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Le ipotesi di conflitto di interesse

Nel documento Reelazi ione e ann nual le 20 017 (pagine 103-106)

Le azioni in materia di prevenzione della corruzione

5.3 La vigilanza sull’imparzialità dei funzionari pubblici

5.3.1 Le ipotesi di conflitto di interesse

Conflitti di interesse nell’ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

L’ANAC ha più volte chiarito che per conflitto di interesse deve intendersi la situazione in cui il soggetto che ricopre una carica pubblica sia al contempo titolare di un interesse privato, suscettibile di condizionare l’esercizio delle funzioni attribuite. In altre parole, l’interferenza tra la sfera istituzionale e quella personale del funzionario pubblico si ha quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia - anche solo

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potenzialmente - interessi privati in contrasto con l’interesse pubblico.

All’Autorità sono pervenute numerose segnalazioni e richieste di parere in tema di conflitti di interesse nell’ambito dei contratti pubblici, laddove, pur non avendo diretti poteri di intervento, sono stati indicati alle amministrazioni competenti i profili di criticità, perché ne valutassero le conseguenze sotto il profilo disciplinare, fermi restando gli altri eventuali profili di responsabilità. Da notare che, in quest’ambito, oltre alle fonti normalmente applicabili in materia di conflitti di interesse (articolo 6-bis della l. 241/1990, d.P.R. 16 aprile 2013, n.62, codici etici e di comportamento), il legislatore ha previsto una specifica disciplina normativa all’interno del Codice (articolo 42).

Alla luce di quanto stabilito dal suddetto articolo, questa Autorità si propone l’adozione di apposite linee guida alle stazioni appaltanti per l’adozione di misure di prevenzione dei conflitti di interesse nei contratti pubblici.

Un’ipotesi di conflitto di interesse ha riguradato un manager di Metropolitana Milanese S.p.A., società in house del Comune di Milano, in relazione all’affidamento di incarichi di progettazione. Nel caso in esame, l’Autorità ha ravvisato una possibile ipotesi di conflitto di interessi, atteso il ruolo sostanziale del manager in questione, responsabile della commessa e gestore del relativo

budget.

Preso atto che non risultava applicabile, ratione temporis, la disposizione specifica sul conflitto di interessi di cui all’art. 42 del Codice, l’Autorità ha evidenziato la sostanziale inefficacia delle previsioni del codice etico aziendale all’epoca vigente e l’assenza di misure specifiche e sistematiche di verifica del rispetto degli obblighi di comunicazione e astensione.

Preso atto di quanto comunicato dalla Società in merito alla revisione delle misure contenute nel codice etico aziendale e all’approvazione di disposizioni di più adeguate, nonchè delle iniziative di carattere disciplinare intraprese nei confronti del manager interessato, l’Anac ha rimesso al Comune di Milano l’attivazione delle procedure di vigilanza per l’adozione di specifiche misure di prevenzione della corruzione idonee a scongiurare il reiterarsi di simili situazioni, in qualità di amministrazione titolare dei poteri di controllo analogo e ha comunicato gli esiti dell’istruttoria, per quanto di competenza, alla Procura regionale della Corte dei Conti ed alla Procura della Republica.

In un altro caso, si è ravvisato un potenziale conflitto di interessi a carico di un RUP di una procedura di gara, indetta da un’amministrazione comunale, per l’affidamento del servizio di direzione lavori e coordinamento sicurezza nell’ambito di lavori di messa in sicurezza di un edificio scolastico; si trattava, in particolare, di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con invito rivolto ad almeno 5 soggetti sorteggiati nell’ambito di un

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albo di operatori economici.

Nel caso specifico, l’Autorità ha ritenuto che il RUP avrebbe dovuto comunicare alla stazione appaltante e al RPCT di trovarsi in posizione di potenziale conflitto di interesse rimettendo all’amministrazione di appartenenza la valutazione di tale comportamento sotto il profilo disciplinare.

