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Social network e reato di atti persecutori

QUESTIONI DI DIRITTO SOSTANZIALE

L’UTILIZZO DEI “SOCIAL” A FINI ILLECITI (A NDREA N OCERA )

5. Social network e reato di atti persecutori

L’utilizzo improprio di messaggi (post) e comunicazioni diffusi sui social-media (nella casistica, il più utilizzato è il network Facebook), per la elevata potenzialità diffusiva del mezzo telematico, costituisce ormai la più pervasiva modalità di realizzazione delle condotte tipiche reiterate di minaccia e molestia proprie del delitto di stalking. Lo stesso comma secondo dell’art. 612-bis cod. pen., del resto, prevede un aggravamento della pena quando il fatto sia commesso «attraverso strumenti informatici o telematici».

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 612-bis cod. pen., occorre, da un lato, accertare, in fatto, il carattere e l'efficacia intimidatoria degli scritti

“postati”, e, dall'altro, verificare le modalità di diffusione dei messaggi. Sotto tale ultimo profilo, deve tenersi conto che, nel caso di comunità virtuali strutturate alla stregua del social-media Facebook le comunicazioni possono avvenire sia attraverso l’invio di intimidazioni al “profilo” del destinatario, sia mediante pubblicazione diretta sul “profilo” personale dell’agente. Nel primo caso, si attua pacificamente una diretta invasione della sfera privata altrui, rilevante ai fini della configurabilità del reato in esame, non dissimilmente a quanto si realizza con le comunicazioni con il telefono o con i messaggi sms o tramite whatsapp. Nel secondo caso, onde poter ritenere sussistente il reato di atti persecutori, va verificata l'accessibilità ai terzi del profilo, che è certamente scontata - anche quando non risulti provato il diretto accesso al “profilo” della persona offesa - quando questo sia aperto o facilmente consultabile, cosicché la vittima possa venirne a conoscenza attraverso altri della pubblicazione offensiva od intimidatoria. Il principio è espresso da Sez. 5, n. 19363 del 31/03/2021, C., non massimata, in relazione a reiterati e continui insulti e minacce al sindaco ed al presidente del consiglio comunale, inseriti dall’imputato sul suo profilo facebook, che avevano cagionato negli stessi un perdurante stato d’ansia e un fondato timore per l’incolumità propria e dei familiari, tale da costringerli a mutare le abitudini di vita.

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163 Deve evidenziarsi, tuttavia, che la mera pubblicazione, ancorché reiterata, di articoli giornalistici di contenuto diffamatorio non integra il delitto di atti persecutori (Sez. 5, n. 48007 del 19/10/2016, P.M. in proc. D. G., Rv. 26846201).

In particolare, Sez. 5, n. 34512 del 03/11/2020, P., Rv. 27997701, ha ritenuto non configurabile il reato di cui all’art. 612-bis cod. pen. nella pubblicazione di

"post" (ovvero di singoli messaggi rivolti ad una determinata persona) su una pagina "Facebook", liberamente accessibile a chiunque, che siano meramente canzonatori ed irridenti, in assenza del requisito della inevitabile invasività della sfera privata della vittima, attuabile, invece, solo con altri mezzi - sms, e messaggi whatsapp per citare i più avanzati tecnologicamente.

Occorre tenere, dunque, distinti i profili del possibile contenuto diffamatorio dei commenti postati sui social da quelli di minaccia o molestia che costituiscono le condotte aggressive tipiche del reato di cui all’art. 612-bis cod. pen.

Non si nega la possibilità che i contenuti pubblicati sul social-media Facebook, pur ipoteticamente diffamatori, possano costituire al contempo condotte di minaccia o molestia, ma è necessario che l’invio reiterato di messaggi e comunicazioni tramite i social-media costituisca condotta di più ampio spettro, tale da avere portata concretamente intimidatoria o molesta, perché realizzanti una invasione della sfera privata delle vittime del reato.

