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L’evoluzione del Senato belga: le riforme del 1993 e del 2014

Nel documento Seconde Camere: modelli a confronto (pagine 148-155)

4. Proposte di un senato corporativo in Italia: il ruolo della Democrazia

2.2. L’evoluzione del Senato belga: le riforme del 1993 e del 2014

Prima di procedere con l’esame delle variazioni relative alla formazione della Camera alta belga — la cui composizione è disciplinata agli artt. 67-73 Cost. — è necessario soffermarsi sulle differenze linguistiche che, fin dall’inizio della nascita della Monarchia parlamentare (1831), caratterizzano questa Nazione . 294

Le influenze linguistiche che differenziano il Belgio sono tre e sono il fiammingo a nord, ovvero nelle Fiandre, il francese a sud, ovvero nella Vallonia, e infine il tedesco a est.

In virtù di queste diversità e delle conseguenti rivendicazioni in ordine al riconoscimento delle varie identità linguistiche, negli ultimi trent’anni del XX secolo sono intervenute a livello statale delle riforme, che hanno portato, nel 1993, alla trasformazione dello stato da unitario a federale . 295

Le autonomie riconosciute con la riforma costituzionale del 1993 si basano su due distinti ordini di interessi: le identità linguistiche si riflettono nelle tre Comunità, mentre quelle territoriali nelle tre Regioni diverse per condizioni socio- economiche.

E. Witte, La question linguistique en Belgique dans une perspective

294

historique, in Pouvoirs, 2011, n. 136, 2011, pp. 37-50.

M. Verdussen, El federalismo belga, in Cuadernos de Alzate : Revista vasca

295

Oggi il Belgio è dunque composto da tre Regioni (la Vallonia, le Fiandre e Bruxelles-Capitale) e tre Comunità (francofona, fiamminga e germanofona), ma solo tra la regione delle Fiandre e la Comunità neerlandese vi è una perfetta simmetria tra identità territoriale e linguistica . 296

Infatti nella Vallonia sono incluse, a est, anche le zone in cui è parlato il tedesco, mentre nella Regione di Bruxelles-Capitale si parlano sia il francese che l’olandese.

In considerazione di ciò, ed essendo previsto in Costituzione il diritto per ogni Regione e Comunità di avere un proprio organo legislativo ed esecutivo — ma non una propria Costituzione —, solo la Regione della Vallonia e la Comunità neerlandese, i cui interessi identitari coincidono, hanno un Parlamento e un Governo comune . 297

La struttura federale del Belgio non trasforma la seconda Camera in un’Assemblea federale, in quanto, più che gli interessi territoriali, sono rappresentati nel Senato i gruppi linguistici . 298

Oltre a ciò si consideri che, fino al 2014, più della metà dei membri della seconda Camera, essendo eletti a suffragio universale e diretto, riflettono il principio unitario e non federale.

Infatti, a partire dal 1993 — e fino al 2014 — quaranta (di cui venticinque di lingua olandese e quindici di lingua francese) dei

E. A Ferioli, Il Belgio, in P. Carrozza, A Di Giovine, G. F. Ferrari (a cura di),

296

Diritto Costituzionale Comparato, cit., pp. 293-325

G. Conti, Il processo di federalizzazione e la crisi politica del 2011 in

297

Belgio, in Nomos, n. 2, 2012, pp. 1-31.

J.S. Martinez, Horizontal Structuring, in M. Rosenfeld, A. Sajo (a cura di),

298

Comparative Constitutional Law, Oxford, Oxford University Press, 2012, pp. 561 ss.

settantuno senatori sono eletti direttamente e su base nazionale. Inoltre, ventuno senatori sono eletti indirettamente dai parlamenti delle Comunità: i parlamenti fiammingo e francese eleggono ciascuno dieci membri, mentre un senatore è eletto dalla Comunità di lingua tedesca.

Infine, oltre ai senatori di diritto, vi sono dieci membri cooptati, di cui sei eletti dai senatori fiamminghi e quattro dai senatori francofoni.

