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Le premesse dell’intervento

Nel documento Dottorato di Ricerca in Diritto ed Impresa (pagine 194-197)

2. L A POSIZIONE DELL ’U NIONE E UROPEA

2.1. Le premesse dell’intervento

2.1. Le premesse dell’intervento.

Dall’intervento del 2017, emergono chiare la causa e la linea guida della presa di posizione europea. La ragione dell’intervento risiede nella consapevolezza che “manca ancora una soluzione adeguata al problema

crescente di garantire una tassazione equa dell'economia digitale, soprattutto a causa della mancanza di un consenso internazionale e della natura pluridimensionale di questa sfida” e che “i responsabili politici stentano a trovare soluzioni che permettano di garantire un'imposizione fiscale equa ed efficace, che stia al passo con la rapida trasformazione digitale dell'economia”. Le fondamenta

su cui riposano le soluzioni proposte si sostanziano, invece, nella duplice intenzione di “fare applicare il principio secondo cui tutte le imprese che operano

nell'UE devono pagare le tasse nel luogo in cui gli utili e il valore sono generati”

e di addivenire ad “una tassazione equa ed efficace all'interno del mercato unico”. I dati su cui riposa la riflessione della Commissione dimostrano poi che, in Europa, i modelli di impresa che utilizzano prevalentemente beni strumentali immateriali (acquisiti o creati) sono soggetti ad un tasso di imposizione complessiva effettiva pari all’8,5%, due volte inferiore a quello (20,9%) riferito ai modelli di impresa che utilizzano prevalentemente beni strumentali materiali (immobili, macchinari, inventario)162. La percentuale diminuisce, fino ad azzerarsi, quando i gruppi adottano pratiche di pianificazione fiscale aggressiva. Nondimeno, la stessa Comunicazione sottolinea che questa differenza è dovuta

COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS)), Committee on Economic and Monetary Affairs, 13 luglio 2017).

161 COMMISSIONE EUROPEA, Un sistema fiscale equo ed efficace nell'unione europea per il mercato unico digitale, Comunicazione della commissione al parlamento europeo e al Consiglio, Bruxelles, 21 settembre 2017.

principalmente alle caratteristiche dei modelli d'impresa digitali, che dipendono in larga misura dai beni immateriali e beneficiano di sgravi fiscali.

L’attenzione della Commissione sul tema dell’abuso è, come prevedibile, meno intensa. Ciò in quanto, a differenza di quello che accade in molti Stati extra-europei, i Membri dell’Unione conoscono e applicano da lungo tempo il principio del divieto di abuso del diritto, anche in materia di imposizione diretta. Peraltro, il diritto unionale non consente agli Stati di agevolare le imprese mediante misure, anche fiscali, di vantaggio, attesa la disciplina in materia di aiuti di Stato appositamente demandata ad evitare tali evenienze163. Tuttavia, in parte contraddicendo le stesse premesse che si evincono dai dati sopra riportati, nel proporre delle soluzioni la Commissione si concentra sull’inidoneità dell’attuale sistema fiscale internazionale a rappresentare la nuova economia, riassumendo le questioni fondamentali nelle seguenti due:

“- Dove tassare? (legame) – come stabilire e proteggere i diritti di

imposizione in un paese in cui le imprese possono fornire servizi attraverso il digitale con una presenza fisica ridotta o inesistente, anche se hanno una presenza commerciale; e

- Cosa tassare? (creazione di valore) – come attribuire i profitti nei nuovi modelli d’impresa digitali fondati su beni immateriali, dati e conoscenze”.

Emerge allora chiaro il tema-chiave delle riflessioni europee: si tratta del tema del nexus, che, per come attualmente strutturato, priva i market countries, ivi inclusi quelli europei, di un’importante quota di imposizione.