Non é tanto il mezzo attraverso il quale si diffonde la comunicazione lesiva che consente di ritenere sussistente il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen.

quanto, piuttosto, il contenuto della stessa che deve avere una portata concretamente vessatoria in danno della persona offesa (Sez. 6, n. 32404 del 16/07/2010, Distefano, Rv. 24828501, secondo cui integra l'elemento materiale del delitto di atti persecutori il reiterato invio alla persona offesa di "sms" e di messaggi di posta elettronica o postati sui cosiddetti "social network", nonché la divulgazione attraverso questi ultimi di filmati ritraenti rapporti sessuali intrattenuti dall'autore del reato con la medesima; Sez. 5, n. 26049 del 01/03/2019, P., Rv. 27613101, che ha ritenuto correttamente configurato l'elemento materiale del delitto di atti persecutori nella condotta di chi reiteratamente pubblica sui "social network" foto o messaggi aventi contenuto denigratorio della persona offesa - con riferimenti alla sfera della sua libertà sentimentale e sessuale - in violazione del suo diritto alla riservatezza).

La Corte ha, inoltre, ribadito che, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 612-bis cod. pen, non si richiede l'accertamento di uno stato patologico indotto nella vittima ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori - e nella specie costituiti da minacce, pedinamenti e insulti alla persona offesa, inviati con messaggi telefonici o, comunque, espressi nel corso di incontri imposti - abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima

Andrea Nocera

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(Sez. 5, n. 34478 del 04/06/2021, C.G.M., non massimata, con riferimento alle condotte dell’imputato che aveva inviato messaggi ingiuriosi e pubblicato su

"Facebook" numerosi post riguardanti la vita sessuale della ex fidanzata; conf., Sez. 5, n. 18646 del 17/02/2017, C., Rv. 27002001; Sez. 5, n. 16864 del 10/01/2011, C., Rv. 25015801).

Al principio si conformano altri recenti arresti della Corte e, nella specie:

- Sez. 5, n. 38896 del 24/06/2021, D.D.M., non massimata, ha ritenuto corretta la valutazione della corte di merito che ha riscontrato la produzione di uno stato d’ansia della vittima quale conseguenza delle reiterate condotte poste in essere dall’imputato e, in particolare, degli appostamenti per controllare gli spostamenti della persona offesa, della quotidiana presenza nei luoghi da lui frequentati (compreso il luogo di lavoro), nonché dei ripetuti messaggi a lui indirizzati (anche creando un nuovo account Facebook al fine di aggirare il blocco delle comunicazioni provenienti dalla donna);

- Sez. 5, n. 7994 del 09/12/2020, dep. 2021, S., non massimata sul punto, ha ritenuto correttamente configurato il reato di atti persecutori nell’aver l’imputato posto in essere assillanti ed intimidatori pedinamenti ai danni della vittima, nei luoghi da lei frequentati, molestato telefonicamente la donna con continue telefonate, tanto da indurla a bloccare il suo numero di telefono in entrata, danneggiato l'auto di uno degli amici della vittima, proprio in circostanze in cui questi e un altro amico si trovavano insieme alla sua ex compagna, conferendo, poi, all'accaduto l'inquietante valenza di "avvertimento"

intimidatorio diretto alla persona offesa, tramite un "post" rivendicativo su facebook. Si tratta, secondo la Corte, di episodi ai quali è conseguito un mutamento delle abitudini di vita da parte della vittima, che, in seguito al danneggiamento predetto, ha deciso di interrompere i rapporti e la frequentazione dei due amici per timore delle ritorsioni dell'imputato;

- Sez. 5, n. 21487 del 29/04/2021, F., Rv. 28131301, ha affermato l’incompatibilità dell’attenuante della provocazione con il delitto di atti persecutori, che è reato abituale, caratterizzato dalla reiterazione nel tempo di comportamenti antigiuridici di analoga natura, in quanto quella che si vorrebbe prospettare come una reazione emotiva ad un fatto ingiusto costituisce, in realtà, espressione di un proposito di rivalsa e di vendetta al quale l'ordinamento non può dare riconoscimento alcuno. Nella specie, la Corte ha ritenuto che, secondo massime di comune esperienza, la condotta consistente in pedinamenti, appostamenti e pubblicazione sul sito di socializzazione Facebook di contenuti atti a delinearne un profilo negativo della vittima (segnatamente una tal quale attitudine ad intrattenere relazioni con persone già impegnate in stabili relazioni

