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Le istituzioni universitarie

Nel documento Reelazi ione e ann nual le 20 017 (pagine 77-81)

Il Piano Nazionale Anticorruzione

4.4 I contenuti innovativi dell’aggiornamento 2017 al PNA .1 Autorità di sistema Portuale .1 Autorità di sistema Portuale

4.4.3 Le istituzioni universitarie

L’approfondimento dell’Aggiornamento 2017 al PNA dedicato alle istituzioni universitarie è rivolto alle università e a tutti i soggetti che adottano atti rilevanti o che incidono sulla configurazione e sul funzionamento del sistema universitario, ivi incluse le università non statali laddove, nello svolgimento delle attività di pubblico interesse, sono tenute a rispettare le stesse regole applicabili alle università statali (si consideri il reclutamento dei professori e dei ricercatori). Il complesso sistema degli Enti di ricerca, comunque denominati, non sono stati oggetto di trattazione diretta. A essi, tuttavia, le indicazioni prospettate possono trovare applicazione entro i limiti di compatibilità.

Il documento è stato elaborato con il contributo di un tavolo tecnico convocato presso l’Autorità, i cui componenti, oltre ad esperti del settore, provenivano dal MIUR, dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN), dal Comitato Nazionale dei Garanti per la Ricerca (CNGR), dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e dal Convegno dei direttori generali delle Amministrazioni universitarie (CODAU).

In linea di continuità con i PNA precedentemente approvati, l’approfondimento ha proposto raccomandazioni volte all’organizzazione o riorganizzazione di singoli settori ovvero di singoli processi, con il fine di ridurre le condizioni che favoriscono la corruzione intesa quale assunzione di decisioni devianti dalla cura dell’interesse generale a causa di condizionamenti impropri. Sono state evidenziate le criticità che possono essere affrontate mediante atti non legislativi. Nondimeno, ove il tavolo ha riscontrato in modo unanime criticità di sistema che esorbitavano dalla competenza del Piano, ha segnalato possibili ispirazioni di orientamenti di sistema. È il caso, tra gli altri, dell’opportunità di adottare un codice della disciplina sulla ricerca, al pari di analoghi codici sull’istruzione scolastica e sull’università.

Gli approfondimenti sugli aspetti organizzativi interni e le opportune misure di contrasto hanno riguardato i seguenti ambiti:

- la nomina del RPCT e la predisposizione del PTPC. Nel ribadire l’opportunità di mantenere in capo a dirigenti di prima fascia, o equiparati, l’incarico di RPCT, coincidente nelle università con la figura di direttore generale, è stato precisato che gli atenei che presentano un organico in cui le figure dirigenziali risultano molto ridotte o in cui vi è la sola presenza del direttore generale come figura apicale, e quindi si riscontra lo svolgimento di più ruoli da parte dello stesso soggetto in aree potenzialmente esposte a

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rischio corruttivo, è necessario prevedere adeguati controlli o ricorrere alla c.d. “segregazione delle funzioni”.

Si è evidenziata l’importanza che il PTPC mantenga una propria autonomia nei confronti di altri strumenti di programmazione, in particolare rispetto ai Piani della performance, ed è stata segnalata l’esigenza di superare l’impostazione di predisporre un unico piano (c.d. “Piano integrato”).

- La ricerca. Stante la frammentarietà del quadro dei finanziamenti e delle discipline speciali, a legislazione invariata, è stata rilevata l’esigenza di rafforzare le misure e gli strumenti di coordinamento già previsti dal vigente ordinamento e di assicurare la piena e trasparente conoscibilità dei finanziamenti esistenti, delle procedure adottate dai soggetti erogatori, dei criteri adottati per la valutazione, dei soggetti destinatari dei finanziamenti medesimi, nonché dei valutatori. Separata attenzione è stata dedicata all’area di rischio della valutazione dei prodotti della ricerca, fase tecnica esercitata dall’ANVUR in apposite sessioni denominate Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR), in quanto costituisce la principale fonte di informazione per l’assegnazione delle quote di finanziamento agli atenei da parte delle strutture centrali.

