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La prima fase. Internet come no tax land

Nel documento Dottorato di Ricerca in Diritto ed Impresa (pagine 131-134)

5. I L PROBLEMA DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA . N UOVE FORME DI

5.1. La prima fase. Internet come no tax land

In un primo approccio alla materia, Internet è stato considerato un ambiente “neutro”, un mero strumento costituito da impulsi elettronici e in quanto tale estraneo al dominio del diritto. Da questa prospettiva, si è ritenuto che l’ambiente “internet” non necessitasse di apposite regole, ma potesse essere assoggettato alle

175 Come infatti sottolinea F. GALLO, op. ult. cit., “i mercati hanno una naturale inclinazione a favorire solo quelle esigenze e quei bisogni “solvibili”, riconducibili a criteri commerciali o a calcoli. Essi valorizzano solo i beni materiali, finanziari e patrimoniali e non anche quei beni che, pur non essendo oggetto di scambio, o sono portatori di quei valori morali e sociali che solo uno Stato regolatore e (re)distributore può individuare e garantire con la sua azione legislativa e amministrativa o costituiscono, anche se non sono materiali e patrimoniali, pur sempre valide misurazioni di situazioni di vantaggio di alcuni soggetti rispetto ad altri”.

176 A. GIOVANNINI, Ripensare la capacità contributiva, in Dir. Prat. Trib., 2016, p. 1. 177 F. GALLO, op. ult. cit.

ordinarie norme in tutte le branche giuridiche179. Anche sotto il profilo spaziale, tale concezione implicava che internet non fosse assimilabile ad un “luogo” fisico, poiché i luoghi “appartengono a terra mare aria”180 e, peraltro, “nessuno vive nel

cyberspazio: le persone che si muovono nello spazio virtuale esistono anche fuori, nel mondo reale fisico”181.

Nella prospettiva fiscale, la riportata concezione ha fatto sì che Internet fosse qualificata come una no tax land, insuscettibile di essere assoggettata a disposizioni di ordine tributario ad hoc o a nuovi tributi182. La ratio di tale scelta non soltanto appariva coerente con la dottrina sopra riportata, ma era inoltre giustificata dall'esigenza di non ostacolare, attraverso limitazioni di natura tributaria, lo sviluppo della rete183.

In questo senso, si sono espresse molteplici organizzazioni internazionali e numerosi Stati. L’OCSE, nel documento “dismantling the barriers to global

electronic commerce” che ha fatto seguito alla conferenza di Turku del 1997, ha

proposto la creazione di una tarif free zone per i servizi elettronici, al fine di favorirne la libera circolazione184. Analoga posizione è stata espressa dalla Commissione Europea, con la comunicazione "un'iniziativa europea in materia di

commercio elettronico" (doc. n. 157 del 15 aprile 1997), e confermata nella

successiva comunicazione del 17 giugno 1998 e nella relazione di accompagnamento alla proposta di direttiva del Consiglio del 7 giugno 2000. Tra gli Stati, la posizione più radicale è stata assunta dagli USA che, nel 1998, hanno promulgato la legge nota come Internet tax freedom act, la quale sancisce espressamente la moratoria fiscale per le attività svolte in rete, prevedendo la

179 Per una panoramica, si veda P. COSTANZO, Aspetti evolutivi del regime giuridico di Internet, in Inf. e dir., 1997, p. 25.

180 N. IRTI, Norma e luoghi. Problemi di geo diritto, Roma-Bari, 2001, p. 65.

181 P. CERINA, Il problema deella legge applicabile, in E. TOSI (a cura di), I problemi giuridici di Internet. Dall'e-commerce all'e-business, Milano, 2003, pag. 739

182 J.S. GILMORE III, No internet tax. A proposal submitted to the policies & options Paper of the advisory commission on electronic commerce, in hpp./www.ecommercecommission.org.

183 A. URICCHIO, Evoluzione tecnologica e imposizione; la cosiddetta “bit tax. Prospettive di riforma della fiscalità di internet”, in Dir. Inf., 2005, p. 753. Nello stesso senso, B. WESTBERG, Tassazione del reddito derivante dal commercio elettronico internazionale, in R. RINALDI (a cura di), La fiscalità del commercio via Internet: attualità e prospettive, Torino, 2001, p. 97, il quale sottolinea come sia condivisa "la necessità di incentivare lo sviluppo del commercio elettronico al fine di raggiungere crescita e sviluppo economico. Anche il contesto fiscale generale deve venire adattato in maniera corrispondente".