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165 affettive), sono tali da determinare un effetto destabilizzante sulla persona che ne sia attinta;

- Sez. 5, n. 8919 del 16/02/2021, F., Rv. 28049701, ha affermato che integra il delitto di atti persecutori la reiterata ed assillante comunicazione di messaggi, anche postati su Facebook, di contenuto persecutorio, ingiurioso o minatorio, oggettivamente irridenti ed enfatizzanti la patologia della persona offesa, diretta a plurimi destinatari ad essa legati da un rapporto qualificato di vicinanza, ove l'agente agisca nella ragionevole convinzione che la vittima ne venga informata e nella consapevolezza, della idoneità del proprio comportamento abituale a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice;

- infine, Sez. 5, n. 10286 del 10/02/2021, D.B.L., non massimata, ha ritenuto correttamente configurato il reato nel caso della pubblicazione su Facebook di notizie diffamatorie nei confronti della persona offesa, in quanto la corte di merito ha dato conto dello stato di ansia determinato nella persona offesa dal continuo invio di messaggi, di contenuto anche minaccioso, e dal compimento di atti di autolesionismo, portato a conoscenza della vittima al fine di colpevolizzarla (in senso conforme, Sez. 5, n. 1522 del 23/11/2020 – dep.

2021. Z.A., non massimata, in relazione alla condotta di reiterato invio di messaggi e telefonate - nonché pubblicazione di post gravemente diffamatori su Facebook - alla persona offesa, che non contraccambiava i sentimenti dell’imputato, per convincerla in modo minaccioso ed ingiurioso a riprendere il rapporto, con proposito di vendicarsi minacciando di morte anche gli uomini che riteneva la frequentassero).

Sul tema della rilevanza anche di condotte rivolte verso terzi e solo indirettamente contro la persona offesa, giova richiamare Sez. 6, n. 8050 del 12/01/2021, G., Rv. 28108101 che ha riconosciuto che l'evento del reato di atti persecutori, consistente nell'alterazione delle abitudini di vita o nel grave stato di ansia o paura indotto nella persona offesa, deve essere il risultato della condotta illecita valutata nel suo complesso, nell'ambito della quale possono assumere rilievo non solo le minacce o molestie dirette alla persona offesa dall'imputato, dopo l'interruzione di una relazione extraconiugale, ma anche le minacce e le denunce calunniose proposte nei confronti del marito e del padre della persona offesa, in quanto inserite nell'unitaria condotta persecutoria.

Andrea Nocera

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Indice delle sentenze citate

Sentenze della Corte di Cassazione

Sez. 6, n. 32404 del 16/07/2010, Distefano, Rv. 24828501 Sez. 5, n. 16864 del 10/01/2011, C., Rv. 25015801

Sez. 5, n. 23264 del 27/04/2012, P.C. in proc. Ayroldi, Rv. 25296401 Sez. 5, n. 18826 del 28/11/2012, dep. 2013, Celotti, Rv. 25508601 Sez. 5, n. 25774 del 23/04/2014, Sarlo, Rv. 25930301

Sez. U, n. 31022 del 29/01/2015, Fazzo e altro, Rv. 26409001 Sez. 3, n. 16340 del 12/03/2015, M., Rv. 26335501

Sez. 5, n. 31669 del 14/04/2015, Marcialis, Rv. 26444201

Sez. 1, n. 24431 del 28/04/2015, Conflitto di competenza, Rv. 26400701 Sez. 5, n. 38099 del 29/05/2015, Cavalli, Rv. 26499901

Sez. 3, n. 35295 del 12/04/2016, R. e altro, Rv. 26754601 Sez. 5, n. 37397 del 24/06/2016, C., Rv. 26786601

