QUESTIONI DI DIRITTO SOSTANZIALE
QUESTIONI IN TEMA DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA (P AOLA P ROTO P ISANI )
3. L’onere della prova del funzionamento dell’etilometro
Nell’anno in rassegna si registra, inoltre, un’evoluzione della giurisprudenza in tema di onere della prova del funzionamento dell’etilometro, in caso di esito positivo dell’alcooltest, ed in particolare della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dal regolamento di attuazione del codice della strada.
3.1. Alcune pronunce si pongono in linea di continuità con l’orientamento andatosi consolidando dal 2019, che – discostandosi dal precedente, tradizionale, orientamento che riteneva a carico dell’imputato l’onere di provare il malfunzionamento dell’apparecchio e insufficiente la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell’apparecchio (Sez. 4, n.
17463 del 24/03/2011, Neri, Rv. 250324; Sez. 4, n. 42084 del 04/10/2011, Salamone, Rv. 251117; Sez. 4, n. 28887 del 11/06/2019, Cardinali, Rv. 276570) – pone a carico del pubblico ministero l’onere della prova del regolare funzionamento dell’etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione (Sez. 4, n. 38618 del 06/06/2019, Bertossi, Rv. 277189), con la precisazione che, tuttavia, questi è onerato di tale prova soltanto nel caso di contestazione da parte dell’imputato del buon funzionamento dell’apparecchio (Sez. 4, 12/12/2019 - dep. 2020-, n. 3201, Santini, Rv.278032).
Infatti, Sez. 4 , n. 3939 del 12/01/2021, Sciarra, non massimata, e Sez.
4 , n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828, in espressa linea di continuità con la sentenza “Santini”, ribadendo che l’onere di tale prova è a carico del pubblico ministero, hanno, però, rilevato che, siccome l’omologazione e le verifiche periodiche dell’etilometro espressamente previste dall’art. 379, commi 6, 7 e 8 Reg. esec. cod. strada, approvato con d.P.R. 16 novembre 1992, n. 495, in quanto attività necessariamente prodromiche al momento della misurazione del tasso alcolemico sull’imputato, «non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza dell’imputato … è del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto delle prescrizioni dell'art. 379 Reg. Esec. C.d.S. sia sollecitata
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dall'imputato, che ha all'uopo un onere di allegazione volto a contestare la validità dell'accertamento eseguito nei suoi confronti, che non può risolversi - come nel caso che ci occupa - nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione ed alla revisione periodica dello strumento, ma deve concretizzarsi nell'allegazione di un qualche dato che possa far ritenere che tale omologazione e/o revisione possa essere avvenuta».
L’orientamento in cui si inquadrano le pronunce in rassegna ha preso le mosse dalla sentenza n. 113 del 2015 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità dell’art. 45, comma 6, d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità (c.d. autovelox) siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
Il giudice delle leggi ha ritenuto la citata disposizione in contrasto col principio di razionalità, intesa sia nel senso di razionalità pratica, ovvero di ragionevolezza, essendo evidente che qualsiasi strumento di misura è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad altri eventi; sia nel senso di razionalità formale o coerenza interna della norma, in ragione del fatto che l’uso di tali apparecchiature è strettamente collegato al valore probatorio delle loro risultanze nei procedimenti sanzionatori inerenti alle trasgressioni dei limiti di velocità.
Secondo la Consulta l’affidabilità dell’omologazione e la taratura di detti apparecchi, e il consequenziale obbligo per gli agenti preposti all’accertamento di attestare appositamente che le relative attività preventive siano state regolarmente compiute, giustifica, in considerazione delle esigenze di tutela della sicurezza stradale, che le risultanze degli stessi costituiscano fonte di prova della violazione dei limiti di velocità, senza che l’inerente onere probatorio (pressoché diabolico) di dimostrare il cattivo funzionamento dell’apparecchiatura possa gravare sull’automobilista, dando luogo ad una presunzione (quasi assoluta) in danno dello stesso.
I principi affermati dalla Corte costituzionale in tema di autovelox erano poi stati applicati, dalla Corte di cassazione civile, al caso dell’etilometro, affermando che «In tema di violazione al codice della strada, il verbale dell’accertamento effettuato mediante etilometro deve contenere, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata, l’attestazione della verifica che l’apparecchio da adoperare per l’esecuzione del cd. “alcooltest” è stato preventivamente sottoposto alla prescritta ed aggiornata omologazione ed alla indispensabile corretta calibratura; l’onere della prova del completo espletamento di tali attività strumentali grava, nel giudizio di opposizione, sulla P.A. poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria» (Sez. 6, ord. n. 1921 del 24/01/2019, Rv. 652384).
