QUESTIONI DI DIRITTO SOSTANZIALE
LE RISPOSTE ALLE ESIGENZE DI DETERMINATEZZA CONNESSE ALLA RESPONSABILITÀ PENALE COLPOSA: LA
4. Le modalità di svolgimento del giudizio di comparazione
Le Sezioni Unite, nel fornire la soluzione al quesito posto, hanno affermato il principio di diritto così massimato: « Le circostanze attenuanti che concorrono con aggravanti soggette a giudizio di comparazione ed una aggravante che non lo ammette in modo assoluto devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta per il reato aggravato dalla circostanza "privilegiata", senza tener conto delle stesse. (Fattispecie relativa alle circostanze aggravanti "privilegiate" di cui all'art.
625 cod. pen.).»(Rv. 28209601).
La soluzione, in adesione al primo degli orientamenti illustrati, si fonda su una approfondita riflessione sui rapporti tra principio di legalità e discrezionalità del giudice nella determinazione della pena in concreto, alla luce delle modifiche normative in tema di circostanze del reato succedutesi nel tempo.
Si osserva, in particolare, che l’art. 69, quarto comma, cod. pen. ha subito una profonda rimodulazione ad opera del d.l. 11 aprile 1974, n. 99, contenente provvedimenti urgenti sulla giustizia penale, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 220, ampliando l'ambito della discrezionalità del giudice ed estendendo il giudizio di bilanciamento a qualsiasi circostanza, anche a quelle c.d. indipendenti o ad effetto speciale, originariamente soggette ad un regime differenziato e sottratte al bilanciamento.
I successivi interventi normativi hanno introdotto ipotesi di deroga al meccanismo della comparazione, in caso di concorso tra circostanze eterogenee, in ragione del “privilegio” riconosciuto a talune circostanze aggravanti, al fine di perseguire una politica di più rigoroso contrasto di alcune condotte delittuose, a tutela di beni interessi primari. Tali interventi hanno nuovamente limitato, per specifiche fattispecie di reato, l'ambito della discrezionalità del giudice nella misura in cui deve garantire l’applicazione delle circostanze aggravanti
"privilegiate", potendo questi tener conto delle circostanze attenuanti concorrenti solo dopo aver calcolato l'aggravamento di pena previsto per le citate aggravanti.
Le deroghe normative, pur consistenti in una «grave limitazione» della discrezionalità del giudice, hanno superato il vaglio di legittimità (C. cost. n. 38 del 1985; n. 194 del 1985, n. 88 del 2019) avendo la Corte costituzionale, in
Andrea Nocera
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un'ottica di inasprimento sanzionatorio, riconosciuto la possibilità per il legislatore di sospendere l'applicazione dell'art. 69 cod. pen., vincolando, nell’esito, il potere discrezionale di operare il bilanciamento a compensazione delle aggravanti o a favore delle attenuanti, purché non si accompagni anche alla irrilevanza ex lege delle circostanze attenuanti.
Si offre in tal modo un'interpretazione correttiva delle norme di deroga all’ordinario regime di concorso eterogeneo di circostanze, che salvaguarda un eventuale spazio di applicazione delle circostanze attenuanti, ove concorra con un'aggravante privilegiata, facendo salva la discrezionalità del giudice nell'alternativa tra la scelta di effettuare il bilanciamento, dall'esito vincolato ope legis in favore dell'aggravante – ma posposto rispetto al giudizio comparativo – oppure non effettuarlo e applicare congiuntamente gli aumenti e le diminuzioni di pena ex art. 63 cod. pen. Il vincolo alla discrezionalità del giudice non investe la fase (logicamente antecedente) della scelta se procedere o meno alla valutazione comparativa delle circostanze ma quella successiva, in cui la prevalenza dell’aggravante “blindata” è imposta dalla norma.
Sul punto, la richiamata Sez. U, “Contaldo”, Rv. 24593001, in relazione alla attenuante privilegiata della dissociazione attuosa, ha evidenziato che il meccanismo della premialità non può obliterare la oggettiva gravità ed offensività del fatto, che è sempre rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, anche attraverso il giudizio di bilanciamento. Sulle stesse orme, Sez. U, “Ventrici”, Rv.
