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La tratta a fini di prostituzione («white slavery»)

2. La tratta di esseri umani tra il XIX e il XX secolo

2.2. La tratta a fini di prostituzione («white slavery»)

A differenza della tratta degli schiavi, del lavoro forzato, della schiavitù e della servitù, che hanno tutti origine nel movimento abolizianista della tratta transatlantica degli schiavi (Transatlantic Slave Trade), la tratta, intesa come riferita a tutti gli esseri umani in generale (trafficking in persons), rinviene le proprie origini in un diverso ambito.

40 Trad. it: «la servitù per debiti, ossia lo stato o la condizione di chi, essendo debitore, si è obbligato

a fornire, a garanzia d’un debito i suoi servizi o quelli di persona soggetta alla sua autorità, qualora il valore di questi servizi, valutato in termini ragionevoli, non sia destinato all’estinzione del debito, ovvero se la durata degli stessi non sia determinata oppure la loro natura non sia definita».

41 Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, concluso a Roma il 17 luglio 1998, approvato

dall’Assemblea federale il 22 giugno 2001 e ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 12 ottobre 2001. Entrato in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2002.

42 Art. 7, par. 1-2, lett. c), Statuto di Roma della Corte penale internazionale, U.N. Doc, A/CONF.183/9,

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Essa è entrata nel linguaggio internazionale all’inizio del ventesimo secolo in relazione alla schiavitù bianca («white slavery»): termine usato per riferirsi al reclutamento forzato o fraudolento ai fini della prostituzione43.

Il concetto di «white slavery» fu elaborato, in particolare, dagli attivisti impegnati nella lotta alla prostituzione in Europa44. Serviva, da una parte, per distinguere la schiavitù sessuale delle donne dalla schiavitù degli africani durante il diciannovesimo secolo, dall’altra parte, a mettere a confronto, su un piano morale, i due tipi di sfruttamento45.

La diffusione internazionale del fenomeno della «white slavery» finì per diventare il pretesto per adottare misure contro (tutta) la prostituzione nel mondo. Le nuove campagne abolizioniste emularono sia la retorica che le tattiche della precedente campagna anti-schiavitù, forgiando una coalizione altrettanto ampia con i gruppi evangelici che svolsero in tal senso un ruolo di primo piano46. Venne, infatti, intrapresa una crociata morale contro la prostituzione – utilizzando l’immagine della donna bianca, giovane e innocente costretta o ingannata a lavorare nella sex industry in terre straniere47 – che andò progressivamente ad alimentare una generale offensiva contro tutte le forme di sessualità extraconiugale e non riproduttiva48.

Dalla seconda metà del diciannovesimo secolo, il concetto di «white slavery» fu, invero, associato sia alla prostituzione in sé (con o senza licenza), sia al reclutamento ai fini della prostituzione, anche noto come «white slave trade» o «trafficking»49.

All’interno di questo dibattito scomparve, dunque, ogni riferimento alla tratta degli schiavi, che al massimo venne menzionata per affermare che la «white slavery» era molto peggio della «black slavery» del passato. Le due questioni nel corso del Novecento vennero, pertanto, trattate separatamente, da differenti organizzazioni, in differenti strumenti internazionali e perseguite attraverso differenti canali

43 GALLAGHER A. T., The International Law of Human Trafficking, cit., p. 13. 44 Ivi, p. 55.

45 Cfr. IRWIN M.A., White Slavery’ as Metaphor: Anatomy of a Moral Panic, in Ex-Post Facto: the

History Journal, 1996, 5.

46 QUIRK J., Trafficked into Slavery, in Journal of Human Rights, 2007, 6, p. 188.

47 BINDMAN J. E DOEZEMA J., Redefining Prostitution as Sex Work on the International Agenda,

in Anti-Slavery International and NSWP, 1997, p. 2.

48 Cfr.: NADELMANN E.A., Global Prohibition Regimes: The Evolution of Norms in International

Society, in International Organization, 1990, 44(4), pp. 479-526; WALKOWITZ J.R., Male vice and feminist virtue: Feminism and the Politics of the prostitution in nineteenth century Britain, in History Workshop, 1982, 13, pp. 77-94.

49 BRUCH E., Models Wanted: The Search for an Effective Response to Human Trafficking, in Stanford

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istituzionali. Come si è accennato, la piena integrazione dei due aspetti nell’ambito del problema della tratta verrà realizzata solo alla fine del ventesimo secolo.

La prima convenzione contro la «white slavery» fu adottata nel 1904 con l’intento di sopprimere il traffico criminale delle donne e delle ragazze coattivamente reclutate per scopi che venivano, all’epoca, definiti come ‘immorali’ (quali prostituzione e dissolutezza).

Nel 1910 fu concluso un secondo accordo che estese il suo campo di applicazione anche alle situazioni di adescamento e reclutamento non necessariamente coinvolgenti l’uso della forza, nonché verificatesi all’interno dei confini nazionali50.

Il terzo e quarto accordo (1921 e 1933) furono conclusi sotto gli auspici della Lega delle Nazioni, che era stata incaricata di sovraintendere all’esecuzione degli accordi riguardanti il traffico di donne e bambini.