Sez. 5, n. 48007 del 19/10/2016, P.M. in proc. D. G., Rv. 26846201

Sez. 5, n. 4873 del 14/11/2016, dep. 2017, P.M. in proc. Manduca, Rv. 26909001

Sez. 3, n. 33298 del 16/11/2016, D. C. C., Rv. 27041801 Sez. 5, n. 18646 del 17/02/2017, C., Rv. 27002001 Sez. 3, n. 37835 del 29/03/2017, D. C., Rv. 27090601 Sez. 5, n. 16751 del 19/02/2018, Rando, Rv. 27268501 Sez. U, n. 51815 del 31/05/2018, M., Rv. 27408701 Sez. 3, n. 52135 del 19/06/2018, Bellilli, Rv. 27545603

Sez. 5, n. 1275 del 23/10/2018, dep. 2019, Sgroi Maurizio, Rv. 27438501 Sez. 5, n. 12546 dell’8/11/2018, dep. 2019, Amodeo

Sez. 5, n. 2905 del 02/10/2018, dep. 22/01/2019, Rv. 274596 Sez. 3, n. 1647 del 27/09/2018, dep. 2019, Rv. 275460

Sez. 5, n. 26049 del 01/03/2019, P., Rv. 27613101

Sez. 3, n. 42565 del 28/05/2019, Luca Giovanni, Rv. 27683001

Sez. 5, n. 15089 del 29/11/2019, dep. 2020, PMT C/ Cascio, Rv. 27908401 Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Lunghini, Rv. 27913301

Sez. 5, n. 22049 del 06/07/2020, Yague, Rv. 27935801 Sez. 3, n. 2252 del 22/10/2020, dep. 2021, C., Rv. 28082501 Sez. 5, n. 34512 del 03/11/2020, P., Rv. 27997701

Sez. 5, n. 1522 del 23/11/2020 – dep. 2021. Z.A.

Sez. 5, n. 7994 del 09/12/2020, dep. 2021, S.

Sez. 5, n. 3204 dell’08/01/2021, C.N.

Sez. 5, n. 8898 del 18/01/2021, Fanini, Rv. 28057101

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167 Sez. 5, n. 7720 del 12/01/2021, Romano Rosalba, Rv. 28047301

Sez. 6, n. 8050 del 12/01/2021, G., Rv. 28108101 Sez. 5, n. 8907 del 19/01/2021, P.

Sez. 5, n. 13979 del 25/01/2021, Chita Tiziana, Rv. 28102301 – 28102302 Sez. 5, n. 12062 del 05/02/2021, Di Calogero, Rv. 28075802

Sez. 5, n. 10286 del 10/02/2021, D.B.L.

Sez. 5, n. 8919 del 16/02/2021, F., Rv. 28049701 Sez. 5, n. 11426 del 04/03/2021, Gasperini Sez. 5, n. 19363 del 31/03/2021, C.

Sez. 5, n. 20644 del 23/04/2021, R.T.I. RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A., Rv. 28131001

Sez. 5, n. 20645 del 23/04/2021, Politi

Sez. 5, n. 21487 del 29/04/2021, F., Rv. 28131301

Sez. 5, n. 22787 del 30/04/2021, Galfrascoli Villa, Rv. 28126101 Sez. 5, n. 32735 del 25/05/2021, I.M.

Sez. 5, n. 34478 del 04/06/2021, C.G.M.

Sez. 5, n. 27063 del 7/06/2021, Maraldi Sez. 5, n. 34183 del 15/06/2021, Trifilò Sez. 5, n. 38896 del 24/06/2021, D.D.M.

Sentenze della Corte EDU

Corte EDU, Grande Camera, 17/06/2015, Delfi c. Estonia Corte EDU, 9/03/2017, Pihl vs. Svezia

Corte EDU, Sez. 2, 19/03/2019, Hoiness c. Norvegia

SEZIONE IV

LEGISLAZIONE COMPLEMENTARE

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