Si può dunque osservare che anche i componenti della Camera alta, sebbene eletti indirettamente, vanno a rappresentare gli interessi culturali e linguistici, ma non quelli territoriali di cui dovrebbe essere portavoce una Camera federale . 299

Con la riforma del 2014 viene modificato l’art. 67 Cost., che oggi prevede un numero di seggi ridotto da settantuno a sessanta e una Seconda Camera del tutto eletta indirettamente.

Cinquanta dei sessanta senatori sono designati dai parlamenti delle Regioni e delle Comunità tra i propri membri (e da ciò emerge una similitudine con la seconda Camera austriaca): un membro è designato dal parlamento della Comunità germanofona, dieci membri sono <<désignés>> dal Parlamento della Comunità francese, mentre il Parlamento della Regione della Vallonia ne designa otto e il gruppo linguistico francese del Parlamento della Regione di Bruxelles altri due, infine ventinove senatori sono designati dal Parlamento fiammingo <<en son sein ou au sein>>

A. Mastromarino, Il Federalismo Disaggregativo: un percorso

299

del gruppo linguistico neerlandese del Parlamento della regione di Bruxelles . 300

I rimanenti dieci senatori sono membri cooptati, ovvero eletti dai senatori olandesi (6 membri) e francofoni (4 membri).

Dunque, oltre all’eliminazione dei senatori di diritto, non sono più previsti dalla Costituzione componenti della seconda Camera eletti direttamente dal popolo e quindi rappresentanti della Nazione.

Ciò, però, non comporta la trasformazione automatica del

Sénat in una Camera territoriale federale e ciò anche in relazione

alle modifiche apportate dalla riforma del 2014 agli artt. 74, 77 e 78 Cost., inerenti al procedimento legislativo.

A partire dal 1993, i due rami del Parlamento non condividono più in maniera paritaria la funzione legislativa, nonostante tale parità facesse salve determinate e circoscritte priorità riconosciute alla Camera dei Rappresentanti, come il diritto di votare per prima le leggi in materia finanziaria.

A un bicameralismo perfetto, in cui il Senato rivestiva il ruolo di Camera di riflessione sullo stampo del modello francese — ma che si differenziava da esso in virtù del fatto che il diritto d’iniziativa era riconosciuto alla prima o alla seconda Camera e al Re indifferentemente — si sostituisce la diversificazione dell’esercizio della funzione legislativa a seconda delle materie in oggetto . 301

R. Tutinelli (a cura di), La Costituzione del Belgio dopo la sesta riforma

300

dello Stato, servizio studi del Senato della Repubblica, n. 150, 2014, pp. 1-173. F. Amez, Le bicaméralisme après la sixième réforme de l’Etat, in CDPK, n.

301

Il procedimento legislativo ordinario, disciplinato agli artt. 78 a 81 Cost., prevede, fino al 2014, un intervento solo eventuale del Senato: il progetto di legge, già adottato dalla Camera bassa, può essere esaminato dalla Camera alta solo se ne fanno richiesta, entro quindici giorni, quindici senatori.

Entro sessanta giorni da tale data, qualora il Senato decida di emendare il disegno di legge, la prima Camera potrà, se non lo approva, emendare quest’ultimo a sua volta e dunque il testo tornerà nelle mani della seconda Camera, che potrà provvedere a una nuova modifica.

Giunti a questo punto il progetto di legge sarà trasmesso nuovamente alla Camera dei rappresentanti <<qui se prononce

définitivement, soit en adoptant, soit en amendant le projet de loi>>.

Le materie di cui all’art. 74 Cost., tra cui anche le leggi in materia finanziaria, prevedono invece — sempre fino alla riforma del 2014 — l’intervento sia in fase di iniziativa che di deliberazione della sola prima Camera e del Re.

Solo l’art. 77 Cost. delinea un iter legis in cui le Camere rivestono un ruolo paritario e dunque il testo, per divenire legge, necessita del consenso di entrambi i rami del Parlamento.