Conflitti di interesse in ambito accademico-universitario.

Nel corso dell’anno 2017 si è registrato un incremento delle segnalazioni relative a situazioni di conflitto di interessi, attuali o potenziali, in ambito universitario.

A seguito di una segnalazione ricevuta, con delibera n. 384 del 29 marzo 2017, l’Autorità si è espressa in merito al presunto conflitto di interessi di un membro della commissione esaminatrice nominata da una Università nell’ambito della procedura valutativa indetta per la copertura di un posto di professore ordinario.

Nel caso di specie, l’Autorità ha constatato che il professore designato nella commissione valutativa ha in concreto intrattenuto rapporti accademici e di ricerca con entrambe le candidate che hanno preso parte alla procedura, in quanto studiose afferenti al suo stesso settore scientifico disciplinare.

Tuttavia, alla luce delle disposizione normative vigenti e degli orientamenti giurisprudenziali, si è ritenuto che, ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra un componente della commissione valutativa e un candidato, la collaborazione professionale o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità che presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale.

La fattispecie analizzata non presentava elementi sufficienti ad affermare l’esistenza di un rapporto di collaborazione costante e assoluto con una o entrambe le candidate, tale da determinare una situazione di incompatibilità da cui potesse sorgere l’obbligo di astensione del commissario.

In ogni caso l’Autorità ha ritenuto opportuno suggerire all’Università l’introduzione, all’interno del codice etico, di specifici obblighi di astensione in materia di concorsi universitari, finalizzati ad evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse reale o anche solo potenziale.

Un’altra segnalazione ha sottoposto all’attenzione dell’Autorità un’ipotesi di presunto conflitto di interessi tra l’incarico di docente universitario e la carica di presidente di una fondazione bancaria, che erogava contributi, tra gli altri, anche all’università in cui il presidente della fondazione presta servizio in qualità di docente.

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Nel caso prospettato, il docente dell’Ateneo/presidente della Fondazione ha comunicato di essersi astenuto in tutte le deliberazioni della Fondazione che hanno avuto ad oggetto l’assegnazione di contributi rivolti all’università di appartenenza.

La presunta situazione di conflitto di interessi in capo ad una persona fisica che riveste la duplice veste di docente dell’università finanziata e presidente della fondazione bancaria finanziatrice ha assunto maggiore rilevanza nel momento in cui, a seguito di dimissioni del precedente Rettore, il docente ha presentato la propria candidatura.

Sulla base delle disposizioni vigenti, l’Autorità ha constatato l’assenza di violazioni della normativa vigente sul conflitto di interessi.

Tuttavia, condividendo le argomentazioni segnalate e tenuto conto della delicatezza della materia, l’Autorità ha ritenuto meritevole di approfondimento sia la questione relativa ai profili di candidabilità ed eleggibilità della figura di Rettore, sia la questione relativa alla natura dell’attività svolta dalle fondazioni, impegnandosi ad inviare una segnalazione in merito alla carenza legislativa riscontrata.

Infine, vale la pena ricordare che l’Autorità ha ricevuto una segnalazione in merito ad un presunto conflitto di interessi relativo ad uno dei tre commissari scelti dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) per gestire l’amministrazione straordinaria di Alitalia, nominati con decreto del MISE 2 maggio 2017, n. 55.

In tale ipotesi, l’Autorità, esclusa l’applicazione del d.lgs. 39/2013, sulla cui corretta applicazione è chiamata a vigilare, ha tuttavia ritenuto di sottoporre all’autorità competente, ossia al MISE, i profili relativi alla mancata applicazione della specifica della normativa sulle amministrazioni straordinarie, volta a garantire una netta soluzione di continuità tra la gestione industriale precedente e l’amministrazione dei commissari, per cui apparivano fondate le perplessità di chi sosteneva la possibile esistenza di un conflitto di interessi.

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