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Le peculiarità dello Statuto di Intesa Sanpaolo S.p.A.

Le critiche e la diffusione del sistema monistico a livello interno e internazionale: il caso delle società bancarie

7. Un caso applicativo: l’esperienza di Intesa Sanpaolo S.p.A.

7.2 Le peculiarità dello Statuto di Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intesa Sanpaolo aderisce al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, soprattutto a riguardo dei profili del sistema monistico, come da ultimo aggiornato nel luglio 2015437, nonché, in generale, «con la best practice riscontrabile in ambito nazionale e internazionale, allo scopo di garantire, tenendo anche conto delle disposizioni delle Autorità di Vigilanza, effettive e trasparenti ripartizioni di ruoli e responsabilità dei propri Organi sociali nonché un corretto equilibrio tra funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo»438.

435 TORINO REPUBBLICA, Articolo di cronaca Torino, addio al sistema duale: Intesa Sanpaolo sarà governata da un solo cda, in www.torino.repubblica.it, 26 febbraio 2016.

436 A. DI SEGNI, Perché Intesa Sanpaolo passa al sistema monistico, in www.formiche.net, 22 marzo 2016. 437 Pubblicato nel sito internet del Comitato per la Corporate Governance, (alla pagina www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/homepage/homepage.htm)

157 Sommariamente, il nuovo modello di governance previsto per Intesa Sanpaolo S.p.A. si basa: sulla costruzione di un Comitato di controllo sulla gestione con poteri più ampi sull’operato del management, sul ritorno al principio di nomina del consiglio da parte dell’Assemblea, e sulla designazione di un CEO più vicino alle decisioni strategiche.

Innanzitutto si evidenzia la particolarità dell’elezione del Comitato per il controllo attribuita all’assemblea, con la scelta da parte del Gruppo del voto di lista439 , per cui si distinguono i candidati in base a due sezioni: si hanno nella prima sezione i candidati alla carica di consigliere esecutivo e nella seconda quelli alla carica per i componenti del comitato per il controllo (che comunque sono sempre consiglieri) ‒ come previsto dall’art. 14.1 del nuovo testo dello Statuto sociale con le modifiche introdotte dall’assemblea del 26 febbraio 2016 ‒.

Per ciascuna delle due sezione si deve, però, assicurare la presenza delle minoranze, il che dimostra un ulteriore passo in avanti in termini di soddisfazione degli interessi di tutti gli stakeholder, nella convinzione che il sistema monistico possa garantire una maggiore efficienza anche nei rapporti con tutti i soggetti coinvolti. In questi termini, lo spessore della rappresentanza della minoranza nel sistema monistico sembra intendersi anche attraverso la coincidenza tra la minoranza presente nel consiglio di amministrazione e quella del comitato, poiché è previsto che due o tre dei consiglieri esecutivi devono essere tratti dalle liste di minoranza, come disciplinato dall’art. 148 quarto comma ter TUF, con la conseguenza che vi è una convergenza tra questi soggetti e la possibilità di incidere maggiormente sulla composizione degli organi.

Anche se, in ogni modo, si rileva che il numero dei consiglieri di minoranza dipende dalla composizione complessiva del consiglio di amministrazione e del comitato per il controllo; perché il primo risente di una variabilità del numero dei componenti, difatti il consiglio di amministrazione può essere costituito da un

439 Da www.argomenti.ilsole24ore.com per una definizione di Voto di lista: «Il voto di lista è un sistema di elezione degli organi sociali mediante il quale la minoranza riesce a ottenere una propria rappresentanza in seno all’organo che si tratta di eleggere. Consentendo il voto di lista si permette a ogni lista di comporre con propri candidati l’organo da eleggere, il quale viene a essere composto sia da candidati della lista di maggioranza sia da candidati della lista di minoranza. Il voto di lista è obbligatorio nelle società quotate, mentre è una facoltà nelle società non quotate.»

158 minimo di quindici ad un massimo di diciannove componenti, con la riserva che almeno un terzo dei consiglieri sia eletto dal genere meno rappresentato; mentre il comitato per il controllo è composto in maniera fissa da cinque consiglieri. In particolare, dall’analisi dello Statuto si rileva che l'assemblea degli azionisti di Intesa Sanpaolo, tenutasi in sede ordinaria in data 27 aprile 2016, ha determinato il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di 19 e, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto, ha nominato il consiglio di amministrazione per tre esercizi. Si tratta di un passo evolutivo in termini di corporate governance perché la riduzione del numero dei consiglieri non può che favorire un’efficace dialettica all’interno dell’organo e può anche essere una forza propulsiva del processo di ringiovanimento dei consigli italiani: a titolo esplicativo, è stabilita la presenza di un consiglio di amministrazione che sostituisce il consiglio di sorveglianza e quello di gestione cumulando le funzioni di controllo all’interno di un comitato per il controllo sulla gestione e statutariamente si passa da un numero di consiglieri (consiglio sorveglianza e di gestione) massimo di 32 ad un numero massimo di 19 (consiglio di amministrazione).