L’accordo del 1921 (Soppressione del traffico delle donne e dei bambini) evitò ogni riferimento alla «white slavery» e applicò una nuova nozione di «immoral trafficking», nei casi concernenti individui (sia donne che uomini) sotto i ventuno anni ovvero le donne con più di ventuno anni che fossero state costrette o ingannate. Il termine «white slavery» fu successivamente superato e sostituito con il termine traffico di donne («traffic in women»). Ciò è dimostrato dall’adozione della Convenzione del 1933 (Soppressione del traffico delle donne di tutte le età), la quale incluse tra gli scopi della tratta tutti quelli sessuali e immorali, e non solo la prostituzione. È interessante notare che in quest’ultima convenzione venne meno l’elemento della coercizione, con la conseguenza che veniva punito il reclutamento anche qualora la donna coinvolta avesse prestato il proprio consenso51.

Nel 1949, le Nazioni Unite adottarono la Convenzione per la soppressione del traffico delle persone e lo sfruttamento della prostituzione altrui52.

Tale Convenzione non fornì alcuna definizione del traffico o della tratta e l’assenza di lavori preparatori rende impossibile ogni analisi del significato di questa omissione53. Dalla lettura delle disposizioni della Convenzione si evince che la stessa

50 GALLAGHER A. T., The International Law of Human Trafficking, cit., p. 57. 51 Ivi, p. 14.

52 ONU, Convenzione sulla soppressione del traffico di persone e lo sfruttamento della prostituzione

altrui, 1949, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 317 (IV) del 2 dicembre 1949, aperta alla firma il 21 marzo 1950 ed entrata in vigore il 25 luglio 1951, reperibile in lingua originale al sito: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/TrafficInPersons.aspx. La Convenzione è stata resa esecutiva in Italia con legge 23 novembre 1966 n. 1173.

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non proibì l’atto della prostituzione in sé, né chiese la sua criminalizzazione, ma impose agli Stati parte di adottare misure economiche e sociali atte a prevenire la prostituzione. All’art. 1, gli Stati parte convennero di

«punire qualsiasi persona che, per soddisfare le passioni altrui: 1) procura, adesca

o rapisca al fine di avviare alla prostituzione un’altra persona anche se consenziente; 2) sfrutta la prostituzione di un’altra persona anche se consenziente».

Nonostante la tratta non venne menzionata nel testo, il titolo della Convenzione ci induce a pensare che l’art. 1 non sia altro che l’espressione di ciò che all’epoca veniva percepito come tratta di persone. Occorre dar conto, a questo punto, che solo qualche anno dopo venne adottata, come si è visto, la Convenzione Supplementare sulla schiavitù in cui si operò una parziale modifica della definizione di tratta degli schiavi contenuta nella Convenzione del 1926:

«ogni atto di cattura, acquisto o cessione di persona per ridurla in schiavitù; ogni

atto d’acquisto d’uno schiavo per venderlo o barattarlo; ogni atto di cessione mediante vendita o baratto d’una persona acquistata per venderla o barattarla e, in generale, ogni tanto di commercio o di trasporto di schiavi, qualunque sia il messo impiegato per il trasporto»54.

Il confronto tra queste due diposizioni rende evidente quanto si è detto in ordine alla totale mancanza di comunicazione tra l’ambito della tratta degli schiavi e quello della tratta a fini di sfruttamento sessuale o della prostituzione. Negli stessi anni, vennero, infatti, adottate – a livello internazionale e dalla stessa organizzazione (Nazioni Unite) – due definizione completamente diverse di tratta.

La Convenzione del 1949 presenta, indubbiamente, caratteri di innovatitività: essa sembra configurare la prostituzione, sia volontaria che forzata, come materia di regolamentazione internazionale, a prescindere dalla sussistenza di un precedente movimento dell’individuo.

54 Sebbene il contenuto essenziale della definizione non fosse mutato, a differenza della Convenzione

del 1926 dove si parlava sempre e solo di «schiavo», nel 1956 si fece riferimento anche alla «persona», con l’effetto di ampliare il campo di applicazione della previsione.

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In altre parole, la disposizione di cui all’art. 1 non riguardò il processo in sé della tratta, ma il mero sfruttamento della prostituzione55. Ciò che venne punito fu, dunque,

lo sfruttamento, quale unico elemento su cui sembra incentrarsi il disvalore della fattispecie, a prescindere dallo spostamento della persona.

Considerato che la Convenzione del 1949 non faceva distinzione tra la prostituzione volontaria e quella forzata, si è sostenuto che il documento avesse concepito la prostituzione in sé come forma di sfruttamento56.

Inoltre per la prima volta non si fa riferimento al sesso delle persone coinvolte, indirizzandosi, la Convenzione, alla prostituzione sia degli uomini che delle donne. Tale documento internazionale fu oggetto, solo qualche decennio più tardi, di rilevanti critiche da parte dell’UN Special Rapporteur sulla violenza sulle donne, il quale affermò che tale Convenzione non propendeva per un approccio basato sui diritti umani, né forniva misure di protezione alle donne, ma si limitava a considerare quest’ultime come dei soggetti vulnerabili che andavano salvati dal ‘male della prostituzione’57. Ciò nonostante, la Convenzione è sopravvissuta come l’unico trattato

internazionale specializzato sulla tratta per più di mezzo secolo.

3. La tratta alla fine del XX secolo: tra l’azione della Comunità