La Commissione conclude infatti affermando che “Le norme in materia di

stabile organizzazione servono a determinare la soglia di attività che deve essere svolta in un paese affinché l'impresa sia tassabile in quel paese, e si basano in gran parte sulle presenza fisica. Tuttavia, grazie alle tecnologie digitali, le imprese oggi possono avere una notevole presenza economica in una giurisdizione del mercato senza avere necessariamente una presenza fisica sostanziale. Sono quindi necessari indicatori alternativi della presenza economica

163 Nella comunicazione, si legge espressamente (pag. 3) che “Nel settore degli aiuti di Stato, la Commissione ha svolto un'indagine generale sulle pratiche in materia di regimi o accordi fiscali (ruling) negli Stati membri e sta esaminando le decisioni e i regimi fiscali che concedono sgravi fiscali ad alcune aziende”.

significativa per stabilire e proteggere i diritti di imposizione in relazione ai nuovi modelli d'impresa digitali”164.

Pur prendendo atto di un necessario coordinamento internazionale, la Commissione suggerisce tuttavia alcune soluzioni ad interim, ricalcando, di fatto, le proposte le BEPS: una equalisation levy (“imposta di compensazione”) sul fatturato delle aziende digitali, una ritenuta alla fonte sulle transazioni digitali e un prelievo sulle entrate generate dalla fornitura di servizi digitali.

Le riflessioni della Commissione sono state condivise e recepite dal Consiglio165 che, non mancando di sottolineare che “il concetto di stabile

organizzazione, insieme alle regole relative ai prezzi di trasferimento e all'attribuzione degli utili, rimane uno dei principi essenziali della ripartizione globale dei diritti di imposizione sugli utili” e che “tale concetto, che pone l'accento sulla presenza fisica, è stato messo in discussione dall'ascesa dell'economia digitale, che fa affidamento sulla presenza digitale, portando in determinate situazioni a un disallineamento tra il luogo in cui gli utili sono imponibili e il luogo in cui il valore è creato”, ha tuttavia posto l’accento sul tema

dell’equità, sottolineando “la necessità di un regime fiscale efficace ed equo,

adeguato all'era digitale” e “l'importanza di garantire che tutte le imprese versino la quota di tasse che spetta loro, nonché assicurare la parità di condizioni a livello mondiale”166.

L’Unione Europea è pronta a contribuire al lavoro dell’OCSE, elaborando

164 Suggerisce inoltre l’approfondimento di una Common Consolidated Corporate Tax Base per affrontare il problema. La Commissione afferma sul punto, a pag. 10, che “A livello di Unione, la proposta relativa ad una base imponibile comune per l'imposta sulle società getta le basi per affrontare queste importanti sfide. La Commissione continua a ritenere che la CCCTB fornisca un quadro a livello di Unione per una revisione delle norme in materia di stabile organizzazione e per una tassazione dei profitti dei grandi gruppi multinazionali mediante la tassazione unitaria basata su attività, lavoro e fatturato, che dovrebbe tenere meglio conto del luogo in cui viene creato il valore. La proposta attuale relativa alla CCCTB lascia un certo margine di manovra per esaminare altri miglioramenti onde garantire che le attività digitali vi siano effettivamente incluse. Sono già in corso discussioni a tale riguardo in seno al Consiglio sotto la presidenza estone e nel Parlamento europeo. La Commissione è disposta a collaborare con gli Stati membri per esaminare tali opzioni nel quadro dei negoziati in corso sulla CCCTB, per trovare un'impostazione per il mercato unico che sia ambiziosa e compatibile con la legislazione dell'Unione”.

165 CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, Conclusioni del Consiglio sul tema "Rispondere alle sfide della tassazione degli utili dell'economia digitale", adottata dal Consiglio nella 3582ª sessione tenutasi il 5 dicembre 2017, atto n. 15445/17, Bruxelles, 5 dicembre 2017.

166 Il tema dell’equità, evidenziato anche nella già citata Comunicazione della Commissione Europea, era già stato evidenziato dallo stesso Consiglio in un precedente intervento (Conclusioni del Consiglio europeo del 19 ottobre 2017 – doc. EUCO 14/17).

proposte in coerenza con le posizioni internazionali; qualora tuttavia non sia individuata una soluzione condivisa a livello internazionale, si dichiara pronta a procedere in via autonoma nell’introduzione di una normativa ad hoc europea, della cui autosufficienza è lecito sin d’ora dubitare.

Nel documento Dottorato di Ricerca in Diritto ed Impresa (pagine 194-197)