184 Il documento è commentato da G. MAISTO, Le prime riflessioni dell'OCSE sulla tassazione del commercio elettronico, in Riv. Dir. Trib., 1998, p. 47.

libertà da imposte statali, federali o locali185.

Nel tempo, tale impostazione è gradualmente (e diametralmente) cambiata. In un primo momento si è compreso, sotto il profilo giuridico in senso ampio, che il fenomeno di internet aveva delle peculiarità186 tali da richiedere altrettanto peculiari interventi187 e, anche sotto il profilo tributario, sono state dettate regole altrettanto specifiche di adeguamento188. In un secondo momento, culminato nelle riflessioni attuali, si è compreso che internet è solo un elemento che, per antonomasia, rappresenta il cambiamento radicale e rivoluzionario dell’intera dimensione umana, nella sua accezione sociale ed economica, nella quale possono senz’altro individuarsi indici di capacità contributiva del tutto nuovi, valutabili anche sul piano economico189.

185 La legge prevedeva un periodo di vigenza transitorio di tre anni, ma è stata prorogata nel 2001 con la legge denominata Internet tax non discrimination act, e nuovamente nel 2014. Da ultimo, è divenuta permanente con l’approvazione della Permanent Internet Tax Freedom Act del 2016 (inserita nel Trade Facilitation and Trade Enforcement Act). La sezione 1101 a) dell'Internet tax freedom act, dispone a chiare lettere che “No state or political subdivision thereof shall impose any of the following taxes during the period beginning on October1, 1998, and ending 3 years after the date of the enactment of this Act: taxes on Internet access, unless such taxes was generally imposed and actually enforced prior to October 1, 1998 and multiple or discriminatory taxes on electronic commerce"

186 Si pensi al perfezionamento del contratto (autenticazione, criptatura, firme digitali), ai sistemi di pagamento elettronici, alle responsabilità, alla protezione del consumatore. Sul punto, si veda Cfr. G. FRANCESCHELLI (a cura di), Il commercio elettronico, Milano, 2001; M. ATELLI (a cura di), La disciplina del commercio elettronico e delle altre forme di contrattazione a distanza, Torino, 2001.

187 Si pensi, per tutti, alla direttiva comunitaria 8 giugno 2000, n. 31, avente ad oggetto gli "aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione" attuata, in Italia, con il decreto legislativo n. 70 del 9 aprile 2003. E si pensi, da ultimo, all’apposita Commissione di studio per l'elaborazione di principi in tema di diritti e doveri relativi ad Internet, istituita presso la Presidenza della Camera dei deputati, che ha iniziato i suoi lavori il 28 luglio 2014 e, nella seduta del 28 luglio 2015, ha approvato un’apposita Carta dei diritti in Internet.

188 Come osserva A. URICCHIO, op. ult. cit., per la prima volta nel 1999, nel vertice di Helsinki, la Commissione Europea ha approvato un vero e proprio programma di intervento normativo in materia, incentrato, soprattutto, sull'emanazione della direttiva riguardante l'assoggettamento ad Iva del commercio elettronico diretto come prestazioni di servizi. Nella medesima prospettiva si pongono anche gli interventi avviati dall’OCSE nelle già citate conferenze di Turku o Ottawa.

189 A. URICCHIO, Evoluzione tecnologica e imposizione; la cosiddetta “bit tax. Prospettive di riforma della fiscalità di internet”, in Dir. Inf., 2005, p. 753, adduce come esempio “gli imprenditori che, presentando i propri prodotti sulla rete, possono raggiungere un più elevato numero di consumatori, conseguendo, da un lato, maggiori ricavi e, dall'altro, risparmiando sui costi di pubblicità, sulle spese di esposizione della merce in luoghi fisici, sul costo del personale dipendente (commessi e altri addetti alle vendite) o di quello parasubordinato (agenti di commercio, promotori, ecc.). Sotto un diverso profilo, si può pensare ai vantaggi, anche in termini di riduzione dei costi (ad esempio di spostamento, di spese postali, di ricerca, ecc.), che un privato può trarre dall'acquisizione di informazioni o dal risparmio di spesa di cui può beneficiare confrontando sul mercato globale beni e servizi di diversi operatori ed acquistando merce a condizioni più convenienti”.

5.2. L’evoluzione della riflessione e i nuovi indici di capacità

Nel documento Dottorato di Ricerca in Diritto ed Impresa (pagine 131-134)