- L’organizzazione della didattica. I profili critici nell’organizzazione e valutazione della didattica osservati attengono sia a possibili influenze improprie esercitabili nei processi di accreditamento dei corsi di studio e delle sedi, che coinvolgono atenei e ANVUR, sia ad alcune condotte distorsive dei docenti, idonee a incidere negativamente sulla qualità dell’offerta formativa e sull’apprendimento degli studenti. L’importanza del ruolo rivestito dalle CEV (Commissioni di Esperti della Valutazione) nei processi di accreditamento ha indotto a considerare e suggerire tutti i possibili rafforzamenti delle procedure per la formazione delle commissioni da parte dell’ANVUR affinché si possano evitare situazioni di conflitto di interesse dei componenti e possibili influenze improprie sugli stessi per agevolare/svantaggiare sedi o corsi di laurea. Con riferimento al comportamento del corpo docente è stata formulata l’ipotesi di ampliare il contenuto dei codici etici relativo ai doveri dei docenti e di responsabilizzare maggiormente i direttori di dipartimento a vigilare sui comportamenti dei professori, anche attraverso apposite previsioni regolamentari.

- Il reclutamento dei docenti. L’approfondimento si è concentrato solo su alcuni aspetti del funzionamento attuale della procedura di abilitazione scientifica nazionale (ASN), in particolare sulla classificazione delle riviste scientifiche (soprattutto quelle collocate in classe A), considerata l’incidenza che essa ha sull’operato e sulle scelte delle commissioni

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nazionali per l’ASN. A tal fine sono stati individuati profili critici quanto agli strumenti e ai metodi della valutazione attualmente usati nella classificazione delle riviste scientifiche e suggerite possibili misure per superare le criticità rilevate. Con riguardo al reclutamento a livello locale, considerato che il quadro legislativo in merito agli aspetti procedimentali è molto scarno, avendo il legislatore rimesso la disciplina alla potestà regolamentare degli atenei, si è ritenuto di formulare indicazioni affinché le università recepiscano nei regolamenti e nel PTPC misure in grado di incidere su comportamenti scorretti e di prevenire episodi di corruzione, di parzialità e di conflitto di interesse. Per le procedure espletate in virtù dell’art. 24, co. 6, della l. 240/2010, l’Autorità, al fine di ridurre al minimo pressioni indebite e contenere il ricorso a detto istituto, ha indicato specifiche previsioni che possono essere accolte nei regolamenti di ateneo. È stata sottolineata la necessità di una adeguata programmazione per il reclutamento dei docenti, sia a livello di ateneo che di dipartimento, e le università sono state invitate a garantirne la rigorosa applicazione delle ipotesi di incandidabilità alle procedure di reclutamento previste all’art. 18, co. 1, lett. b), ultimo periodo, e lett. c), della l. 240/2010. Sono state inoltre suggerite misure per una corretta composizione delle commissioni giudicatrici, anche rinviando ai contenuti della delibera dell’Autorità n. 209 del 1 marzo 2017.

- Presidi per l’imparzialità dei docenti e del personale universitario. Per gli aspetti concernenti l’organizzazione e il personale si è constata una stratificazione legislativa spesso disorganica e una diversa interpretazione delle medesime disposizioni che ha generato applicazioni normative difformi da un ateneo all’altro. È stata ravvisata, pertanto, la necessità di individuare criteri che consentano una applicazione uniforme sul territorio nazionale. In particolare, per i profili relativi alle incompatibilità e al conflitto di interessi dei docenti, stante l’esercizio della potestà regolamentare propria ad ogni ateneo, sono state rilevate fattispecie consentite e fattispecie incompatibili radicalmente difformi. È stato quindi auspicato un intervento che consenta l’interpretazione unitaria e conforme delle clausole generali contenute nella normativa al fine di uniformare l’applicazione della disciplina vigente in ciascun ateneo. Tra le misure proposte è stata prospettata anche l’adozione di un atto di indirizzo da parte del MIUR al fine di rendere omogenee e univoche le fattispecie astratte.

- Gli enti partecipati e le attività esternalizzate dalle università. Tenuto conto che anche nel sistema universitario il ricorso a soggetti privati esterni volto a esternalizzare attività di interesse pubblico è fenomeno diffuso, l’approfondimento ha affrontato le specifiche

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criticità legate alla costituzione degli enti partecipati dalle università, prospettando possibili eventi rischiosi e suggerendo misure per mitigarli.

- Le università telematiche. In considerazione del regime derogatorio di cui beneficiano rispetto alla disciplina applicabile alle università statali, si è ritenuto che esse dovessero essere oggetto di particolare attenzione ai fini della prevenzione della corruzione. L’Approfondimento ha raccomandato l’adozione di misure volte a prevenire, in particolare, fenomeni di cattiva gestione nella fase di accreditamento dei corsi di studio, nello svolgimento degli esami di profitto e di laurea e nel conseguimento di master.

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CAPITOLO 5

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