5. CRISI D’IMPRESA E TURNAROUND
5.2 La strategia di turnaround: il ripensamento del business e la formula strategica del domani
5.2.3 La legge fallimentare nel turnaround
Dalla legge fallimentare, così recita l’art.1: “sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro
cinquecentomila”.
Con l’introduzione della legge fallimentare, il nostro ordinamento ha voluto creare un modello di gestione della crisi che privilegiasse soluzioni negoziali, ovvero accordi tra creditori e
debitori che operano parzialmente al di fuori delle rigide procedure concorsuali. La crisi è stata in gergo “privatizzata” con il ricorso a strumenti extra-giudiziali. Il Tribunale infatti interviene soltanto in alcuni casi che vedremo meglio più avanti.
L’obiettivo primario del legislatore è stato quello di salvaguardare la continuità aziendale dell’impresa, preferita dal nostro ordinamento al fallimento.
Prima che sia dichiarato il fallimento da parte di un giudice, sono date infatti ad un imprenditore diverse possibilità per tentare di evitarlo, ristrutturando la propria posizione debitoria:
• il Concordato preventivo (art.160 L.F.)
• l’Accordo di ristrutturazione del debito (art.182 bis L.F.)
• il Piano di risanamento del debito (art.67 comma 3, lett.d) L.F.)
Tutti e tre gli strumenti prevedono l’attestazione da parte di un terzo soggetto, un professionista detto ‘asseveratore’ che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano . Il soggetto deve essere dotato dei seguenti requisiti: 111
-
Iscrizione nel registro dei revisori contabili (art.67 L.F.);-
Qualifica di Avvocato, Dottore Commercialista, Ragioniere e Ragioniere Commercialista o che faccia parte di studi professionali e Società tra i Professionisti (art. 28 L.F.);-
Non avere procedimenti disciplinari in corso o altre cause di sospensione/inibizione all’esercizio della professione a cui appartiene, tali da rende impossibile l’assunzione dell’incarico . 112Dal combinato disposto dei richiamati articoli 28 e 67 L.F. è opinione comune che la relazione del professionista sia caratterizzata da :
• indipendenza
• autonomia di giudizio • imparzialità
L’attestazione si concretizza, essenzialmente, in un giudizio motivato e compiuto “allo stato degli atti” ed ex ante, che ha soltanto due possibili esiti:
a) attestazione, se il piano è prima di tutto basato su dati veritieri ed in seguito se è idoneo a conseguire il risultato voluto (per il piano attestato, il risanamento dell’impresa con il
art.161 comma 3 L.F.
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http://www.studiocampagnola.net/studiocampagnola/wp-content/uploads/2011/02/Relazione-Convegno- 112
ripristino della solvibilità; per gli accordi ex art. 182-bis, l’integrale pagamento dei creditori estranei, nei termini previsti dalla legge; per il concordato, l’esecuzione del concordato stesso) e fattibile;
b) non attestazione, se manca anche uno solo dei presupposti . 113 Veridicità dei dati aziendali
L’attestatore deve stabilire la veridicità dei dati aziendali, senza limitarsi alla mera dichiarazione di corrispondenza tra gli elementi utilizzati per la redazione del piano e quelli desumibili dalla contabilità generale e aziendale: il suo lavoro inizia con l’analisi critica del bilancio aziendale, sapendo che essa è soltanto il punto di partenza per compiere un giudizio ben più complesso. L’obiettivo infatti non è la certificazione del bilancio, ma la verifica della rispondenza della situazione patrimoniale all’effettiva consistenza del patrimonio aziendale . 114
I dati devono essere effettivamente reali.
In questo senso la collaborazione dell’azienda con i revisori è auspicabile e nell’interesse dell’azienda, poiché prima di tutto porterà ad una più precisa attività di verifica: il management può essere d’aiuto agli attestatori, soprattutto per quanto riguarda la riconciliazione dei conti bancari, i riscontri sui clienti e fornitori, nonché per le analisi sul magazzino, che richiedono, generalmente, tempi abbastanza lunghi . 115
Fattibilità del piano
Nel caso dell’accordo di ristrutturazione si parla di “attuabilità” dell’accordo, ma il significato è il medesimo: l’elevata probabilità che il programma di soluzione della crisi venga realizzato. A questo riguardo è utile rifarsi al principio di revisione ISAE 3400, che distingue tra le ipotesi fondate su elementi oggettivi, quali ordini in portafoglio e proiezioni di dati consuntivi, dette best stimate assumptions, e ipotesi non supportate da dati storici, dette ipotetica assumptions. Un piano è tanto più concreto quanto più fondato su best estimate assumptions . 116
G. Brescia, Le attestazioni del professionista nella legge fallimentare, Maggioli Editore, Rimini, 2014
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G. Brescia, F. Muraca, Le perizie di stima delle aziende, Maggioli Editore, Rimini, 2013
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http://www.studiomazzucotelli.com 115
M. Rutigliano, Superare la crisi con i piani di risanamento e gli accordi di ristrutturazione dei debiti: un primo
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È necessario poi che l’attestatore valuti la capacità del piano di risanamento a ripristianre i fisiologici equilibri aziendali: equilibrio economico, finanziario e patrimoniale.
I legislatore impone che la fattibilità del piano sia verificata continuamente. Per tale motivo è necessario un costante monitoraggio, anche predisponendo comitati o funzioni ad hoc, che valuti la riuscita del piano di risanamento. A rendere più agevole questo lavoro vengono stabiliti degli obiettivi intermedi detti milestone. Eventuali scostamenti tra i dai consuntivi ed i milestone forniranno una misura dell’efficacia del risanamento. Ma non solo, il verificarsi di un scostamento dalle previsioni può rendere gli atti compiuti non esenti da revoca e può comportare la responsabilità personale dei componenti degli organi sociali. In presenza di scostamenti è quindi necessario che il management provveda ad un intervento tempestivo che rimodelli il percorso di risanamento . 117