución se fundamenta en la

indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles >>, sia dal fatto che i criteri di 157

selezione, previsti nel medesimo articolo 69, dai commi 2, 4 e 5, sono misti, e solo una modesta componente dei senatori è scelta dai legislativi delle Comunidades autonomas, mentre la restante parte è eletta direttamente dal popolo su base provinciale.

Per ciò che attiene al Belgio, si noti solamente che, a seguito della revisione costituzionale del 1993, esso è divenuto uno stato federale e in conseguenza di ciò la seconda Camera ha mutato veste al fine di rispondere a esigenze di tutela linguistica e identitaria delle tre Comunità che compongono il patrimonio culturale della nazione: l’art. 67, nn. 3 , 4 e 5 , della Costituzione belga parla 158 159 160

di Comunità fiamminga, francese e germanofona.

Nonostante l’art. 2 subito dopo riconosca il diritto all’autonomia

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<<nacionalidades y regiones que la integran>>.

Art. 67, n. 3 Costituzione belga: <<dix sénateurs désignés par le Conseil de

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la Communauté flamande, dénommé Conseil flamand, en son sein>>.

Art. 67, n. 4 Costituzione belga: <<dix sénateurs désignés par le Conseil de

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la Communauté française en son sein>>.

Art. 67, n. 5 Costituzione belga: <<un sénateur désigné par le Conseil de la

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CAPITOLO III


IL MODELLO BUNDESRAT

SOMMARIO: 1. Dalle tribù alla Confederazione di Stati. — 2. Lo stato Federale. — 3. Dalla Caduta del terzo Reich alla fase costituente. — 4. Il Grundgesetz. — 5. Le funzioni del Consiglio federale. — 5.1. La funzione legislativa. — 5.2. La funzione giurisdizionale. — 6. La riforma costituzionale del 2006 (Föderalismusreform I). — 7. Il Bundesrat è una seconda camera? 8. il Bundesrat Austriaco. — 8.1. L’Austria: da Stato centralizzato a federale. — 8.2. Il Bundesrat tedesco e quello Austriaco a confronto.

1. Dalle tribù alla Confederazione di Stati

Il patrimonio storico della Germania presenta la caratteristica di prendere le mosse da una pluralità di entità statali indipendenti, che, dopo la caduta dell’Impero romano, per molti secoli interagiscono tra loro in assenza di un punto focale che colmi le distanze culturali, linguistiche e politiche tra i singoli stati.

La frammentazione territoriale che caratterizza la Germania origina dal fatto che essa è, prima che uno stato, un’unione di tribù stanziate nell’Europa del centro-nord, molte delle quali entrano a far parte prima dell’Impero di Carlo Magno e dopo del Sacro Romano Impero (c.d. Primo Reich).

Fino alla Pace di Westphalia (1648) non è ancora avvertito il sentimento di nazionalismo, che si evolve solo dopo l’introduzione del concetto di stato . 161

A. Gunlicks, The Länder and German federalism, Manchester, Manchester

161

Per questo motivo, durante il Sacro Romano Impero (843-1806), a legare insieme i vari frammenti territoriali autonomi, impedendo che essi si facciano arbitrariamente guerra, è la rete di rapporti che si instaura tra i vari stati attraverso le Diete . 162

Queste ultime sono assemblee all’interno della quali dapprima tutti gli uomini liberi e, a partire dalla Dieta permanente di Ratisbona (Immerwährende Reichstag ), i principi o i loro 163

ambasciatori discutono delle questioni di interesse comune, rendendosi portavoce dei rispettivi esecutivi . 164

Dopo il congresso di Vienna, il principio federale è difeso dalle spinte unitarie attraverso la Dieta di Francoforte (1815-1848 e 1849-1866), una Confederazione di Stati, i cui delegati votano in linea con le istruzioni dei governi dei singoli Länder.

Da questo breve excursus storico si possono dunque già identificare delle istituzioni che rappresentino le istante territoriali, ma una seconda camera rappresentativa degli stati, per la prima volta, viene costituzionalizzata solo il 28 marzo del 1849, con la Costituzione di Paulskirche.

È importante menzionare la Costituzione di Paulskirche, ispirata alla rivoluzione francese, perché anche se essa è destinata a

G.S. Pene Vidari, Storia del diritto: Età medievale e moderna, Torino, G.

162

Giappichelli, 2014, pp. 166 ss.

M. Kotzur, Federalism and Bicameralism - The German << Bundesrat >>

163

(federal council) as an atypical model, in J. Luther, P. Passaglia, R. Tarchi (a cura di), A World of Second Chambers: Handbook for Constitutional Studies on Bicameralism, cit., pp. 257-290.

F. Palermo, Il ruolo delle assemblee legislative dei Länder nel sistema di

164

governo tedesco: dall’emarginazione strutturale ai nuovi scenari della stagione delle riforme, in Revista Brasileira de Direito Constitucional, n. 10, 2007, pp. 295- 311.

non trovare attuazione e a rimanere un progetto, al suo interno è delineata un’innovazione.

Tale Carta costituzionale prevede un parlamento composto dalla Volkshaus, ovvero la camera elettiva, e dalla Staatenhaus, la seconda Camera rappresentativa degli stati, designata per metà dai governi e per metà dai parlamenti dei Länder della Confederazione tedesca (Staatenbun) . 165

Non è, però, quest’ultima a costituire l’antenato diretto dell’attuale Bundesrat, perché ancora non si ha uno stato federale, in quanto la federazione degli Stati tedeschi, nati in seguito alla Restaurazione (1815) dall’accordo dei principi, non andava ad incidere sull’autonomia delle singole entità territoriali . 166

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