AN LComplessivamente, nel decennio considerato, la quantità totale di fertilizzanti è aumentata mediamente dell’1,5% attestandosi nel 2003 su una quota pari a 946
LE POLITICHE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE NEL TERRITORIO FRANCESE
5.4 Le politiche per la gestione dei rischi industrial
Il rischio proveniente dagli impianti industriali viene gestito dalla legislazione ICPE (Installazioni Classificate per la Protezione dell’Ambiente) che risponde alle disposizioni del Codice dell’Ambiente (libro –Titolo I) il quale è la base giuridica dell’azione condotta dallo Stato per la prevenzione degli inquinamenti e dei rischi derivanti dagli impianti industriali, dagli allevamenti intensivi e dagli impianti di eliminazione e trattamento dei rifiuti.
Questa legislazione permette l’applicazione in Francia delle disposizioni della direttiva europea Seveso 2. Le imprese che vi aderiscono sono oggetto di una legislazione particolare e, secondo il livello di nocività, sono sottomesse ad una semplice dichiarazione o ad un regime di autorizzazione ciò al fine di ridurre il rischio industriale a monte e di promuovere le migliori tecnologie disponibili.
Nel quadro di questa legislazione lo Stato ha effettuato un repertorio degli impianti più pericolosi e li ha sottomessi a regolamentazione distinguendo, per ordine decrescente di pericolosità e nocività:
− gli impianti AS, corrispondenti alla soglia alta della direttiva Seveso 2 sottomessi a numerosi obblighi per la riduzione dei rischi;
− gli impianti ASB, corrispondenti alla soglia bassa della direttiva Seveso 2 sottomessi solo al rispetto di alcuni obblighi per la riduzione dei rischi; − gli impianti A, sottoposti a regime di autorizzazione preventivo; − gli impianti D sottoposti a regime di semplice dichiarazione.
In questo quadro legislativo lo stato agisce al fine di diminuire il rischio industriale a monte e di promuovere le migliori tecnologie disponibili. Un aspetto importante di questa legislazione è che, nell’iter di autorizzazione all’insediamento di un’impresa militante nelle categorie a rischio, è prevista la consultazione del pubblico che può pronunciarsi a favore a meno. L’amministrazione locale può esigere anche l’uso delle soluzioni più adatte che tengano conto delle tecnologie più recenti e dell’ambiente economico.
L’ispezione degli impianti classificati è di competenza del prefetto del dipartimento che è affiancato, per questo compito, da numerosi enti, i quali, fornendo differenti servizi, assicurano il successo della missione. Composto da esperti in materia di rischi industriali, rifiuti, inquinamento atmosferico, delle acque, dei suoli e acustico, il team operativo è coordinato dal direttore della DRIRE (Direzione regionale dell’industria, della ricerca e dell’ambiente) e dal capo del servizio regionale dell’ambiente industriale. Gli obiettivi principali sono: prevenzione degli incidenti maggiori; riduzione delle conseguenze; riduzione delle fonti di inquinamento dell’acqua, dell’aria; riduzione dei rumori e dei rifiuti; adozione delle
pratiche di autosorveglianza; controllo della filiera dei rifiuti; protezione e riabilitazione di siti e paesaggi.
Questa normativa prevede anche uno “studio dei pericoli” che possono essere causati dalle attività industriali sottoposte a normativa ICPE, ciò al fini di una corretta conoscenza dei rischi e delle cause di possibili incidenti necessaria per tarare le misure di intervento. In base allo studio dei pericoli vengono proposti degli scenari possibili per ognuno dei quali vengono previsti gli interventi di sicurezza. Per gli stabilimenti AS lo studio deve essere attualizzato almeno ogni 5 anni e i Piani d’Urgenza (Piano d’Operazione Interna e Piano particolare di intervento) che sono realizzati sulla base dello studio dei pericoli devono essere testati e riesaminati ogni 3 anni.
Gli interventi di controllo sulla produzione di rifiuti speciali da parte delle autorità preposte non si fermano alla normativa ICPE, infatti, ben 1.750 imprese francesi hanno dovuto intraprendere la realizzazione di un particolare strumento di controllo lo “studio rifiuti”. Questi studi comportano una descrizione del modo di gestione dei rifiuti, un’analisi tecnico-economica delle soluzioni alternative e la presentazione delle possibili soluzioni che deve tener conto: della riduzione a monte tramite l’adozione di tecnologie adeguate, del riciclaggio o valorizzazione del rifiuto, del trattamento fisico-chimico o incenerimento, della stabilizzazione e dello stoccaggio.
Nel Languedoc-Roussillon 36 imprese hanno attivato questo strumento, di queste il 36% è ubicato nel dipartimento dell’Hérault, di cui 3 presenti nel Bacino di Thau vale a dire: la Scori (nel settore trattamento dei rifiuti) a Frontignan, la Sud Fertilisants (industria chimica) e la Céréol (industria agroalimentare) a Sète.
La gestione dei siti il cui suolo è stato inquinato direttamente o indirettamente da attività industriali è effettuata nel quadro previsto dalla legge del 19 luglio 1976 relativo alle ICPE. In seguito diverse altre circolari hanno disciplinato questa materia: la circolare del 3 dicembre 1993, relativa alla politica di riabilitazione e di trattamento dei siti e suoli inquinati; la circolare del 3 aprile 1996 relativa alla realizzazione di diagnostiche iniziali e di ESR sui siti industriali in attività; la
circolare del 10 dicembre 1999 relativa ai principi di fissazione degli obiettivi di riabilitazione (Vesseron, 2000).
Il trattamento di un sito inquinato dipende dal suo impatto potenziale sull’uomo e sull’ambiente e dall’uso al quale è destinato. I metodi di selezione e valutazione dei siti consistono nel classificare i numerosi siti censiti nell’inventario storico in funzione dei contesti locali e valutare i siti prioritari per una diagnostica, una valutazione semplificata dei rischi (ESR Evaluation Simplifiée dei Risques) e, al bisogno, uno studio dettagliato dei rischi (EDR Etude Détaillée des Risques). L’ESR è un mezzo che permette di valutare la vulnerabilità di un sito in rapporto alla sua storia e al suo ambiente, è basato su una serie di valutazioni che permettono di classificare un sito in 3 categorie: classe 1 siti che necessitano di indagini approfondite; classe 2 siti da sorvegliare; classe 3 siti che non necessitano di altre indagini per le condizioni d’uso e ambientali per le quali le valutazioni sono già state realizzate. I siti valutati in classe 1 ai termini dell’ESR devono essere bonificati. Il trattamento di bonifica, definito ai termini della fase di valutazione, deve essere effettuato dal responsabile del sito.