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La legge n 66 del 1996 come sintomo di cambiamento

Una prima innovativa ed esaustiva riforma alla disciplina previgente contenuta nel Codice Rocco, si ha finalmente con la L. n. 66 del 1996 che risulta essere il prodotto di numerosi compromessi delle forze politiche, voluta fortemente dai movimenti femminili e dalle donne parlamentari del tempo. Una legge frutto, dunque, di lacerazioni e contrasti nel mondo politico ed anche nei movimenti a tutela della donna, tuttavia votata all’unanimità dei consensi in Parlamento alla vigilia dello scioglimento delle Camere.

La detta legge, innanzitutto, all’art 1 ha abrogato interamente il Capo I e gran parte del Capo II del Titolo IX, sostituiti in parte con l’introduzione degli artt. da 609-bis a 609-decies c.p., nella Sezione II “Dei delitti contro la libertà personale”, del Capo III “Dei delitti contro la libertà individuale”, del Titolo XII “Dei delitti contro la persona”, del Libro II del Codice Penale, e in parte con l’introduzione degli artt. da 600-bis a 600- septies c.p. con la L. n. 185 del 1998 per fronteggiare il fenomeno della pedofilia42.

La nuova legge del ’96 ha costituito una rivoluzione etico -culturale in materia, in quanto ha recepito gli orientamenti della giurisprudenza e al contempo ha colto l’evoluzione del costume sociale: si è giunti, finalmente, ad un cambiamento radicale di considerazione dei reati di

42 G. AMBROSINI, op. cit., p. 2.

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violenza sessuale e degli altri delitti che ledono la sfera sessuale. Per la prima volta, i reati a sfondo sessuali non rientrano più nella categoria dei reati contro la moralità pubblica e il buon costume, ma vengono inseriti nei reati contro la persona. Questa connotazione ha portato nuovi risvolti dal punto di vista giuridico in quanto la sfera sessuale viene riconosciuta come un diritto della persona la cui disponibilità dipende solo dalla medesima43.

La libertà di disporre del proprio corpo consiste nel diritto che nessuno lo aggredisca per finalità sessuali e, pertanto, riconosciuta normativamente è la libertà sessuale come diritto personalissimo coperto da tutela penale. Anche la Corte di Cassazione si è espressa sulla questione affermando che: «la sfera della sessualità cessa di appartenere al generico patrimonio collettivo della moralità o del buon costume e diviene diritto della persona umana di gestire liberamente la propria sessualità e la violazione di detto diritto costituisce offesa alla dignità della persona. Pertanto, l’illiceità dei comportamenti deve essere valutata alla stregua del rispetto dovuto alla persona umana e della loro attitudine ad offendere la libertà di determinazione della sfera sessuale, sicché è disancorata dall’indagine sul loro impatto nel contesto sociale e culturale in cui avvengono, in quanto punto focale è la disponibilità della sfera sessuale da parte della persona, che ne è titolare»44.

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G. AMBROSINI, op. cit., p. 4.

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Parte della dottrina ha criticato la nuova sistemazione degli articoli da 609-bis a 609-decies, e quindi la mancanza di un settore autonomo e indipendente, in quanto sembrava far perdere la connotazione di stampo sessuale che si aveva nel codice previgente; la stessa sosteneva che sarebbe stato preferibile l’iscrizione ex novo del Titolo IX, con un

mantenimento della nota di libertà45. L’aspetto che si vuole

sottolineare è che la legge tende a muovere dei meccanismi di prevenzione generale che offrano reale tutela alle vittime di questi reati. È questo il sentimento da cui prende parte l’evoluzione che ha portato all’affermazione della L. 66/96, iniziato a partire dagli anni sessanta, con l’abolizione di tutte le fattispecie di disuguaglianza tra i sessi, già in contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione46.

I valori che volevano essere affermati, in un momento storico importante per il Movimento femminista, hanno portato alla «riflessione sul ruolo e sull’immagine della donna nella società: l’immagine di un donna che non può essere considerata solo come passiva o potenziale vittima dell’aggressione maschile, ma persona in grado di portare nel rapporto con l’uomo la completezza di una sessualità non più negata, ma anzi riaffermata come del tutto paritaria. Fu, infatti, il Movimento femminista che elaborò una teoria del corpo e della sessualità femminili come luoghi ineludibili del percorso di liberazione della donna, e fu il Movimento femminista che

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B. ROMANO, Delitti contro la sfera sessuale della persona, Milano, 2004, p. 24.

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I. ALFONSO, Violenza sessuale, pedofilia e corruzione di minorenne, 2004, p. 20.

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riuscì a raccogliere ben trecentomila firme per affermare con quel disegno di legge la dignità della donna e il rispetto della sua integrità di persona attraverso il diritto all’autodeterminazione sul proprio corpo e sulla propria sessualità»47. Pertanto, il quadro delineato dal codice previgente era diventato anacronistico e necessitava di essere rinnovato perché altro non rappresentava che una concezione essenzialmente sessuofobica e maschilista in cui la donna soggiaceva al dominio familiare e maritale. Come è stato osservato, «la nuova legge, espressione della rivoluzione avvenuta sul piano della sessualità, definisce un assetto di tutela imperniato proprio sul rispetto della volontà da parte della donna, sulla difesa dell’autodeterminazione della persona, anche e soprattutto, in ambito sessuale, che avrebbe dovuto mettere definitivamente in soffitta, tra le anticaglie del passato, tutto ciò che apparteneva al vecchio modo di configurare la violenza sessuale penalmente rilevante»48.

La legge, come antecedentemente detto, è stata approvata in una situazione di emergenza, e quindi affrettatamente, per la fine anticipate della legislatura. Ciò giustifica il fatto per cui le nuove norme non hanno coperto tutto il panorama sociale del tempo, ma hanno voluto fissare soltanto dei punti sicuri di riferimento, purtroppo risultati inadeguati di fronte alla particolare gravità del fenomeno sociale. Alcune delle questioni non trattate dalla legge riguardano la

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S. BELTRANI – R. MARINO, Le nuove norme sulla violenza sessuale:

commento sistematico alla legge 15 febbraio 1996 n. 66 ,1996, p. 8.

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procedibilità dei reati che voleva essere d’ufficio nei casi in cui sussistesse violenza fisica o psichica49. Non ha avuto seguito nemmeno la proposta di Mussolini di introdurre una nuova figura di reato quale quella di «molestie sessuali» riguardante «comportamenti verbali o fisici o nell’uso di scritti, immagini, pubblicazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche, che abbiano riferimenti di natura sessuale o siano finalizzati a motivi sessuali indesiderati della persona oggetto della molestia o comunque lesivi del diritto alla dignità»50. Tale proposta avrebbe potuto soddisfare le esigenze dell’evoluzione del costume sociale e avrebbe costituito il limite minore delle norme in tema di violenza sessuale.