CAPITOLO I - QUESTIONI IN TEMA DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
175 Quindi, la Corte di cassazione nella sua articolazione penale, nella citata sentenza “Bertossi”, sulla scia dell’insegnamento della Corte costituzionale, per come recepito dalla giurisprudenza civile, aveva ritenuto di modificare il tradizionale orientamento fino ad allora seguito, affermando che, in tema di guida in stato ebbrezza, allorquando l’alcoltest risulti positivo, grava sulla pubblica accusa l’onere della prova del regolare funzionamento dell’etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione, mentre l’onere della prova dell’imputato di dimostrare il contrario può sorgere solo in conseguenza del reale ed effettivo accertamento da parte del pubblico ministero del regolare funzionamento e dell’espletamento delle dovute verifiche dell’etilometro.
A conforto del mutamento di indirizzo la Corte aveva stigmatizzato la difficoltà della prova, di cui fino ad allora era stato onerato l’imputato, del malfunzionamento dell’etilometro, anche in considerazione della disponibilità dell’apparecchio in capo alla pubblica amministrazione, nonché l’irragionevole distonia tra i settori civile, amministrativo e penale, ove l’onere della prova del funzionamento dell’etilometro fosse diversamente distribuito, e, inoltre, l’irrazionalità che ne conseguirebbe, potendo una medesima fattispecie costituire solo illecito penale e non illecito amministrativo, in contrasto col principio di sussidiarietà del diritto penale.
Il nuovo principio affermato era stato, inoltre, ritenuto conforme a quello di carattere generale secondo cui l’accusa deve provare i fatti costitutivi del fatto reato, mentre spetta all’imputato dimostrare quelli estintivi o modificativi di una determinata situazione, rilevanti per il diritto.
3.2. Al predetto orientamento nell’anno in rassegna se ne è consapevolmente contrapposto uno diverso che, in linea con quello tradizionale, ritiene che, a fronte dell’esito positivo dell’alcoltest, l’onere di provare il malfunzionamento dell’apparecchio sia a carico dell’imputato, confrontando tale opzione ermeneutica con il dictum del Giudice delle leggi (Sez. 4, n. 7285 del 09/12/2020, dep. 2021, Demma, Rv. 280937; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020- dep. 2021 -, Ibnezzayer Rv. 280958).
La riaffermazione del tradizionale principio in tema di onere della prova prende le mosse dalla differenza della disciplina oggetto della pronuncia del giudice delle leggi – che non prevedeva la sottoposizione degli strumenti di misurazione della velocità alla procedura di verifica periodica – e quella relativa all'apparecchiatura con la quale si effettua l'alcoltest, che prevede controlli periodici successivi all'omologazione e alla taratura, funzionali a verificare il perdurante regolare funzionamento.
In ragione di tale differenza di disciplina si ritiene che l'interpretazione che pone a carico dell'imputato l’onere della prova dell'irregolare funzionamento
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dell’etilometro sia coerente ai principi posti dalla Corte costituzionale nella sentenza citata, in quanto fondata «su una ragionevole presunzione di affidabilità del medesimo perché concretamente utilizzato in una cornice normativa che ne prevede il controllo periodico. Ragionevole presunzione che permette all'accusa di adempiere al proprio onere probatorio; e al tempo stesso consente all'imputato di dare in modo agevole - ad esempio attraverso la richiesta di escussione del dirigente del reparto dal quale dipendono gli operatori o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (acquisibile mediante una semplice istanza trasmessa al C.S.R.P.A.D. di Roma: csrpad - [email protected]; lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato sul proprio sito istituzionale tutte le informazioni necessarie per l'accesso agli atti di cui alla L. 241/90 e dal detto sito è possibile scaricare il "modello richiesta accesso a documenti amministrativi") - di dare dimostrazione dell'assenza o della inattualità delle verifiche».
D’altra parte, poiché la causa della «non inusuale discordanza tra processo penale e processo civile» sta nella ripartizione degli oneri probatori, si esclude anche che possa prefigurarsi con qualche fondamento quella contradditoria concomitanza di sussistenza dell'illecito penale ed insussistenza dell'illecito amministrativo evocata dalla sentenza Bertossi.