Questo tipo di votazione previsto dal sistema monistico di Intesa Sanpaolo consente, inoltre, agli investitori istituzionali di formare la lista che nomina la maggioranza del comitato, ma non del consiglio di amministrazione perché gli altri consiglieri esecutivi, in ogni caso, sono prelevati nel loro ordine progressivo dalle prime due posizioni che hanno ottenuto il maggior numero di voti dalla seconda sezione riservata al comitato (poiché è comunque risultata seconda per maggior numero di voto). E il primo di questi consiglieri assume la carica di Presidente del comitato per il controllo. Tutti gli altri componenti del consiglio di amministrazione, invece, se non nominati in base ai criteri di selezione fin ora trattati, sono estratti proporzionalmente dalle liste diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, purché tali liste complessivamente sia inferiore alla metà dei consiglieri complessivi.

Si tratta, perciò, di una regola che garantisce le minoranze e assicura la presidenza nell’organo di controllo, anche se può succedere che la lista di

159 maggioranza non riesca a nominare tutta la maggioranza del consiglio, così che il presidente del comitato sarà scelto dalla seconda lista, operando un sistema statutario definito «meccanismo suppletivo» (art. 14.4), per cui nel caso non vi sia equilibrio di generi, si procederà a sostituire un candidato della lista “sovranumerica” con uno della lista immediatamente successiva fino alla formazione di un consiglio conforme, non incorrendo, dunque, in problemi di coerenza ‒ perché dalla prima lista si forma comunque la maggioranza dei consiglieri del Comitato ‒.

Il trasferimento del potere di nomina all’assemblea corrisponde anche all’attribuzione a quest’organo della revoca dei membri dell’organo di controllo che, come previsto dalle generali Disposizioni di vigilanza, deve essere motivata e la proposta deve essere presentata dal consiglio con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica e di tutti i membri del comitato presenti, i quali possono anche proporre all’assemblea la revoca di un componente lo stesso organo, illustrandone adeguatamente le ragioni.

Per quanto concerne la sostituzione in caso di cessazione di un componente del Comitato (art. 15.3 e ss.), differentemente per la sostituzione dei consiglieri del consiglio di amministrazione per cooptazione, si attua un metodo di «arbitraggio», tale per cui al commissario “cessato” subentra il primo non eletto della seconda sezione della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare, sempre in rispetto dei requisiti richiesti440.

Per i componenti del comitato per il controllo sulla gestione si registra un rafforzamento dei requisiti richiesti (art. 13.5 e ss.), in particolare sull’indipendenza ‒ di cui all’art. 13.4 par. 3441 ‒, ma anche in riferimento alla

440 P. MARCHETTI, op. cit., p. 15 e ss.

441 Punto 13.4.3. Un Consigliere non può essere considerato Indipendente nelle seguenti ipotesi: a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un’influenza notevole sulla Società; b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un’influenza notevole; c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell’esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei

160 professionalità in termini di «comprovata esperienza» nelle materie attinenti ai controlli interni, di amministrazione e di finanza, e un’adeguata previsione della normativa sui limiti al cumulo degli incarichi. Sicuramente, però, la novità maggiore è riferita alla perdita dei requisiti (art. 13.6) tale per cui il venir meno dei requisiti di indipendenza o il mancato rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, determina la decadenza da entrambe le cariche dell’organo amministrativo e di controllo.

È stato già rilevato quanto in una società bancaria diviene fondamentale la definizione dei requisiti richiesti ai componenti degli organi del sistema monistico, per cui, nel caso di Intesa Sanpaolo si registra un incremento del livello minimo di indipendenza dal 48% al 66,6% dei componenti. Infatti, in base allo statuto di Intesa Sanpaolo, almeno due terzi dei consiglieri devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti nello Statuto. A tal fine, Intesa Sanpaolo ha scelto di adottare nello Statuto un requisito di indipendenza particolarmente rigoroso, stabilendo per i consiglieri indipendenti l’obbligo di possedere le condizioni richieste dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina e i requisiti di indipendenza prescritti per i sindaci dall’art. 148, comma 3, del Testo unico della finanza. In particolare, per essere maggiormente in linea con la prassi internazionale, sia il comitato per il controllo sulla gestione che il comitato per le operazioni con parti correlate sono integralmente composti da consiglieri indipendenti, così come la presidenza dei comitati.

relativi esponenti di rilievo; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti; d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all’emolumento “fisso” di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria; e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni; f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un’altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore; g) se è socio o amministratore di una società o di un’entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società; h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti. Ai fini delle fattispecie sopra indicate, si applicano le definizioni previste dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.. Con specifico riferimento alla fattispecie di cui alla lettera d), non assume di per sé rilievo l’aver percepito eventuali remunerazioni differite rispetto ad attività concluse da oltre un triennio.