Con la riforma intervenuta nel 2014, il procedimento legislativo subisce ulteriori modifiche: non solo vengono modificati gli articoli 74 e 76, ma vengono anche abrogati gli articoli da 79 a 80 della Costituzione . 302

M. A. Orlandi, Alcune osservazioni sulla riforma del procedimento

302

legislativo e il ruolo del Senato, in P. Costanzo, A. Giovanili, L. Trucco (a cura di), Forum sul D.D.L. Costituzionale “Renzi-Boschi”: Dieci studiosi a confronto, Torino, G. Giappichelli, 2015, pp. 109 ss.

Ai sensi del nuovo articolo 74, la funzione legislativa non è più esercitata dalla sola Camera bassa e dal Re — derogando così all’art. 36 Cost., che sancisce che l’esercizio del potere legislativo sia esercitato <<collectivement par le Roi, la Chambre des

représentants et le Sénat>> — nelle sole quattro materie indicate

dal vecchio testo dell’articolo.

Infatti oggi il procedimento legislativo ordinario è monocamerale, in quanto non è previsto l’intervento del Senato, ma solo quello del Re e della Camera bassa (e a quest’ultima spetta sia la prima che la seconda lettura del testo in discussione), se non nelle materie espressamente indicate agli artt. 77 e 78 Cost . 303

L’art. 77 Cost., infatti, rimane invariato nel prevedere gli ambiti in cui le due camere hanno una posizione paritaria, tra le quali materie vi rientrano anche le leggi di revisione costituzionale.

Il fatto che il Sénat abbia parità funzionale in ordine al procedimento di revisione costituzionale è in linea con il modello statunitense e con le seconde Camere federali: le Comunità e le Regioni possono prendere parte a tale procedimento attraverso la seconda Camera.

L’art. 78 Cost. invece delinea le materie in cui il progetto di legge è trasmesso al Senato, che, entro quindici giorni può esaminarlo ed eventualmente emendarlo (non più entro sessanta giorni, ma trenta) se ne fa richiesta (c.d. droit d’évocation) la maggioranza dei senatori <<avec au moins un tiers des membres

de chaque groupe linguistique >>.

A. Mastromarino, Il (nuovo) Senato belga: una riforma in senso federale, in

303

Nel caso in cui il Senato modifichi il testo di legge, non è più previsto che la Camera, qualora intenda emendare a sua volta il disegno, ripresenti il progetto al Senato, e così via.

Dunque, una volta che la seconda Camera trasmetta il disegno di legge emendato alla Camera, quest’ultima <<se

prononce définitivement>>, sia che adotti il medesimo testo

approvato dalla Camera alta, sia che provveda ad emendarlo ulteriormente (c.d. dernier mot) .

A seguito delle modifiche, finalizzate a rendere il Senato belga più simile a una Camera federale, della composizione e delle attribuzioni della seconda Camera, essa è divenuta un ibrido tra il modello statunitense e quello francese.

Di quest’ultimo mantiene ancora oggi il ruolo di Camera di riflessione in relazione all’art. 143, II comma, Cost., che delinea il

Sénat come un’assemblea terza e imparziale con il compito di

pronunciare un parere motivato nel caso in cui sorga un conflitto di interessi tra il Parlamento federale, delle Regioni o delle Comunità . 304

Si consideri inoltre che l’art. 42 Cost. ancora oggi stabilisce che i membri di entrambi i rami del Parlamento rappresentano la Nazione, e ciò in contrasto con le istanze di cui dovrebbe farsi portavoce una seconda Camera federale.

Anche la seconda Camera belga, ispirandosi al prototipo inglese, madre di tutte le Camere alte, è estromessa dal rapporto fiduciario con il governo, che invece è legato alla Camera dei Rappresentanti.

A. Mastromarino, Belgio, Bologna, il Mulino, 2012, pp. 30 ss.

Nonostante ciò, qualora venga sciolta la prima Camera, automaticamente anche la seconda avrà la medesima sorte.

Nel documento Seconde Camere: modelli a confronto (pagine 148-155)