26467401, hanno sottolineato la necessità di salvaguardare i criteri di bilanciamento previsti dall'art. 69 cod. pen. per il concorso di circostanze eterogenee e quelli di cui all'art. 63 cod. pen. per l'ipotesi di concorso omogeneo di circostanze, derivanti dalla coesistenza di più circostanze aggravanti ad effetto speciale, ovvero di più circostanze attenuanti ad effetto speciale.
Il sistema delle circostanze del reato, che disciplina l'applicazione degli aumenti o diminuzioni di pena in caso di circostanze omogenee ex art. 63 cod.
pen ed il bilanciamento in caso di concorso di circostanze eterogenee ex art. 69 cod. pen., non consente di sottrarre al giudizio di bilanciamento le circostanze attenuanti e le circostanze aggravanti non munite di "privilegio", fermo restando il vincolo indicato all'art. 69, quarto comma, cod. pen. Pertanto, nel caso in cui tale bilanciamento si concluda, in applicazione del disposto di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen., con un giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva, il computo finale deve arrestarsi alla modulazione della pena edittale prevista dalla aggravante privilegiata (nella specie, ex art. 624-bis, quarto comma, cod. pen.).
Nel caso in esame, in cui l’ulteriore circostanza aggravante concorrente con quella privilegiata è la recidiva reiterata, gli elementi mitigatori delle attenuanti
CAPITOLO II - CIRCOSTANZE “PRIVILEGIATE” E GIUDIZIO DI COMPARAZIONE
17 (generiche) "neutralizzate" all’esito del giudizio di bilanciamento possono essere valutati nell'ambito dei criteri di commisurazione della pena di cui all'art. 133 cod.
pen., quando il giudice ritenga che il giudizio di equivalenza non abbia esaurito la portata attenuatrice delle circostanze riconosciute all'imputato nel caso specifico.
L’applicazione della aggravante della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod.
pen., come modificata dalla legge 5 dicembre 2005, 251, che ha escluso la possibilità di dichiarare la prevalenza rispetto ad essa le circostanze attenuanti, determina la piena operatività del bilanciamento disciplinato dall'art. 69 cod. pen., garantendo la conformità del trattamento sanzionatorio al principio di proporzionalità della pena (art. 27 Cost.), che richiede un accertamento, nel caso concreto, della relazione qualificata tra l'autore e il fatto secondo indici sintomatici, in riferimento alla tipologia dei reati pregressi e all'epoca della loro consumazione, sia sul piano della colpevolezza che su quello della pericolosità sociale.
Alla luce di tali considerazioni, le Sezioni unite ritengono che la soluzione espressa da Sez. 5, "Raidich", Rv. 279209-01, non sia convincente, risultando non irragionevole l’introduzione del vincolo alla discrezionalità del giudice derivante dal vincolo del privilegio di talune aggravanti, che, imponendo la prevalenza, riduce l’ambito di efficacia delle circostanze attenuanti eventualmente riconosciute dal giudice.
Infine, un ulteriore argomento a sostegno della soluzione adottata è tratto dalla sentenza C. cost., n. 117 del 2021 - depositata nelle more della redazione della motivazione della sentenza in commento - che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis cod. pen., nel testo vigente, quanto alla previsione derogatoria del giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti.
La Corte costituzionale ha osservato, per un verso, che «è precluso anche il giudizio di equivalenza oltre che di prevalenza, così rafforzandosi il 'privilegio' delle aggravanti», ma, per altro verso, che è stabilito che le diminuzioni di pena per le circostanze attenuanti riconosciute siano apportate a valere «sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti». Nella specie, per il delitto di furto in abitazione «il divieto di bilanciamento è posto a servizio di un bene giuridico di primario valore - l'intimità della persona raccolta nella sua abitazione -, al quale il legislatore ha scelto di assegnare una tutela rafforzata, con opzione discrezionale e non irragionevole».
Andrea Nocera
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Indice delle sentenze citate
Sentenze della Corte di cassazione
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245930-01
Sez. U, n. 38518 del 27/11/2014, dep. 2015, Ventrici, Rv. 264674-01 Sez. 5, n. 47519 del 17/09/2018, P., Rv. 274181-01
Sez. 5, n. 19083 del 26/02/2020, Raidich, Rv. 279209-01 Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021, Cena Arturo, Rv. 282096-01 Sentenze della Corte costituzionale
C. cost. n. 38 del 1985 C. cost. n. 194 del 1985 C. cost. n. 88 del 2019
CAPITOLO III
COMMISSIONE DEL FATTO IN TEMPO DI NOTTE E