161 In riferimento agli altri requisiti richiesti ai consiglieri, al di là della previsione dei requisiti di professionalità e onorabilità, è richiesto il «rispetto dei criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo» e specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente in base al divieto di interlocking

directorates442 previsto dall’art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n.

214/2011.

Inoltre, tenendo conto del modello di governo societario prescelto e delle specifiche caratteristiche anche dimensionali della Banca, lo Statuto di Intesa Sanpaolo ha articolato specifici requisiti statutari addizionali richiesti per i componenti dell’organo amministrativo e di controllo, tra cui il requisito di onorabilità e il particolare «requisito di reputazione e correttezza» per cui consiglieri delle banche devono essere dotati anche di una buona reputazione.

In relazione ai poteri e doveri del comitato (art. 23.1 rubricato “funzioni”), si può affermare che lo statuto di Intesa Sanpaolo supera la lacuna, più volte dibattuta, sui limitati compiti delineati nel sistema monistico, tale per cui si afferma che il comitato «vigila sull’osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione» senza incorrere nella perplessità che i membri del comitato possano svolgere o meno questa funzione in base alla loro natura di amministratori, riconoscendo, dunque, di fatto un potere di vigilanza preventivo sull’attività gestoria. Un potere, ulteriormente rafforzato dagli innumerevoli compiti che le disposizioni di vigilanza attribuiscono all’organo di controllo, indifferentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato a dimostrazione della maggiore incidenza di questi organi nei settori vigilati.

Un altro ruolo di preminenza nella struttura di Intesa Sanpaolo è sicuramente riconosciuto al Presidente del consiglio di amministrazione (art. 23 e ss.) non esecutivo che sovraintende e dirige i lavori del consiglio, ma che anche, oltre a chiedere e ricevere informazioni, verifica la correttezza e gestisce i rapporti

442 Legami che si stabiliscono tra aziende nel momento in cui un amministratore di una società siede nel consiglio di amministrazione di altre società.

162 con le autorità di vigilanza e con i membri del comitato sul controllo, ai quali è riconosciuto singolarmente il potere di ispezione e controllo (art. 23.5)443.

Il consigliere delegato e CEO è l’unico consigliere esecutivo presente in Consiglio. Infatti, nessun altro consigliere avrà deleghe di gestione, ne potrà intrattenere rapporti di lavoro dipendente con la società. È supportato dai manager nello svolgimento della funzione di gestione corrente, attraverso la forma dei comitati nell’esercizio dei compiti e dei poteri loro attribuiti dal consiglio di amministrazione nell’ambito di specifici Regolamenti. È prevista, infatti, la presenza di comitati endoconsiliari, quali: il Comitato rischi, il Comitato remunerazione, il Comitato nomine e il Comitato parti correlate, che supportano con compiti istruttori, consultivi e propositivi il consiglio di amministrazione nello svolgimento delle sue funzioni, al fine di agevolare l’assunzione di decisioni pienamente consapevoli.

In relazione al consiglio di amministrazione si rilevano la generale attribuzione della gestione dell’impresa e di esplicitazione dell’esercizio delle funzioni di supervisione strategica in cui appaiono rilevanti le funzioni in relazione alla sfera dei rischi; una novità funzionale per questo organo, se si pensa alle funzioni finora trattate dal diritto societario comune, poiché il consiglio si pone in un ruolo di approvazione degli specifici profili di definizione di propensione al rischio (risk appetite) e il correlato sistema di rischi specifici e complessivi (Risk

Appetite Framework)444 attraverso l’approvazione dell’intero processo di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale (Internal Capital Adequacy

Assessment Process, ICAAP).

443 Tutte le informazioni relative agli articoli sono state prodotte attraverso l’analisi dello Statuto di Intesa Sanpaolo al 14 marzo 2016 (il nuovo Statuto troverà applicazione con il prossimo rinnovo degli organi sociali, fatta eccezione per gli Articoli 13 e 14 che troveranno applicazione fin dalla data di convocazione dell’Assemblea chiamata a deliberare in ordine alla nomina dei nuovi organi sociali), disponibile su www.group.intesasanpaolo.com nella sezione dei documenti societari del 2016.

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